C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 06/04/2017 – Delibera – RECLAMO n.92 della Società P.S.G. CALABRIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 23.03.2017 (squalifica del calciatore MURACA Antonio per QUATTRO gare effettive).
RECLAMO n.92 della Società P.S.G. CALABRIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.71 del 23.03.2017 (squalifica del calciatore MURACA Antonio per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo ; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara P.S.G. Calabria - A.S.D. Excalibur Comprensorio Fronti, disputatasi in data 19/03/2017, risulta che al 39° del II tempo il calciatore Muraca Antonio (P.S.G. Calabria), dopo essere stato espulso, ritardava l’uscita dal terreno di gioco, rivolgendo al direttore di gara frasi minacciose. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato il suddetto calciatore per quattro gare effettive (cfr. C.U. n.38 del 23/03/2017 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). La reclamante nega gli addebiti mossi al Muraca e chiede una riduzione della sanzione inflittagli. Il direttore di gara riporta i fatti in maniera puntuale e gli stessi, pertanto, non possono essere posti in dubbio. La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Muraca Antonio. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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