C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 06/04/2017 – Delibera – RECLAMO n.93 della Società U.C. CARFIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 23.03.2017 (squalifica dei calciatori MAURO Salvatore, AFFATATO Luciano, BASTA Antonio e SCARPINO Antonio per QUATTRO gare effettive).

RECLAMO n.93 della Società U.C. CARFIZZI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.38 del 23.03.2017 (squalifica dei calciatori MAURO Salvatore, AFFATATO Luciano, BASTA Antonio e SCARPINO Antonio per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo ; RILEVA che dal rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara A.S.D. Florens – U.S. Carfizzi del 19/03/2017, risulta che al 30° del II tempo, il direttore di gara, in seguito dell’espulsione per doppia ammonizione del calciatore Basta Giuseppe (U.C. Carfizzi), veniva a più riprese spinto e strattonato dalla divisa dai calciatori della stessa società, Mauro Salvatore, Affatato Luciano, Basta Antonio e Scarpino Antonio, in segno di protesta per l’avvenuta espulsione del compagno di squadra. In tale frangente, inoltre, l’arbitro veniva minacciato dal succitato calciatore Scarpino Antonio. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, ha squalificato i calciatori Mauro Salvatore, Affatato Luciano, Basta Antonio e Scarpino Antonio per n.4 giornate (cfr. C.U. n.38 del 23/03/2017 della Delegazione Provinciale di Crotone). La società U.S. Carfizzi propone reclamo avverso la decisione del primo giudice, contestando il contenuto del referto arbitrale e sostenendo che i calciatori suddetti avrebbero protestato in maniera civile nei confronti dell’ufficiale di gara, senza averlo spinto né strattonato. Il rapporto dell’arbitro non può essere posto in dubbio in quanto riferisce in modo puntuale i fatti accaduti che, pertanto, possono definirsi accertati tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del referto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S.). Relativamente alle sanzioni irrogate ai quattro calciatori, si osserva che le stesse appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascrittigli. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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