C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 06/04/2017 – Delibera – RECLAMO n.94 della Società G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 23.03.2017 (squalifica dei calciatori TERRANOVA Andrea e MONTELEONE Davide per TRE gare effettive).
RECLAMO n.94 della Società G.S. ANTONIMINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 23.03.2017 (squalifica dei calciatori TERRANOVA Andrea e MONTELEONE Davide per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo ; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara A.S.D. Napitia - G.S. Antonimina del 19/03/2017, risulta che, a fine gara, i calciatori della società reclamante Terranova Andrea e Monteleone Davide si avvicinavano al direttore di gara, rivolgendogli frasi offensive e minacciose. Il primo giudice ha squalificato entrambi i calciatori per tre giornate di gara (cfr. C.U. n.74 del 23/03/2017 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia). La società G.S. Antonimina contesta il contenuto del referto arbitrale, sostenendo che i due calciatori avrebbero manifestato al direttore di gara il proprio dissenso per alcune decisioni da questi adottate nel corso della gara, senza avere mai proferito nei suoi confronti offese e minacce. Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall’arbitro, possono definirsi accertati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S), dal quale risulta che entrambi i calciatori abbiano tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro. Relativamente alle sanzioni, le stesse appaiono congrue ed adeguate ai fatti ascritti ai due calciatori. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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