C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 137 del 19/04/2017 – Delibera – RECLAMO n. 96 del Sig.STRAFACE Antonio (tesserato della Nuova Pol. Sandametrese 09) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 30.03.2017 (squalifica fino al 25.05.2017)

RECLAMO n. 96 del Sig.STRAFACE Antonio (tesserato della Nuova Pol. Sandametrese 09)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 30.03.2017 (squalifica fino al 25.05.2017)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che i fatti ascritti vanno diversamente valutati, poiché dal rapporto arbitrale, che costituisce prova privilegiata, non si evince un tentativo di aggressione, in quanto non si evidenziano quegli atti idonei diretti in modo non equivoco all'aggressione fisica, che palesano inequivocabilmente l’intento del soggetto diretto a colpire l’avversario; che, nel caso di specie, si evince una vibrata protesta, con atteggiamento minaccioso del calciatore all'indirizzo dell'arbitro, che può essere stata equivocata proprio per l'intervento dei compagni di squadra che lo hanno trattenuto; che, pertanto, appare conforme a giustizia rimodulare la squalifica tenendo conto della natura e dell'entità dei fatti ascritti; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore STRAFACE Francesco fino al 24/4/2017 e dispone restituirsi la tassa.

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