C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 26/04/2017 – Delibera – RECLAMO n. 100 del Sig.CERMINARA Fabio (tesserato della Società A.S.D. Maracana’ Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 30.03.2017 ( inibizione fino al 31.04.2017, punizione sportiva della perdita della gara Tre Colli FutsalCatanzaro – Maracana’ Calcio a 5 del 25.03.2017- Campionato Calcio a 5 Serie D).
RECLAMO n. 100 del Sig.CERMINARA Fabio (tesserato della Società A.S.D. Maracana’ Calcio a 5)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 30.03.2017 ( inibizione fino al 31.04.2017, punizione sportiva della perdita della gara Tre Colli FutsalCatanzaro – Maracana’ Calcio a 5 del 25.03.2017- Campionato Calcio a 5 Serie D).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA E’ inammisibile il reclamo avverso la punizione sportiva della perdita per 0 – 6 della gara Tre Colli Futsal Catanzaro – Maracana’ Calcio a 5 del 25.03.2017 in quanto: il reclamo è sottoscritto da soggetto che non ha la rappresentanza della società e che, comunque, inibito; non è provata la trasmissione della copia alla controparte. Quanto alla sanzione inflitta al reclamante Cerminara Fabio se ne rileva la congruità avendo sottoscritto la distinta di gara, sia pure in qualità di capitano e non di dirigente, con ciò assumendosi la responsabilità delle indicazioni e delle rappresentazioni contenute nella distinta stessa. Sarebbe stato suo onere, quindi, informarsi circa lo stato dei tesseramenti della società. P.Q.M. Dichiara inammisibile ii reclamo avverso la punizione sportiva della perdita per 0 – 6 della gara Tre Colli Futsal Catanzaro – Maracana’ Calcio a 5 del 25.03.2017; rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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