C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 26/04/2017 – Delibera – RECLAMO n. 101 del Sig.TOMASELLI Antonio (tesserato della Società ASD Virtus Catanzaro Lido 2015) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.27 Amatori del 30.03.2017 (squalifica fino al 31.12.2017).

 

RECLAMO n. 101 del Sig.TOMASELLI Antonio (tesserato della Società ASD Virtus Catanzaro Lido 2015)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.27 Amatori del 30.03.2017 (squalifica fino al 31.12.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante, il quale ha ammesso di aver spintonato l'arbitro due volte mettendogli le mani sul petto nel corso di veementi proteste, ma senza alcuna intenzione violenta, solo quale espressione di frustrazione, mentre nega decisamente di aver colpito al mento con una manata il direttore di gara, assumendo che trattasi di probabile urto involontario di qualche altro calciatore nella concitazione delle proteste; ritenuto che dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata riguardo il comportamento dei calciatori in campo, risulta che il Tomaselli si avventava contro il direttore di gara colpendolo sul mento con il palmo della mano, senza provocare alcun tipo di conseguenza fisica; considerato che la fattispecie va inquadrata in un atto di protesta di modesta violenza contro l'arbitro e che il calciatore ha comunque ammesso di avere strantonato il direttore di gara mettendogli le mani sul petto; ritenuto che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta; P.Q.M. In parziale accoglimento, riduce la squalifica inflitta a TOMASELLI Antonio fino al 30/6/2017 e dispone restituirsi la tassa di reclamo.

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