C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 26/04/2017 – Delibera – RECLAMO n. 102 della Società CALCIO FORENSE LOCRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n.46 Amatori del 05.04.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Citta’ di Siderno 1911 – Calcio Forense Locri del 19.03.2017, Campionato Amatori).
RECLAMO n. 102 della Società CALCIO FORENSE LOCRI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n.46 Amatori del 05.04.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Citta’ di Siderno 1911 – Calcio Forense Locri del 19.03.2017, Campionato Amatori).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA risulta in maniera chiara ed in equivoca che la raccomandata contenente il ricorso avverso la regolarità della gara Citta’ di Siderno 1911 – Calcio Forense Locri del 19.03.2017 è stata trasmessa con precise individuazione del destinatario (Calcio Forense Locri) e con corretta indicazione della via di recapito (via Savanarola 8 – 89048 Siderno); che, pertanto, il contradottorio appare pienamente formato non avendo, peraltro, la società reclamante dimostrato che il plico predetto è stato restituito al mittente per destinatario sconosciuto e non invece per compiuta giacenza; che l’indirizzo di spedizione è quello corretto per come risulta dall’Annuario Società 2016-2017-Campionato Amatori (pubblicato sul C.U. nr.19 Amatori del 29.11.2016 della Delegazione Distrettuale di Locri, responsabile del Torneo Amatori in esame) non avendo provveduto la Società reclamante a comunicare alcuna variazione. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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