C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 26/04/2017 – Delibera – RECLAMO n. 104 della Società A.S.D. PAGHELIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.79 del 13.04.2017 (squalifica dei calciatori MUSCIA Annunziato, FERRO Roberto e FILARDO Matteo per TRE gare effettive).

RECLAMO n. 104 della Società A.S.D. PAGHELIA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.79 del 13.04.2017 (squalifica dei calciatori MUSCIA Annunziato, FERRO Roberto e FILARDO Matteo per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentate della Società reclamante; accertato che durante la gara Parghelia Calcio – Koa Bosco del 08.04.2017 si verificava un rissa che coinvolgeva giocatori e dirigenti di entrambe le società; ritenuto che secondo il costante orientamento della giustizia sportiva, al quale questa Corte non può che aderire, la rissa è definita come una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi dei litigianti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente, per cui, le contestazioni sulle responsabilità altrui nella causazione della rissa, non escludono le responsabilità dei propri tesserati che hanno comunque preso parte alla colluttazione, come emerso dagli atti di gara; ritenuto che neppure la mancata individuazione di tutti i protagonisti della rissa può costituire causa esimente della responsabilità per quelli che invece sono stati identificati e sanzionati; considerato che le squalifiche irrogate dal primo giudice sono congrue ed adeguate all’entità e alla natura dei fatti ascritti; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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