C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 10/06/2017 – Delibera – RECLAMO n.109 della Società A.S.D. CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.154 del 18.05.2017(ammenda di € 500,00, squalifica dei calciatori ERRIGO Simone e STIRPARO Samuele per SEI gare effettive; squalifica del calciatore LEROSE Salvatore per TRE gare effettive).
RECLAMO n.109 della Società A.S.D. CUTRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.154 del 18.05.2017(ammenda di € 500,00, squalifica dei calciatori ERRIGO Simone e STIRPARO Samuele per SEI gare effettive; squalifica del calciatore LEROSE Salvatore per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo, pur se redatto su carta intestata della Società reclamante, è privo di firma; che tale irregolarità comporta incertezza assoluta su chi ha proposto il reclamo e sulla legittimazione a proporlo; che tale incertezza, traducendosi in un motivo di inammissibilità del ricorso, ne preclude l’esame; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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