C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 10/06/2017 – Delibera – RECLAMO n.110 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.154 del 18.05.2017(ammenda di € 400,00, squalifica dell’allenatore MAIOLO Francesco fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore CAPELLUPO Andrea fino al 30.11.2017).

RECLAMO n.110 della Società U.S. PETRONA’

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.154 del 18.05.2017(ammenda di € 400,00, squalifica dell’allenatore MAIOLO Francesco fino al 31.12.2017, squalifica del calciatore CAPELLUPO Andrea fino al 30.11.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dagli atti ufficiali risulta in maniera chiara ed in equivoca che i fatti si sono verificati così come descritti nel provvedimento impugnato; considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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