Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 104 del 26/11/2021 – S.S.D. a r.l. Città di Campobasso/Alessandro Danilo/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 104
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Stefano Bastianon - Relatore
Giovanni Iannini
Laura Santoro
Mario Stella Richter - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2021, presentato, in data 2 luglio 2021, dalla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, in persona del legale rapp.te p.t., dott. Raffaele Mario De Francesco, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Mancini, presso il cui studio in Campobasso, alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9, è elettivamente domiciliata,
nei confronti
del sig. Alessandro Danilo, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Schiavoni, presso il cui studio nella Frazione San Nicolò a Tordino (TE), alla via Nuova Frontiera, n. 12, è elettivamente domiciliato,
nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,
per la riforma
della decisione n. 43/TFNSVE, recte 74/TFNSVE, 2020/2021, emessa, in data 4 giugno 2021, dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC, che, nel respingere il reclamo presentato dalla stessa società avverso la decisione della Commissione Accordi Economici FIGC-LND, di cui al C.U. n. 269/1 CAE del 22 aprile 2021, ha, per l’effetto, confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto il reclamo del calciatore Alessandro Danilo e condannato la società S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso al pagamento, in favore del ripetuto calciatore, della somma di € 2.476,35, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 26 ottobre 2021, celebrata in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso - avv. Antonio Mancini; l'avv. Federico Schiavoni, per il resistente, sig. Alessandro Danilo, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Alfredo Briatico Vangosa, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, in videoconferenza nella camera di consiglio dello stesso giorno e nella successiva camera di consiglio del 2 novembre 2021, il relatore, prof. avv. Stefano Bastianon.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso in data 17 dicembre 2020, il calciatore Alessandro Danilo si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici presso la LND lamentando il mancato pagamento del compenso economico per la stagione sportiva 2019/2020, per l’importo di € 15.059,35. In subordine, veniva invocata l’applicazione del Protocollo d’intesa siglato dalla LND e l’AIC, concludendo per il pagamento della minore somma di € 8.938,15. A sostegno del proprio ricorso, il sig. Alessandro Danilo deduceva:
a) di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 con la S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, partecipante al Campionato di Serie D Interregionale, e di avere sottoscritto con la medesima associazione un accordo economico ai sensi dell’art. 94-ter delle Norme Organizzative interne della FIGC (NOIF), mediante il quale era stato convenuto, per il periodo dal 25 luglio 2019 al 30 giugno 2020, un compenso annuo lordo in favore del calciatore pari ad € 30.606,00;
b) che, a seguito dell’evento legato alla situazione emergenziale sanitaria derivante dalla pandemia COVID-19, i campionati di calcio, anche dilettantistici, sono stati sospesi in data 9 marzo 2020;
c) che la FIGC, di concerto con la LND, a conclusione del Consiglio Federale del 20 maggio 2020, con Comunicato Ufficiale n. 197/A, emesso in pari data, ha definitivamente decretato la sospensione dell’attività dilettantistica per la stagione 2019/2020;
d) che, in data 25 settembre 2020, la LND e l’AIC hanno sottoscritto uno specifico Protocollo ai fini di determinare le condizioni minime volte a dirimere le questioni economiche relative alla stagione 2019/2020.
2. Si costituiva in giudizio la S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, facendo presente di aver corrisposto al calciatore la somma netta di € 22.008,45 e, quindi, un importo superiore a quanto dovuto al calciatore in forza dell’accordo economico e del Protocollo d’intesa LND-AIC.
3. Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 269/1 CAE del 22 aprile 2021, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e, in applicazione del Protocollo d’intesa LND-AIC del 25 settembre 2020, condannava la S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso al pagamento, in favore del calciatore, della somma di € 2.476,35 quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico siglato inter partes e il Protocollo d’intesa LND-AIC.
4. Tale decisione veniva impugnata dalla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso sul presupposto che la CAE sarebbe incorsa in un vizio di extra petizione, avendo affermato che S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso non aveva dimostrato il pagamento delle ritenute fiscali quale sostituto d’imposta del calciatore e condannando la stessa società al pagamento di una somma lorda e non già netta, così come espressamente prevista dal Protocollo d’intesa LND-AIC.
5. Con decisione depositata in data 4 giugno 2021, n. 74, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - ha rigettato il reclamo proposto, confermando l’impugnata decisione sul presupposto che “l’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive deve essere effettuato al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli”. Di conseguenza, preso atto che, in applicazione del Protocollo d’intesa per la stagione 2019/2020, al calciatore deve essere corrisposto un compenso netto di € 24.484,80 (a fronte di un corrispettivo contrattuale stabilito in € 30.606,00 lordi) e che non risulta contestato il fatto che la società abbia già corrisposto la somma netta di € 22.008,45, al calciatore spetta unicamente la minor somma di € 2.476,35, correttamente determinata dalla Commissione Accordi Economici.
6. Avverso tale decisione la S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi.
7. Con il primo motivo, la ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 90 della l. n. 289/2002 e successive modifiche, del D.L. n. 136/2004, convertito nella legge n. 186/2004, dell’art. 67, comma 1, lett. m,) del TUIR, nonché del D. lgs. n. 81/2015. Secondo la società ricorrente, infatti, la S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, in qualità di sostituto d’imposta, ha un vero e proprio onere di operare la ritenuta fiscale a titolo di imposta alla fonte, cui corrisponde l’obbligo del sostituito d’imposta di vedersi applicata l’aliquota sulla parte dei compensi percepiti; appare, quindi, giuridicamente errata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - di riconoscere al tesserato un compenso al lordo delle ritenute fiscali.
8. Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione e falsa applicazione del protocollo d’intesa LND-AIC. Secondo la società ricorrente, infatti, la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - contrasta con il Protocollo d’intesa, il cui art. 3, lett. a), stabilisce che per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità, ex art. 96 del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativamente al solo rateo di marzo. Per contro, la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, nella parte in cui stabilisce che “al calciatore Danilo deve corrispondersi un compenso di euro 24.484,80 (a fronte di un corrispettivo contrattuale pari ad euro 30.606,00)”, mostra di calcolare la percentuale dell’80% (euro 24.484,80) sul compenso lordo pattuito nell’accordo economico (euro 30.606,00).
9. Con memoria difensiva depositata in data 6 luglio 2021, si è costituito il sig. Alessandro Danilo chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto del ricorso. A sostegno dell’inammissibilità del ricorso, il tesserato ha invocato il principio secondo cui il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport rappresenta un mezzo di impugnazione a critica vincolata, che rende preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni ed argomentazioni acquisite nella fase di merito. Nel merito, invece, il tesserato ha evidenziato che, in applicazione del protocollo d’intesa LND-AIC e verificato l’omesso pagamento del complessivo importo dell’80% dell’accordo economico, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - ha correttamente condannato la società sportiva al pagamento della residua somma dovuta.
10. Nell'udienza del 26 ottobre 2021, celebrata in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, sono stati sentiti l’avv. Antonio Mancini per la S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, l’avv. Federico Schiavoni per il sig. Alessandro Danilo e l’avv. Alfredo Briatico Vangosa per la Procura Generale dello Sport presso il CONI.
Considerato in diritto
11. In ordine alla eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del tesserato per asserita violazione degli artt. 54, comma 1, CGS CONI e 12-bis, comma 2, dello Statuto CONI, il Collegio di Garanzia la ritiene infondata. Il Collegio reputa, infatti, che la società ricorrente abbia effettivamente e legittimamente denunciato la violazione di norme di legge. Nel caso di specie, contrariamente a quanto eccepito dal tesserato, la società ricorrente non ha inteso domandare la rivalutazione di eccezioni ed argomentazioni acquisite nella fase di merito, ma ha correttamente eccepito la violazione sia della normativa fiscale, sia del protocollo d’intesa LND-AIC.
12. Passando al merito del ricorso presentato dalla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso, il Collegio di Garanzia lo ritiene fondato.
13. A tale riguardo, si osserva che:
- l’accordo economico siglato tra il calciatore e la società prevedeva per la stagione sportiva 2019/2020 un corrispettivo complessivo di € 30.606,00 lordi;
- il protocollo d’intesa LND-AIC stabilisce (art. 3, lett. a) che “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019-2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”;
- il calciatore ha espressamente riconosciuto di aver percepito compensi netti pari ad € 22.008,45.
14. In tale contesto, il Collegio ritiene che ogni operazione di calcolo in ordine a quanto eventualmente spettante al calciatore debba necessariamente essere effettuato tra valori omogenei. Ne consegue, pertanto, che, poiché il Protocollo d’intesa LND-AIC stabilisce chiaramente che al calciatore spetta una somma pari all’80% dell’importo “netto” previsto nell’accordo economico, tale percentuale non può essere calcolata sull’importo di € 30.606,00 indicato nell’accordo economico, proprio perché tale importo è indicato come “lordo”.
Si deve, pertanto, procedere, dapprima, a calcolare l’importo netto del corrispettivo indicato (come lordo) nell’accordo economico: vale a dire, € 25.866,62, per effetto delle ritenute operate in applicazione delle vigenti disposizioni di legge. Successivamente, dovrà essere calcolata la percentuale dell’80% su tale importo: vale a dire € 20.693,29.
Non può quindi, nella specie, considerato la citata disposizione contenuta nel Protocollo d’intesa LND-AIC, trovare applicazione il principio, citato nelle decisioni degli organi di giustizia federale, secondo cui “la liquidazione dei compensi in favore dei calciatori debba effettuarsi sempre al lordo delle eventuali ritenute fiscali”.
15. Siccome il calciatore ha espressamente riconosciuto di aver già percepito compensi netti per complessivi € 22.008,45, risulta evidente che la società ricorrente ha già versato una somma superiore a quella prevista dal Protocollo d’intesa, per cui nulla può essere ulteriormente preteso dal calciatore.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2021, presentato, in data 2 luglio 2021, dalla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso nei confronti del sig. Alessandro Danilo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la riforma della decisione n. 43/TFNSVE, recte n. 74/TFNSVE, 2020/2021, emessa, in data 4 giugno 2021, dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - della FIGC, che, nel respingere il reclamo presentato dalla stessa società avverso la decisione della Commissione Accordi Economici FIGC-LND, di cui al C.U. n. 269/1 CAE del 22 aprile 2021, ha, per l’effetto, confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto il reclamo del calciatore Alessandro Danilo e condannato la società S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso al pagamento, in favore del ripetuto calciatore, della somma di € 2.476,35, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso, nelle camere di consiglio telematiche del 26 ottobre 2021 e 2 novembre 2021.
Il Presidente                     Il Relatore
F.to Dante D'Alessio        F.to Stefano Bastianon
Depositato in Roma, in data 26 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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