Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 106 del 26/11/2021 – Giordano Maccarrone/SSD a r.l. Calcio Foggia 1920/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 106
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente ed Estensore
Stefano Bastianon
Giovanni Iannini
Mario Stella Richter - Componenti
Laura Santoro - Relatrice
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 80/2021, presentato, in data 23 luglio 2021, dal Sig. Giordano Maccarone, rappresentato e difeso dall’avv. Priscilla Palombi,
contro
la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920, rappresentata e difesa dall’avv. Eduardo Chiacchio,
avverso
la decisione n. 52/FNN-SVE, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - della FIGC, pubblicata e notificata alle parti in data 25 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul C.U. n. 296/1 del 10 maggio 2021 (che aveva accolto il ricorso del suddetto ricorrente e condannato la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 “a corrispondere al sig. Giordano Maccarone la somma di euro 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto”), è stato dichiarato risolto, “per grave inadempimento del calciatore Giordano Maccarone l’accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920”).
Si è costituita in giudizio la società Calcio Foggia 1920 s.r.l.
Sono comparsi, all'udienza del giorno 26 ottobre 2021, il difensore della parte ricorrente - sig. Giordano Maccarrone - avv. Priscilla Palombi e, in collegamento, tramite la piattaforma telematica Teams, l'avv. Gianpaolo Calò, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Eduardo Chiacchio, per la resistente SSD a r.l. Calcio Foggia 1920, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
Udita, nella successiva camera di consiglio, la relatrice, prof.ssa Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
In data 8 agosto 2019, la società Calcio Foggia 1920 SSD a.r.l. e il calciatore Giordano Maccarone stipulavano un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter NOIF, pattuendo il corrispettivo di euro 30.658,00, oltre euro 18.610,00 a titolo di indennità, per la stagione sportiva 2019/2020 e di euro 10.000,00 per la stagione sportiva successiva.
Nel corso del campionato della stagione sportiva 2019/2020, il 23 settembre 2019 il sig. Maccarone subiva un infortunio che lo costringeva a stare lontano dal campo di gioco e da quel momento la società sportiva sospendeva il pagamento delle somme pattuite.
In data 23 novembre 2019, il sig. Maccarone subiva un provvedimento di custodia cautelare in relazione ad un procedimento penale in cui era imputato per frode sportiva e violazione del divieto di scommesse.
In data 18 dicembre 2019, il predetto provvedimento di custodia cautelare veniva sostituito con il provvedimento di obbligo di firma.
Perdurante l’omesso pagamento delle somme pattuite da parte della società, in data 8 gennaio 2020, il sig. Maccarone adiva la Commissione Accordi Economici della LND, chiedendo che gli venisse riconosciuto il credito pari all’importo di euro 17.060,80, rideterminato in corso di giudizio nell’importo di euro 23.314,40.
La C.A.E. della LND, in data 13 febbraio 2020, sospendeva il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura federale al fine dell’accertamento di eventuali responsabilità a carico delle parti in relazione ai fatti in causa.
La società Calcio Foggia, con lettera del 19 febbraio 2020, convocava poi il sig. Maccarone, sostenendo di non aver mai ricevuto comunicazione in merito all’infortunio subito; il sig. Maccarone, con PEC del 25 febbraio 2020, si dichiarava disponibile a riprendere l’attività sportiva facendo al contempo richiesta di pagamento delle somme sino a quella data maturate.
Nelle more del giudizio, con atto di deferimento del 16 giugno 2020, la Procura federale avviava procedimento disciplinare a carico del sig. Maccarone per illecito sportivo e violazione del divieto di scommesse, riferiti al compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato di cinque partite di campionato allo scopo di effettuare scommesse dall’esito sicuro. Il predetto procedimento disciplinare si concludeva con la decisione del T.F.N., sez. disciplinare, n. 165 del 16 luglio 2020 con la quale, in parziale accoglimento delle accuse a carico del sig. Maccarone, lo stesso veniva condannato alla squalifica per quattro anni ed all’ammenda di euro 50.000,00.
In data 9 marzo 2021, veniva riassunto il giudizio innanzi alla C.A.E., che, con la decisione 10 maggio 2021, n. 296/1, accoglieva il reclamo del sig. Maccarone e, conseguentemente, condannava la società Calcio Foggia al pagamento dell’importo complessivo di euro 17.060,80.
Seguiva l’impugnazione innanzi al T.F.N., sez. V.E., da entrambe le parti con separati ricorsi, che, a seguito della riunione, venivano definiti con la decisione impugnata, con la quale veniva dichiarata l’intervenuta risoluzione dell’accordo economico per grave inadempimento imputabile al calciatore riferito ai “reati contestati dalla competente Procura della Repubblica” che “configurerebbero in sede sportiva la gravissima imputazione di illecito sportivo e violazione del divieto di scommesse, minando irrimediabilmente, altresì, il rapporto fiduciario” tra le parti e conseguentemente che nessuna somma, oltre quelle già versate, era dovuta al calciatore.
Il sig. Maccarone ha impugnato innanzi a questo Collegio la predetta decisione del T.F.N. articolando otto motivi di ricorso.
1) Errata applicazione della normativa federale ex art. 7 dello Statuto, artt. 29 e 32 bis NOIF in combinato disposto dell’art. 94 ter NOIF.
Il ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 7 dello Statuto federale, degli artt. 29, 32 bis e 94 ter delle NOIF in ragione dello status di calciatore dilettante dallo stesso rivestito e del correlato vincolo pluriennale riferito al suo tesseramento. Nella specie, l’obbligatorietà della stipula dell’accordo economico ai sensi della normativa federale, da un lato, e l’impossibilità, al di fuori dei casi previsti dalla stessa normativa federale, di scioglimento del vincolo sportivo derivante dal tesseramento come atleta dilettante, dall’altro, comporterebbero l’inammissibilità della pronuncia di risoluzione del predetto accordo economico; ciò perché, per l’appunto, “non vi sarebbe “alcun modo per risolvere l’accordo economico per i rapporti non professionistici, senza, eventualmente, risolvere anche il tesseramento/vincolo sportivo, perché indissolubilmente legati”.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 dell’accordo economico redatto ai sensi dell’art. 94 ter NOIF – Violazione dell’autonomia privata in relazione all’accordo economico pattuito e relativa errata e falsa applicazione della normativa in merito.
Il ricorrente rileva sul punto che la società convenuta nel giudizio di appello opera il riferimento “a più riprese all’applicazione dell’art. 7 dell’accordo economico”, invocando la “consequenziale risoluzione dell’accordo stesso”, ma detta norma non prevede invero la possibilità di risoluzione del contratto, bensì quella di riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito e, in ogni caso, la stessa convenuta non avrebbe giammai operato la comunicazione in ordine alla sussistenza della causa fondante la riduzione del corrispettivo che è, invece, richiesta dalla norma citata.
3) Violazione e/o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. – Violazione per ultra petita del giudice adito.
Il ricorrente denuncia che il T.F.N., modificando la domanda di parte convenuta avente ad oggetto la risoluzione dell’accordo economico per giustificato motivo oggettivo identificato nell’ordinanza di custodia cautelare emessa a carico del ricorrente stesso, ha pronunciato invece la risoluzione dell’accordo economico per grave inadempimento riferito all’illecito sportivo di cui alla condanna del T.F.N. n. 165/2020.
4) Errata e falsa applicazione in merito a fatti accaduti successivamente, ininfluenti ai fini della decisione. Violazione dell’art. 27, comma 2, della Costituzione e degli artt. 2119 e 2126 c.c.
Il ricorrente denuncia che il T.F.N., in spregio al principio costituzionale secondo cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, avrebbe pronunciato la risoluzione del contratto sulla base di una sentenza emessa quando l’accordo economico aveva già prodotto ogni suo effetto; ciò perché la stagione sportiva di riferimento dell’accordo economico intercorso tra le parti in causa “si è conclusa in data 30.06.2020”; che “alcuna condanna per illecito sportivo era stata comminata al Sig. Maccarone entro la data del 30.06.2020” e che “il Club comunque mai ha contestato eventuali inadempienze al giocatore Maccarone durante tutto lo svolgimento della stagione sportiva”. Pertanto, il ricorrente osserva come non sarebbe stato “possibile applicare una sanzione sulla base di una sentenza successiva ed estranea al rapporto, che ha già spiegato i propri effetti tra le parti, e peraltro mai nemmeno contestata e comunque superata dalla convocazione del giocatore” effettuata dalla società convenuta.
5) Errata e/o contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto oggettivo mai contestato – Omessa e/o carente motivazione circa un fatto decisivo della controversia.
Il ricorrente lamenta che il giudice di appello non avrebbe preso in considerazione alcuna il fatto che, come attestato dalla documentazione versata in atti, la società convenuta, con lettera del 19 febbraio 2020 aveva proceduto alla convocazione del giocatore per riprendere l’attività sportiva; tale fatto, giammai contestato dalla convenuta, attesterebbe, dunque, la sua “volontà di NON risolvere l’accordo economico ma di continuare ad avvalersi delle prestazioni sportive del Maccarone e, soprattutto, di continuare ad avere fiducia nel giocatore e di non avere alcun interesse in merito alle indagini in quel momento in corso per presunto illecito sportivo”.
6) Incompetenza per materia del giudice adito ex art. 92 NOIF in relazione all’art. 25 bis Reg. LND in combinato disposto con l’art. 94 ter NOIF – Violazione e falsa applicazione della normativa ex art. 4 del CGS.
Il ricorrente lamenta che i giudici endofederali avrebbero fatto errata applicazione della normativa di cui all’art. 25 bis Reg. LND, che stabilisce la competenza per materia relativamente ai procedimenti instaurati “su ricorso sottoscritto dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva” concernenti la “quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento”, là dove il T.F.N., sez. V.E., si è pronunciato sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta avente ad oggetto la risoluzione dell’accordo economico stante che detta domanda sarebbe da ritenersi estranea alla sua competenza.
7) Violazione e/o errata e/o contraddittoria motivazione in merito all’applicazione dell’art. 48 CGS FIGC, in combinato disposto con l’art. 25 bis Reg. LND – Inammissibilità della domanda riconvenzionale
Il ricorrente denuncia che, qualora si ritenesse ammissibile la proposizione di una domanda riconvenzionale nel procedimento instaurato dal calciatore, ai sensi dell’art. 25 bis Reg. LND, in ogni caso la domanda proposta dalla società Calcio Foggia si sarebbe dovuta ritenere inammissibile in ragione dell’omesso versamento della tassa di reclamo, la quale è stata ritenuta, invece, dal T.F.N. non dovuta, a motivo della impossibilità di interpretazione analogica del richiamato art. 25 bis. Sul punto, il ricorrente rileva inoltre la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il T.F.N. là dove, da un lato, esclude l’interpretazione analogica dell’art. 25 bis in riferimento all’applicazione della tassa di reclamo e, dall’altro, ammette la domanda riconvenzionale della società convenuta proprio “in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 25 bis Reg. LND”.
8) In via subordinata.
Il ricorrente chiede che venga accertato un credito in suo favore pari all’importo complessivo di euro 26.314,40 per compensi maturati nei confronti della convenuta in riferimento alla stagione sportiva 2019/2020.
In conclusione, il ricorrente chiede, in via principale, l’accoglimento del ricorso con riforma dell’impugnata decisione e, in via subordinata, ai sensi dell’art. 62 CGS CONI, la condanna della società convenuta al pagamento dell’importo di euro 26.314,40 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà giusta o equa. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
Si è costituita la società Calcio Foggia 1920 eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso “per inottemperanza ai limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport ex art. 54, comma 1, CGS CONI”.
Nel merito la società convenuta ha eccepito, con riguardo al primo motivo di ricorso, che esso risulta inammissibile perché “proposto per la prima volta solo in questa sede” e comunque infondato perché, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, l’interpretazione della normativa contenuta nelle NOIF dovrebbe condurre a ritenere che la relazione tra l’accordo economico ed il tesseramento va interpretata nel senso della “dipendenza del secondo dal primo”, con l’effetto che “l’eventuale risoluzione dell’accordo economico determina automaticamente la decadenza del correlato tesseramento”.
In ordine al secondo motivo di ricorso, la convenuta ne eccepisce la totale infondatezza, atteso che la decisione del T.F.N. in nessuna sua parte si fonda sul disposto dell’art. 7 invocato dal ricorrente.
In ordine al terzo motivo di ricorso, la convenuta, richiamandosi alla costante giurisprudenza di legittimità, eccepisce che non sussiste vizio di ultrapetizione allorché la diversa qualificazione giuridica adottata dall’organo decidente non comporti la sostituzione della domanda originaria con una diversa, fondata su fatti costitutivi diversi da quelli posti alla base della prima.
In ordine al quarto motivo di ricorso, la convenuta ne eccepisce l’inammissibilità perché proposto per la prima volta in questa sede nonché esorbitante rispetto ai limiti del sindacato di questo Collegio.
Analoga eccezione di inammissibilità per contrasto con il limite del sindacato di legittimità ex art. 54, co. 1, CGS è sollevata con riguardo al quinto motivo di ricorso.
In ordine al sesto motivo di ricorso, la convenuta ne eccepisce, in primis, l’inammissibilità, perché proposto per la prima volta in questa sede e, in secondo luogo, l’infondatezza, stante l’orientamento del T.F.N., espresso nella sentenza n. 35/2021, che è richiamata per esteso, in cui è stata riconosciuta la “legittimazione attiva delle Società avanti alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. e alla Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile”.
In ordine al settimo motivo di ricorso, la convenuta ne eccepisce l’infondatezza a motivo che, ai sensi dell’art. 25, co. 4, Reg. LND, il deposito della tassa di reclamo è previsto per il reclamo introduttivo e non anche per le eventuali domande riconvenzionali rispetto alle quali nulla la norma prescrive, con l’effetto che, “in assenza di espressa prescrizione normativa circa l’obbligo di formulare domande riconvenzionali assolutamente legate al deposito previsto per il reclamo introduttivo, il mancato deposito non può determinare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della domanda riconvenzionale stessa”.
In ordine all’ultimo motivo di ricorso, contenente la domanda di accertamento del credito del ricorrente, la convenuta eccepisce l’inammissibilità e/o comunque l’infondatezza di tale domanda poiché svolta per la prima volta in sede di appello innanzi al T.F.N., come ritualmente e tempestivamente eccepito dalla stessa convenuta in sede di costituzione innanzi a tale Organo.
In conclusione, la convenuta chiede che preliminarmente e pregiudizialmente il ricorso sia dichiarato inammissibile per inottemperanza ai presupposti ed ai limiti stabiliti dall’art. 54, co. 1, CGS; nel merito, che sia rigettato perché completamente pretestuoso ed infondato. Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di causa.
Considerato in diritto
1. L’eccezione pregiudiziale di parte convenuta, concernente l’inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti del sindacato di legittimità di questo Collegio ex art. 54 CGS, non è accoglibile atteso che, diversamente da quanto prospettato dalla stessa convenuta, il ricorrente ha sollevato alcune doglianze che nella sostanza, e non soltanto nella loro intitolazione, attengono specificamente al vizio della violazione e/o falsa applicazione di legge e che, come tali, rientrano specificamente nel perimetro del sindacato di questo Collegio.
2. Passando all’esame analitico dei motivi di ricorso, seguendo l’ordine di loro esposizione, si rileva quanto segue.
3. In ordine al primo motivo di ricorso, il ricorrente e la convenuta interpretano la normativa federale in materia di tesseramento di atleta non professionista e di accordi economici aventi ad oggetto la prestazione di attività sportiva dilettantistica nel senso di ritenere, il primo, che il vincolo sportivo conseguente al tesseramento come non professionista comporti l’impossibilità di risolvere l’accordo economico, e l’altra, con esito diametralmente opposto, che la risoluzione dell’accordo economico, di per sé possibile, determini automaticamente la decadenza del tesseramento e del correlato vincolo sportivo.
Come correttamente rilevato dalla convenuta, l’art. 94 ter delle NOIF, là dove prevede che “I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti”, che giocano nel Campionato Nazionale di serie D e nei Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, “devono (…) sottoscrivere (…) accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive”, sancisce l’obbligatorietà di tali accordi che, d’altra parte, come del pari correttamente rilevato dal ricorrente, sono indissolubilmente legati al tesseramento.
3.1. Da queste premesse non discendono, però, le conclusioni cui giungono le parti, vale a dire che, da un lato, l’accordo economico non sia passibile di risoluzione e, dall’altro, che il vincolo sportivo si sciolga per intervenuta risoluzione dell’accordo economico.
3.2. Va sul punto osservato, infatti, come nessuna norma, né di fonte statale né di fonte federale, consenta di escludere l’applicazione dell’ordinario rimedio della risoluzione giudiziale per gli accordi economici di cui all’art. 94 ter delle NOIF, i quali – è superfluo osservare - rivestono pienamente la natura giuridica di contratti; d’altra parte, la normativa federale contempla le ipotesi di scioglimento del vincolo pluriennale conseguente al tesseramento come atleta non professionista e, tra di esse, non è ricompresa la risoluzione dell’accordo economico di cui sia parte l’atleta stesso.
Ai sensi dell’art. 106 delle NOIF, infatti, lo svincolo, tra gli altri, dei calciatori non professionisti, è previsto nei casi di rinuncia da parte della società, accordo delle parti, inattività del calciatore, inattività della società per rinunzia o esclusione dal campionato, cambiamento di residenza del calciatore, stipula di contratto come professionista e, infine, decadenza del tesseramento al raggiungimento dell’età anagrafica prevista all’art. 32 bis delle NOIF. In tale ultima ipotesi, peraltro, è prevista “la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali”.
3.3. Tale ultima norma stabilisce un’interdipendenza tra il vincolo sportivo e l’accordo economico, ove si tratti, come nel caso in specie, di un calciatore non professionista; sol che tale interdipendenza, che il legislatore sportivo riferisce alla ultravigenza del vincolo per tutta la durata di efficacia dell’accordo economico, non può essere analogicamente applicata, come invece fa la convenuta, all’opposta ipotesi dello scioglimento del vincolo ove l’accordo economico cessi di avere efficacia.
Seguendo la tesi di parte convenuta si perverrebbe ad un esito ermeneutico che non soltanto non trova avallo nel dettato normativo ma, altresì, ne consentirebbe una facile elusione, là dove il calciatore, per sciogliersi unilateralmente dal vincolo sportivo, potrebbe volontariamente non adempiere la prestazione sportiva a suo carico o commettere altro grave inadempimento, dando causa alla risoluzione dell’accordo economico.
3.4. Or dunque, ove venga meno l’efficacia dell’accordo economico tra società sportiva e calciatore, questi sarà comunque assoggettato al vincolo sportivo e, dunque, gli sarà impedito di contrarre un nuovo tesseramento con altra società sportiva affiliata alla FIGC ma, d’altra parte, in ossequio all’art. 94 ter delle NOIF, la società di appartenenza sarà obbligata a stipulare un nuovo accordo economico cosicché, ove intenda liberarsi da tale obbligo, dovrà consentire allo scioglimento del vincolo.
4. In merito al secondo motivo di ricorso, coglie nel segno l’eccezione di parte convenuta, giacché il T.F.N. non fa applicazione della clausola contenuta nell’art. 7 dell’accordo economico stipulato tra le parti in causa, bensì pronuncia la risoluzione dell’accordo stesso per grave inadempimento riferito alle condotte disciplinarmente rilevanti oggetto del procedimento deciso dal T.F.N., sez. disciplinare, con la decisione n. 165/2020 sopra richiamata.
5. Anche il terzo motivo di ricorso non è accoglibile, giacché dagli atti di causa risulta che nel giudizio endofederale la società Calcio Foggia ha avanzato domanda riconvenzionale di risoluzione dell’accordo economico e che tale domanda è stata fondata sull’inadempimento del calciatore riferito, in primo luogo, alla sussistenza della custodia cautelare e, in subordine, nella memoria datata 6 febbraio 2020, espressamente richiamata dal T.F.N., ai fatti integranti responsabilità disciplinare oggetto del procedimento conclusosi con la più volta citata decisione n. 165/2020. Il T.F.N., valutando tali fatti “certamente di tale gravità da assurgere ad inadempimento e rilevante anche ai fini della risoluzione del rapporto”, non è, pertanto, incorso nel vizio di ultrapetizione denunciato dal ricorrente.
6. In ordine al quarto motivo di ricorso, si rileva quanto segue. Il ricorrente lamenta che il T.F.N. ha fondato l’accertamento del grave inadempimento determinante la risoluzione dell’accordo economico sulla base di una sentenza successiva ed estranea al predetto accordo la quale, peraltro, è stata emessa allorché la stagione sportiva, cui si riferisce la pretesa creditizia azionata dal ricorrente, era ormai conclusa.
6.1. La società convenuta ha eccepito l’inammissibilità del presente motivo di ricorso poiché avrebbe ad oggetto doglianze formulate per la prima volta innanzi a questo Collegio, nonché estranee al perimetro del suo sindacato di legittimità.
Tale eccezione non risulta fondata, posto che il presupposto del presente motivo di ricorso è la risoluzione pronunciata, nel corso del giudizio endofederale, per la prima volta dal T.F.N. nella decisione oggetto della presente impugnazione.
6.2. La doglianza oggetto del presente motivo di ricorso risulta comunque infondata, tenuto conto che non sussiste la divergenza delle finestre temporali cui si riferiscono i fatti rilevanti ai fini della decisione. Infatti, se è vero che i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione disciplinare sono stati accertati in relazione a vicende verificatesi nel corso della stagione sportiva 2018/2019, è anche vero che tali fatti hanno poi prodotto, anche in relazione ai provvedimenti adottati dell’autorità giudiziaria, rilevanti conseguenze anche nella stagione sportiva successiva 2019/2020, tali da incidere, per la loro gravità e per la loro natura, sul contratto sottoscritto fra le parti riguardante tale stagione.
7. In ordine al quinto motivo di ricorso, risulta fondata l’eccezione di controparte, posto che esula dal perimetro di competenza di questo Collegio il sindacato sulla valutazione dei fatti oggetto del giudizio endofederale là dove, come nel caso in specie, la motivazione consenta di comprendere, rendendolo chiaro e palese, il ragionamento argomentativo seguito dal giudicante, con particolare riferimento al passaggio tra la individuazione degli elementi di fatto, assunti come rilevanti per la fattispecie, e la loro qualificazione giuridica.
La doglianza del ricorrente non assume rilevanza neppure sotto il profilo di contradditorietà della motivazione espressa dal T.F.N., giacché la lettera a firma del Presidente della società Calcio Foggia, di cui il ricorrente lamenta l’omessa considerazione nell’iter argomentativo del giudicante, non avrebbe comunque portata tale da escludere la volontà di risolvere l’accordo negoziale, stante che, com’è noto, la domanda di adempimento coattivo non è ostativa alla domanda di risoluzione del contratto, bensì è vero il contrario.
8. In ordine al sesto motivo di ricorso, si rileva quanto segue.
La normativa federale in materia di accordi economici, con specifico riguardo ai calciatori dei campionati nazionali della L.N.D. (art. 94 ter NOIF), opera il riferimento alla C.A.E. là dove, ai commi 10 e 11, prescrive che “Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro sette giorni dalla comunicazione della decisione”. Il regolamento della L.N.D. (art. 25 bis) prevede che la C.A.E. “è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 ter delle N.O.I.F. (…). Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese”.
8.1. Dalla richiamata normativa federale si evince, dunque, che il procedimento innanzi alla C.A.E., in primo grado, ed al T.F.N., sez. V.E., in appello, ha ad oggetto l’accertamento delle somme di cui il calciatore aziona in giudizio la relativa pretesa creditizia. L’eventuale inadempimento del calciatore può, quindi, costituire oggetto dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum al fine di escludere o ridurre l’ammontare delle somme dovute dalla società convenuta.
8.2. Per poter valutare la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, si deve ritenere peraltro attribuito agli organi di giustizia federale anche il potere di verificare la perdurante efficacia del rapporto contrattuale del quale è chiesta l’applicazione.
8.3. Il T.F.N., nella decisione qui impugnata, in ordine all’ammissibilità della domanda riconvenzionale di risoluzione giudiziale, ha richiamato un suo precedente (decisione n. 35/TFN-SVE 2020/2021 del 29 aprile 2021) in cui è stata accolta l’impugnazione proposta da una società sportiva avverso la decisione della C.A.E. che aveva rigettato il ricorso promosso dalla stessa società per ottenere la riduzione del compenso ovvero la restituzione di quanto già versato.
Il T.F.N., nella decisione richiamata, ha riconosciuto, dunque, la legittimazione attiva della società a promuovere il giudizio innanzi alla C.A.E., a tutela delle proprie ragioni, sull’assunto che “La mancata indicazione delle “Società” tra i soggetti che possono ricorrere alle Commissioni Accordi Economici rinveniente nell’articolo 94 sexies, comma terzo, delle NOIF e nell’articolo 25 bis, comma terzo, del regolamento LND, determina di fatto un vuoto normativo” e, d’altra parte, “Per i principi di reciprocità e parità delle parti e del giusto processo non è infatti possibile inferire che le Società possano rivolgersi alla giustizia sportiva nelle controversie indicate nell’art. 94, sexies, comma secondo, delle NOIF e nell’art. 25 bis, comma secondo, del regolamento LND solo in sede di gravame vedendosi così obliterare, solo per loro, un grado di giudizio”.
8.4. Il T.F.N., nella decisione qui impugnata, sulla scia della decisione sopra richiamata, nel riconoscere la legittimazione attiva anche in capo alla società sportiva convenuta, ha sostenuto, accogliendo la domanda riconvenzionale della società, che le pretese economiche del ricorrente erano infondate, tenuto conto che il rapporto contrattuale del quale veniva chiesta l’applicazione doveva ritenersi risolto per inadempimento, in relazione alle gravi vicende che erano state oggetto di un procedimento penale e di una grave sanzione disciplinare già irrogata al momento dell’adozione della decisione impugnata.
Tale conclusione risulta del tutto coerente con il sistema che si è sopra descritto, non potendosi sostenere che gli organi federali non hanno il potere di accertare se sussistono i presupposti (a partire dall’efficacia del contratto sottoscritto fra le parti) che sono alla base della richiesta di spettanze economiche riguardanti un rapporto durante il quale il richiedente è stato colpito, per un periodo non breve, da provvedimenti restrittivi della libertà personale, per fatti riguardanti scommesse vietate che sono stati poi oggetto di una grave sanzione disciplinare e che hanno fatto venir meno comunque ogni rapporto fiduciario fra le parti del contratto.
9. Il settimo motivo di ricorso non è accoglibile poiché, come correttamente rilevato dal T.F.N., l’improcedibilità e/o inammissibilità della domanda deve essere riferita ad omissioni specificamente prescritte dalla normativa di settore, non potendo farsi ricorso all’analogia. Nella specie, l’art. 25 bis del Regolamento della L.N.D., al comma 4, dispone che “Al ricorso dovrà essere allegata prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00”, la cui omissione “comporta l’inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio”.
Il ricorrente sul punto lamenta la contraddizione in cui, a suo dire, sarebbe incorso il T.F.N. là dove ha, invece, fatto ricorso all’interpretazione estensiva e/o analogica dell’art. 25 bis Reg. L.N.D. per ammettere la legittimazione della società alla proposizione della domanda riconvenzionale di risoluzione dell’accordo economico.
L’iter argomentativo del T.F.N. con la motivazione espressa sul punto è, invece, pienamente logica ed esente da contraddittorietà, giacché il divieto del ricorso all’analogia non viene riferito genericamente al contenuto dell’art. 25 bis Reg. L.N.D., bensì alla prescrizione sopra richiamata concernente il versamento della tassa di reclamo.
10. Con l’ottavo motivo di ricorso, il ricorrente chiede nella sostanza una rivisitazione del merito della vicenda, con il conseguente accertamento della sua pretesa creditizia nell’ammontare che è ivi specificato. Tale accertamento esula dal perimetro della competenza di questo Collegio e, pertanto, il motivo è inammissibile.
11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione Quarta
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in € 600,00 oltre accessori di legge, in favore della resistente SSD a r.l. Calcio Foggia 1920.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 ottobre 2021.
Il Presidente ed Estensore La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma in data 26 novembre 2021.
Il Segretario F.to Alvio La Face