Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 107 del 29/11/2021 – Bruno Pellizzoni/A.C.D. San Martino Speme/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 107
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Giuseppe Andreotta - Relatore
Guido Cecinelli
Pier Giorgio Maffezzoli
Cesare San Mauro - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2020, presentato, in data 4 agosto 2020, dal sig. Bruno Pellizzoni, in proprio, e quale legale rappresentante pro tempore dell'A.C.D. San Martino Speme, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
avverso
la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 151/2019-2020 Registro Reclami e n. 96/2019-2020 Registro Decisioni del 24 luglio 2020.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza dell’11 novembre 2021, in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore delle parti ricorrenti - sig. Bruno Pellizzoni, in proprio, e quale legale rappresentante pro tempore dell'A.C.D. San Martino Speme - avv. Mattia Grassani; uditi, altresì, in presenza, presso i locali del CONI, l'avv. Noemi Tsuno, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 4 agosto 2020, il sig. Bruno Pellizzoni, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore dell'A.C.D. San Martino Speme, ha adito il Collegio di Garanzia al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, assunta con C.U. n. 151/2019-2020 Registro Reclami e n. 96/2019-2020 Registro Decisioni in data 24 luglio 2020, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del C.R. Veneto, assunta con C.U. n. 78 dell'1 luglio 2020, che aveva dichiarato l'improcedibilità del giudizio instaurato a seguito del deferimento a carico di Pellizzoni e della società A.C.D. San Martino Speme, è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale Interregionale e sono stati rinviati gli atti al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS FIGC, per l'esame del merito.
In particolare, secondo quanto riferisce la parte ricorrente:
in data 26 novembre 2019, la Procura Federale notificava al sig. Bruno Pellizzoni e alla società San Martino Speme la “Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale”, prot. n. 6879/193pfi 19-20/MS/GR/cf, in cui, ritualmente, si comunicava la facoltà di: i) nominare un difensore di fiducia; ii) prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento; iii) presentare memorie o chiedere di essere sentiti; iv) convenire con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ex art. 126 CGS FIGC, con onere, altresì, di indicare il domicilio presso cui ricevere le comunicazioni inerenti all’indagine disciplinare in questione.
Il sig. Pellizzoni, il 12 dicembre 2019, conferiva incarico agli avv.ti Daniele e Davide Lo Presti per essere da loro assistito, eleggendo domicilio presso i predetti, i quali inviavano una PEC alla Procura Federale con allegata procura alle liti autenticata da entrambi, unitamente al documento di identità del sig. Pellizzoni e alla comunicazione di conclusione indagini a lui ritualmente notificata.
Successivamente, in data 22 dicembre, l’avv. Mattia Grassani inviava una PEC alla Procura Federale in cui era allegata una comunicazione a firma del sig. Pellizzoni del seguente tenore: “Spettabile Procura Federale, il Sig. Bruno Pellizzoni, in proprio nonché in qualità di Presidente dell'ACD San Martino Speme, preso atto della nota in oggetto, ricevuta il 7 dicembre u.s., comunica quanto segue:
1) nomina, quale difensore di fiducia, l'Aw. Mattia Grassani del Foro di Bologna, con studio in detta città, alla Via De' Marchi n. 4/2, tel. e fax 051/271927, email m.grassam@studiograssani.it, pec mattiagrassani@ordineavvocatibopec.it, presso cui elegge domicilio ed intende ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento; 2) chiede di essere sentito. Restando in attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. Bruno Pellizzoni”.
In data 5 febbraio 2020, la Procura Federale, con atto n. 9979/193pfi 19-207MDL/cf, deferiva il Pellizzoni al Tribunale Federale Territoriale Veneto, notificando l’atto di deferimento al sig. Pellizzoni presso gli avvocati domiciliatari, Davide Lo Presti e Daniele Lo Presti.
Anche il provvedimento di fissazione dell’udienza dinnanzi al TF Territoriale veniva notificato agli avv.ti Lo Presti.
2. Il 1° luglio 2020, il Tribunale Federale Territoriale adottava il Comunicato Ufficiale n. 78 (stagione sportiva 2019/2020), con il quale dichiarava l’improcedibilità del procedimento.
Così il Tribunale: “La Società e il sig. Pellizzoni sono rappresentati e assistiti dall’Avv. Mattia Grassani del foro di Bologna. In via preliminare l’avv. Grassani, precisando che con ciò non intende in alcun modo sanare o prestare acquiescenza ai vizi di cui in prosieguo, produce comunicazione Pec trasmessa all’indirizzo procura@pecfigc.it con ricevuta di avvenuta consegna, dalla quale risulta che il Sig. Pellizzoni, anche in proprio, aveva conferito mandato defensionale all’avv. Grassani in data 20/12/2019, eleggendo altresì domicilio presso il suo studio e chiedendo espressamente di essere sentito. Conseguentemente l’avv. Grassani rileva ed eccepisce che nessuna audizione è mai stata compiuta dalla Procura Federale secondo le prescrizioni del CGS e che l’atto di deferimento non risulta comunicato presso il suo studio, al pari del successivo provvedimento di fissazione di udienza di codesto Tribunale. Per tali ragioni chiede in via preliminare di dichiararsi l’improcedibilità del procedimento nei confronti del sig. Pellizzoni. L’eccezione che precede vale anche per la Società San Martino Speme. Il dott. Sciuto - rappresentate della Procura - chiede che gli atti vengano restituiti alla Procura Federale per procedere all’audizione del sig. Pellizzoni Bruno. Il Tribunale, visti gli artt. 123 e 125 CGS, preso atto di quanto sopra e dell’assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte della Procura Federale, dichiara l’improcedibilità dell’odierno procedimento e, sull’espressa richiesta della Procura Federale stessa, rimette gli atti alla medesima per ogni ulteriore iniziativa”.
3. Con atto del 7 luglio 2020, lo stesso Procuratore Federale Interregionale ha impugnato detta decisione, nella parte in cui si dichiarava l'improcedibilità, notificando l'atto al sig. Bruno Pellizzoni e all'ACD San Martino Speme presso lo studio degli avv.ti Daniele Lo Presti e Davide Lo Presti, e rassegnando le seguenti conclusioni: "voglia accogliere il deferimento in relazione alle violazioni contestate nell'atto di deferimento del 5 febbraio 2020, come sopra integralmente riportato, e voglia affermare: la responsabilità del Sig. Bruno Pellizzoni per le violazioni allo stesso ascritte e, per l'effetto, comminare allo stesso la sanzione di 3 anni di inibizione; la responsabilità diretta della società ACD San Martino Speme per le condotte ascritte al suo legale rappresentante Bruno Pellizzoni e, per l'effetto, comminare alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00, così come richiesto da questa Procura in primo grado per i capi di incolpazione contestati con l'atto di deferimento o, in subordine, quelle ritenute di giustizia”.
4. Con decisione n. 096/2019-2020 del 24 luglio 2020, quivi impugnata, la Corte Federale d’Appello ha accolto il reclamo della Procura Federale, rinviando “gli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo C.G.S. per l’esame del merito”.
Così la Corte Federale: “Va respinta l’eccezione opposta dalla parte resistente, alla cui stregua, avuto riguardo al contegno processuale mantenuto dalla Procura nel giudizio di prime cure, vale a dire di non contestazione dei fatti, su questi ultimi si sarebbero prodotti gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. In via generale, infatti il contegno e la condotta processuale delle parti rileva (nel senso di avere conseguenze sulla pronuncia del giudice) unicamente nella fase processuale nella quale essa condotta si materializza e non sulle fasi successive dove il giudizio riprende la propria autonomia e nel quale sia le parti che il giudice operano senza alcun vincolo pregiudiziale riferito al giudizio pregresso. Diversamente verrebbe compromesso il diritto di appellare le decisioni anche per gli errori che ciascuna delle parti ha commesso nella precedente fase del giudizio e che hanno avuto conseguenze sulla decisione di prima istanza. Pertanto quale che sia stata la condotta delle parti nel primo giudizio, e in particolare la condotta defensionale asseritamente contraddittoria della odierna appellante, non è questione che può rilevare ai fini dell’ammissibilità del reclamo. Ciò non esclude - sia chiaro - che le condotte pregresse delle parti non possano avere una rilevanza sulla decisione di merito nel grado di giudizio superiore e rescindente, in forza dell’apprezzamento riservato al secondo giudice su tutti i fatti di causa, ma ciò potrà avvenire nella fase propria e comunque facendo salvo il potere delle parti di appellare una decisione sfavorevole indipendentemente dalla coerenza della condotta processuale mantenuta nei due gradi di giudizio.
Il che consegue, a ben vedere, dalla particolare intensità che si deve riconoscere nella giustizia sportiva al cd. effetto devolutivo dell’appello. Deve ritenersi difatti che nel reclamo proposto a questa Corte federale si produca un’automatica riemersione in grado d’appello di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado (e sulla base del quale il Tribunale federale si è pronunciato) - naturalmente nei limiti degli specifici vizi dedotti di cui all’art. 101, comma 3, primo periodo del Codice - in modo tale che la cognitio di questa Corte è piena e prescinde sia dall’iniziativa della parte sia dall’atteggiamento che essa ha avuto nel grado precedente di giudizio.
1.2 In merito alla esistenza in atti di un valido “mandato defensionale” conferito dal sig. Pellizzoni e dalla società San Martino Speme a favore dell’avv. Mattia Grassani, il Collegio, presa visione della pec del 20 dicembre 2019 non può che concludere, condividendo il motivo d’appello, nel senso che non esiste in atti alcun valido “mandato defensionale” conferito dal sig. Pellizzoni e dalla società San Martino Speme a favore dell’avv. Mattia Grassani. […] Non vi è, in altre parole, come sostiene la Procura appellante, alcuna prova della provenienza di tale (supposta) nomina da parte del deferito, né vi è prova – mancando l’autenticazione della firma – che una procura sia in assoluto mai stata conferita all’avv. Grassani da parte del sig. Pellizzoni. […] Pertanto, bene ha fatto la Procura a considerare irrituale tale comunicazione e a notificare il deferimento ai legali in precedenza nominati dal sig. Pellizzoni. […] A ciò va aggiunto che anche a ritenere ammissibile un mandato defensionale carente degli elementi formali e sostanziali che lo qualificano ex lege, si tratterebbe, per quanto detto, di un mandato ulteriore e non espressamente sostitutivo del precedente, regolarmente conferito agli avv.ti Lo Presti. Né si può escludere l’effetto sanante ex art. 156 c.p.c. (cfr. Cass., SS.UU., n. 14917/2016) determinato dalla partecipazione all’udienza dell’avv. Grassani, al quale, se si eccettua l’asserita mancata audizione del Pellizzoni, non è stata sottratta alcuna delle prerogative essenziali e indisponibili costituzionalmente annesse alla funzione defensionale del proprio assistito.
Né questo preteso vulnus alla funzione defensionale potrebbe consistere nella mancata audizione del sig. Pellizzoni, posto che lo stesso soggetto risulta essere stato audito in precedenza per ben due volte nella fase istruttoria e che quel motivo ben poteva essere dedotto come vizio del procedimento accedendo alla trattazione del merito del reclamo in luogo del rifiuto del contraddittorio”.
“2. Il reclamo della Procura territoriale interregionale va quindi accolto e per l’effetto la decisione appellata va riformata con rinvio, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del CGS, all’organo di primo grado per il riesame del procedimento n. 193/20219-2020 nei confronti di Pellizzoni Bruno e della Società A.C.D. San Martino Speme”.
5. A sostegno del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia sono stati articolati i seguenti motivi di diritto.
I) “Inammissibilità del reclamo della procura federale per acquiescenza circa l'eccezione sollevata in udienza - rinuncia implicita della domanda di condanna - e richiesta di restituzione degli atti per sentire il sig. Pellizzoni. Inammissibilità del reclamo per carenza di interesse ad agire. Violazione, tra gli altri, degli artt. 100 e 323 c.p.c.. Contraddittorietà della motivazione”.
Viene reiterata la censura riguardante l’assenza di interesse ad agire della Procura reclamante in secondo grado, in quanto, a detta dei ricorrenti, dinanzi al Tribunale la stessa prestava totale acquiescenza alle eccezioni sollevate dalla difesa dei deferiti, nulla al contrario rilevando e contestando, chiedendo, anzi, in adesione alle eccezioni di rito formalizzate, “che gli atti vengano restituiti alla Procura Federale per procedere all'audizione del Sig. Pellizzoni Bruno”, rinunciando così alla originaria domanda, stante la “espressa richiesta della Procura Federale stessa”.
Così ragionando, l'organo requirente non poteva vantare alcun interesse alla impugnazione, non potendosi proporre un valido gravame, non sussistendo una soccombenza (mancando nella specie una decisione sfavorevole).
Secondo i ricorrenti, pertanto, violerebbe, tra gli altri, l'art. 100 c.p.c., nonché il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'affermazione per cui “Il contegno e la condotta processuale delle parti rileva (nel senso di avere conseguenze sulla pronuncia del giudice) unicamente nella fase processuale nella quale essa condotta si materializza e non sulle fasi successive dove il giudizio riprende la propria autonomia e nel quale sia le parti che il giudice operano senza alcun vincolo pregiudiziale riferito al giudizio pregresso”; l'affermazione della CFA, secondo cui “Diversamente verrebbe compromesso il diritto di appellare le decisioni anche per gli errori che ciascuna delle parti ha commesso nella precedente fase del giudizio e che hanno avuto conseguenze sulla decisione di prima istanza. Pertanto quale che sia stata la condotta delle parti nel primo giudizio, e in particolare la condotta defensionale asseritamente contraddittoria della odierna appellante, non è questione che può rilevare ai fini dell'ammissibilità del reclamo”.
II) “Violazione del principio di diritto - lesione del diritto di difesa e omessa pronuncia su un punto decisivo della fattispecie”.
I ricorrenti lamentano una totale assenza di motivazione sulla eccezione per cui l’A.C.D. San Martino Speme non ha mai nominato gli avv.ti Daniele e Davide Lo Presti e mai ha eletto domicilio presso di loro. La conseguenza del vulnus è che mai la società ha ricevuto comunicazioni, salvo la notifica della pronuncia di prime cure, presso il domicilio eletto e mai è stata sentita in persona del legale rappresentante.
III) “Validità dell'atto di nomina a difensore con elezione di domicilio senza autentica. Validità della seconda elezione di domicilio. Inammissibilità del gravame”.
Al fine di sostenere la validità dell’incarico conferito all’avv. Grassani, i ricorrenti invocano, nuovamente, i principi di informalità del processo sportivo e l'assenza di obbligatorietà della difesa tecnica nel giudizio disciplinare di prime cure. Sostengono, al riguardo, in ragione dei principi richiamati in precedenza, che le formalità richieste dal legislatore ordinario in merito alla rappresentanza processuale, con i doveri di autentica, non trovano dimora nell'ambito della fase di indagine e nel giudizio di prime cure, dove l'indagato può essere assistito da persona di propria fiducia, sia esso avvocato, o soggetto diversamente qualificato. Sostiene, in particolare, che non occorre alcuna procura ad litem, se di lite non si tratta, perché ci si trova in una fase (di indagini) in cui non si sa nemmeno se si arriverà ad un deferimento senza che la norma preveda tale adempimento, posto che è facoltà della parte procedere alla nomina di persona di fiducia dell'indagato, eleggendo domicilio presso lo studio del predetto nonché chiedendo, contestualmente, di essere sentito, nell'esercizio dell'irrinunciabile e incomprimibile diritto di difesa.
Vengono prodotti, a tal fine (doc. 10), alcuni atti di nomina all’avv. Grassani tutti privi di autentica, trasmessi dal difensore nominato, a mezzo PEC, alla Procura Federale. Anche la prassi applicativa, quindi, porterebbe a confermare come la Procura Federale abbia sempre correttamente applicato le norme codicistiche, ammettendo la nomina, sia in fase procedimentale sia in fase processuale, in favore di un difensore senza alcuna autentica di firma. Del tutto apoditticamente, dunque, la Corte, avrebbe ritenuto tamquam non esset la nomina con elezione di domicilio e la richiesta di essere sentito, in spregio ad ogni basilare e costituzionalmente orientato principio che deve conformare qualsivoglia procedimento di settore endoassociativo, irrituale.
Quanto alla revoca dei precedenti difensori, è vero che essa non è stata esplicitata alla Procura Federale, ma è da intendersi superata dalla nuova nomina con elezione di domicilio. Sul punto, si deduce che "la nomina di un nuovo difensore e domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore e domiciliatario, salva diversa manifestazione di volontà” (Cass., n. 23589/2004).
IV) “Lesione del diritto di difesa: omesso accoglimento dell'istanza di essere sentito”.
Ulteriore vizio della pronuncia della Corte Federale di Appello concernerebbe la mancata audizione del sig. Pellizzoni, in proprio e nella qualità, formulata direttamente dall'indagato, sempre all'interno dell'atto di nomina ed elezione di domicilio in favore dell'avv. Grassani. Viene, dunque, eccepita la violazione del diritto di difesa, ove la Corte Federale di Appello ha affermato che “né si può escludere l'effetto sanante ex art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 14917/2016) determinato dalla partecipazione all'udienza dell'Avv. Grassani, al quale, se si eccettua l'asserita mancata audizione del Pellizzoni, non è stata sottratta alcuna delle prerogative essenziali e indisponibili costituzionalmente annesse alla funzione defensionale del proprio assistito […] né questo vulnus alla funzione defensionale potrebbe consistere nella mancata audizione del sig. Pellizzoni, posto che lo stesso soggetto risulta essere stato audito in precedenza per ben due volte nella fase istruttoria e che quel motivo ben poteva essere dedotto come vizio del procedimento accedendo alla trattazione del merito del reclamo in luogo del rifiuto del contraddittorio. Invero se quel vizio fosse stato dedotto e ravvisato sussistente dal giudice di prime cure che sul punto non si è pronunciato, il reclamante avrebbe potuto ottenere l'annullamento del procedimento di deferimento piuttosto che una sentenza di rito erronea nei suoi presupposti decisionali che, peraltro, consente alla Procura di attivare nuovamente il procedimento di deferimento degli odierni resistenti”.
Secondo i ricorrenti, dunque, l’istanza di audizione presentata dal sig. Pellizzoni non può essere ignorata e, soprattutto, trascurata in ragione del fatto che, precedentemente alla chiusura delle indagini, erano state disposte altre audizioni. Al tempo stesso, non può essere ricondotta ad una questione di merito da affrontare in contraddittorio, quando, in realtà, la lesione di un principio fondamentale dell'azione disciplinare ha natura preliminare e pregiudiziale.
IV) “Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: vizio di ultrapetizione e omessa pronuncia sullo stesso”.
Si censura la decisione della CFA che, a fronte di una specifica richiesta, da parte della Procura appellante, di condanna e, dunque, di esame nel merito della controversia, ha travalicato l’oggetto del giudizio, disponendo la rimessione della causa al primo giudice. Ciò comporterebbe la violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi esclusivamente sulle conclusioni rassegnate dalla Procura Federale che, peraltro, sarebbero state da considerare comunque inammissibili, in quanto era in ogni caso preclusa, all'organo di seconde cure, qualsivoglia pronuncia nel merito, considerata la statuizione di improcedibilità assunta dal Tribunale Federale Territoriale veneto in primo grado.
I ricorrenti concludono, chiedendo al Collegio di: “in via principale: annullare/revocare la decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC assunta con C.U. n. 151/2019-2020 Registro Reclami e n. 96/2019 Registro Decisioni del 24 luglio 2020 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 62.1 del Codice della Giustizia del CONI, dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità dell'azione disciplinare radicata dalla Procura Federale confermando la statuizione dal Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Veneto in prime cure; in via subordinata: annullare/revocare la decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC assunta con C.U. n. 151/2019-2020 Registro Reclami e n. 96/2019 Registro Decisioni del 24 luglio 2020 e, per l'effetto, previa enunciazione del principio di diritto, disporre il rinvio all'Organo di giustizia competente”.
6. Si è costituita in giudizio la FIGC, con memoria di puro stile, affidando le proprie deduzioni solamente alla memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI, ove viene rinnovata l’affermazione della duplice audizione del Pellizzoni, concludendo per il rigetto del ricorso.
7. La Procura Generale dello Sport, sentita in udienza, ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Considerato in diritto
I. Il ricorso è inammissibile, in forza delle plurime ragioni che seguono.
I sei motivi di censura innanzi riepilogati, ed attentamente esaminati, pur talvolta offrendo pregevoli ricostruzioni normative, soffrono, tuttavia, di alcuni limiti che non consentono di potersi dire superato il necessario vaglio di ammissibilità, vuoi in merito all’avvenuto rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, vuoi in relazione alla individuabilità della sussistenza dell’interesse all’azione, ex art.100 c.p.c., vuoi, più in generale, circa i requisiti di autosufficienza, così come individuati nelle ripetute giurisprudenze della Suprema Corte.
È previsto, infatti (cfr. 59, comma 3, CGS CONI, sul contenuto del ricorso, in combinato disposto con l’art. 54, comma 1, CGS CONI, sulla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport), che il procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport si svolga secondo le regole proprie, e se in quanto applicabili, del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione (per effetto del rinvio di cui all’art. 2, comma 6, del Codice medesimo, come affermato da costante giurisprudenza di questo Collegio).
In argomento, preme a questo Collegio rimarcare come nella specie non si tratta di rilievo meramente formale, in quanto tale omissione non solo impedisce l’apprensione, da parte del Collegio giudicante, del presupposto de quo attraverso la mera lettura del ricorso, ma, di più, rende oscura del tutto la individuazione dell’interesse dei ricorrenti, che non può ridursi al mero dato di aver subito una sanzione, ma deve spingersi al dovuto riscontro in correlazione con ogni motivo di gravame, così da potersi ritenere che l’eventuale accoglimento del ricorso possa, in concreto, giovare alle ragioni di merito.
Si tratta di questione di non poco conto, atteso quanto la Suprema Corte ha più volte rimarcato, ritenendo inammissibili quei ricorsi che, pur se proposti adducendo censure condivisibili, non consentono di escludere la possibilità che la decisione gravata resti, comunque, valida, quando, così come nella fattispecie, si fondi su plurime argomentazioni, ovvero su distinte motivazioni atte a giustificare autonomamente il rigetto di ogni singola eccezione.
Ne è riprova anche il fatto che non risultano prodotti innanzi a questo Collegio gli atti difensivi prospettati avverso il reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, donde non è possibile scrutinare se le questioni per cui si lamenta la omessa pronuncia fossero state effettivamente prospettate nel secondo grado del giudizio endofederale.
Questo Collegio, invero, facendo propri i notissimi principi fissati dalla Suprema Corte sul punto (cfr., Sez. I, decisione n. 25/2021), ha ritenuto generico il ricorso non assistito dalla produzione degli atti tutti dei gradi di merito: “Né, a tal fine, può sopperire la circostanza che taluni fatti storici, ovvero processuali, risultino incontroversi tra le parti, atteso il dovuto controllo che il Giudice di legittimità deve poter effettuare senza dover ricercare addendi estranei al ricorso introduttivo. Invero, “il principio di autosufficienza che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante «contenutistico»” (cfr., Cass., Sez. I - Ordinanza n. 28184 del 10 dicembre 2020 (Rv.660090-01))”.
Dunque, detta insufficienza preclude l’esame di tutte le questioni che il ricorrente assume di aver già prospettato in quel grado e non consente neppure di poter stabilire se vi sono eccezioni nuove, perciò inammissibili (laddove non ricollegabili al decisum di secondo grado in sé).
È vero, infatti, che la Corte Federale di Appello, nella decisione gravata, dà conto di alcune di dette eccezioni, ma ciò non consente di poter esaminare la censurabilità di quanto ritenuto in ordine alle stesse da detto giudice di secondo grado, in quanto l’esame in questione andrebbe pur sempre rapportato al contenuto e alla ritualità delle eccezioni, così come prospettate dalla parte in quel grado (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 69/2018; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 89/2019; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 71/2021).
Emerge così anche un vizio di autosufficienza.
In argomento, questo Giudice intende rimarcare come, proprio in relazione ai procedimenti disciplinari, se è vero che vanno osservate e verificate, con rigore, tutte le garanzie previste in sede ordinamentale per l’incolpato, nondimeno proprio detto rigore comporta, al contempo, il doversi esigere il massimo rispetto, anche dal punto di vista formale, dei principi che regolano il processo, a maggior ragione innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, e quindi non ci si può esimere, come è giurisprudenza più che consolidata di questo Giudice, da uno stringente scrutinio di ammissibilità, quale quello che domina la presente decisione.
L’unica questione sulla quale può prescindersi dalla rilevanza formale di detta mancata allegazione è quella relativa alla addotta inammissibilità del gravame della Procura Federale Interregionale per carenza di interesse ad agire. La censura è infondata, in quanto, a fronte della richiesta della Procura, in primo grado, di rimessione in istruttoria per poter procedere ad una nuova audizione del Pellizzoni, il Tribunale dichiarava “l’improcedibilità dell’odierno procedimento”, così travolgendo tutti gli atti sino a quel momento compiuti. Non vi è dubbio che l’interesse alla impugnazione della decisione, poi adottata dal Tribunale, è scaturita da una pronuncia distonica rispetto a detta richiesta, avendo il Tribunale endofederale statuito, in pregiudizio del proposto deferimento, l’improcedibilità dello stesso, e quindi non aveva affatto accolto la richiesta da ultimo prospettata dalla parte requirente, facendo sorgere il conseguente interesse all’impugnazione, così come poi proposta dal Procuratore Federale Interregionale; donde, a tutto voler concedere, la censura de qua andrebbe comunque rigettata nel merito.
II. Risulta, del resto, anche incerta la specificazione dell’interesse ad agire, atteso che non si propone alcuna distinzione tra le censure mosse dal Pellizzoni in proprio, rispetto alle censure di interesse della sola San Martino Speme (e viceversa), distinzione questa particolarmente rilevante, in considerazione del fatto che le parti ricorrenti si dolgono anche di un inesatto governo delle notifiche, talvolta in relazione alla posizione personale del Pellizzoni, talvolta in relazione alla detta società (di cui il Pellizzoni avrebbe speso la qualità di legale rappresentante).
Anche in questo caso non si tratta di rilievo meramente formale, in quanto, ad esempio, la mancata audizione, che in fatto sarebbe stata osservata nei confronti del Pellizzoni, si assume invece mai avvenuta per la San Martino Speme (per di più, senza che si producano o sia fatta menzione dei verbali da cui desumere tale omissione - posto che in tali occasioni il Pellizzoni abbia reso dichiarazioni solo per se stesso).
D’altra parte, non sembra che la San Martino Speme sia stata raggiunta da sanzioni, né è chiaro se la stessa potesse stare in giudizio a mezzo del Pellizzoni che, riferendosi ad una sua qualità “pro tempore”, non chiarisce, cioè non risolve, l’incertezza sul suo permanente potere di rappresentanza, in considerazione proprio del deferimento che, a quanto si ricava dalla lettura degli atti, sembra essere stato generato proprio dalla abusiva spendita di tale qualità all’indomani di intervenute modifiche statutarie.
Risulta, dunque, non chiarito e non dimostrato il distinto interesse di ciascuna parte ai fini dell’accoglimento delle plurime censure addotte (in argomento, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2019 - che riprende Cass. Civ., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 37 -; Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 61/2018; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 56/2018 - che riprende Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4157; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1094; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2017, n. 4196 -; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione, n. 5/2016; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 69/2021 e Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 74/2021).
III. Ancora, sempre ai fini della individuazione dell’interesse ad agire, non viene chiarito perché la decisione della Corte Federale, rinviando all’esame di merito in primo grado, avrebbe così travolto le ragioni e le facoltà difensive del Pellizzoni.
Si comprende, infatti, che la condanna patita in termini disciplinari possa generare l’interesse a far valere vizi propri del procedimento, ma, in mancanza di maggior specificazione, resta di fatto preclusa la scrutinabilità della possibilità che gli atti eventualmente viziati abbiano, comunque, raggiunto il loro scopo, cosa che potrebbe eventualmente escludersi per la sola società San Martino Speme, rispetto alla quale, però, ripetesi che non è chiaro l’interesse giuridico a sollevare eccezioni, né è chiaro se la stessa fosse legalmente rappresentata dal Pellizzoni, né è possibile riscontrare se le dichiarazioni da lui rese nelle avvenute audizioni siano state eventualmente raccolte in detta sua eventuale qualità.
In conclusione, pur volendo ritenere la meritevolezza di alcuni dei motivi di censura portati all’esame di questo Collegio, non può che ribadirsi l’inammissibilità del ricorso, nella sua complessità, per difetto di autosufficienza (nelle diverse prospettive innanzi evidenziate).
IV. Quanto al regolamento delle spese, non si ritiene di poter prescindere dal fatto che dagli atti emerge che la Procura Federale ha dato occasione al dispiegamento delle eccezioni proposte dal Pellizzoni, e dunque, va fatto qui governo del principio individuato dalla Suprema Corte come stella polare cui riferirsi ai fini della soccombenza nelle spese di lite.
Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 3977 del 18/02/2020): “al fine della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rilevatore della soccombenza è stato rinvenuto nell’aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da rendere necessario l’accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018)”.
Ne consegue la sussistenza delle condizioni di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio, anche a lume dell’esito complessivo della lite che, invero, sulla scorta della sentenza qui gravata, dovrà essere rimessa all’esame di merito in primo grado.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2020, presentato, in data 4 agosto 2020, dal sig. Bruno Pellizzoni, in proprio, e quale legale rappresentante pro tempore dell'A.C.D. San Martino Speme, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 151/2019-2020 Registro Reclami e n. 96/2019-2020 Registro Decisioni in data 24 luglio 2020, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del C.R. Veneto, assunta con C.U. n. 78 dell'1 luglio 2020, che aveva dichiarato l'improcedibilità del giudizio instaurato a seguito del deferimento a carico di Pellizzoni e della società A.C.D. San Martino Speme, è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale Interregionale e sono stati rinviati gli atti al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo CGS FIGC, per l'esame del merito.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 novembre 2021.
Il Presidente                    Il Relatore
F.to Mario Sanino           F.to Giuseppe Andreotta
Depositato in Roma, in data 29 novembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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