Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 108 del 01/12/2021 – Edoardo Comito/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 108
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Cesare San Mauro - Relatore
Giuseppe Andreotta
Guido Cecinelli
Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2020, presentato, in data 22 luglio 2020, dal signor Edoardo Comito, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Cammarota, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla Via Giuseppe Avezzana, n. 2/B, come da procura in calce al ricorso;
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro-tempore, dott. Gabriele Gravina, con sede in Roma, Via Allegri, n. 14, rappresentata e difesa, dall'avv. Giancarlo Viglione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione;
nonché contro
la Procura Federale FIGC, in persona del Procuratore Federale pro-tempore, con sede in Roma, alla Via Allegri, n. 14,
avverso
la decisione resa in data 25 giugno 2020 e notificata il successivo 26 giugno dalla Corte Federale d'Appello - SS.UU.- della FIGC n. 80/2019-2020 Registro Decisioni nel giudizio di reclamo n. 127/2020, confermativa della decisione n. 122/TFN-SD 2019/2020 del 5 marzo 2020 e comunicata il successivo 10 marzo a mezzo pec, emessa dal Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sezione Disciplinare, in relazione al deferimento n. 10193/108 pf 19/20 CG/sds dell'11 febbraio 2020, per effetto della quale è stata irrogata, a carico del ricorrente, la sanzione dell'ammenda pari ad € 35.000,00 per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; degli artt. 4, comma 1, 2, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione agli artt. 15, comma 7, delle NOIF e 3, comma 2, dello Statuto della Lega Pro; nonché dell'art. 22, comma 1, CGS FIGC;
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dal ricorrente e dalla resistente;
uditi, all'udienza dell'11 novembre 2021, presso i locali del CONI, il difensore della parte ricorrente - sig. Edoardo Comito - avv. Massimo Cammarota; l'avv. Noemi Tsuno, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Cesare San Mauro.
Ritenuto in fatto
1. Su denuncia presentata dal signor Antonio Parente, Amministratore Unico della GAP S.r.l., già detentrice di quote della Società SS Juve Stabia S.r.l., la Procura Federale esperiva attività di indagine al fine di verificare i fatti oggetto di denuncia ovvero la gestione della SS Juve Stabia S.r.l. da parte di soci occulti ed eventuali gravi irregolarità nella gestione della società sportiva.
2. La Procura Federale, per quanto qui interessa, riteneva necessario il coinvolgimento nelle indagini del signor Comito. A conclusione delle indagini, con nota datata 11 febbraio 2020, n. 10193/108 pf18-19/ GC/sds, a firma del Procuratore Federale, f.f. Dott. Giuseppe Chinè, la Procura deferiva innanzi al Tribunale Federale, tra gli altri, il signor Comito Edoardo come segue:
“Il Sig. Comito Edoardo, amministratore e legale rappresentante della società SS Juve Stabia S.r.l. e in virtù di tale carica, legato da rapporto di immedesimazione organica con detta società all’epoca dei trasferimenti di quote del capitale della predetta società avvenuti nel corso della stagione sportiva 2018/19:
A) Per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso negli art. 4, comma 1 e 2 comma 1, del CGS, in relazione all’art. 15 comma 7 delle NOIF e dell’art. 3 comma 2, del vigente statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico, e in particolare per non aver provveduto – nel termine stabilito dalle norme federali – a comunicare alla Lega competente l’intervenuto mutamento nella partecipazione alla compagine societaria avvenuto con atto del 04.02.2019 ( comunicazione effettuata in data 20 marzo 2019);
B) per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso negli art. 4, comma 1 e 2 comma 1 e 31 comma 1 del CGS in relazione all’art. 15 comma 7 delle NOIF e a quanto previsto dall’art. 18 del Codice di autoregolamentazione della Lega Pro e dal Regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico di cui ai comunicati ufficiali n° 189/A del 26.6.2015, n° 72/A del 28.07.2015 e n° 90/A del 05.04.2019 e in particolare per non aver fornito, nella sua qualità di Legale Rappresentante di Capri Stabia Partecipazioni S.r.l. entro 30 giorni dalla stipulazione dell’atto d’acquisto di quote della società SS Juve Stabia S.r.l. del 04.02.2019 in misura superiore al 10% del capitale sociale, la documentazione attestante i suddetti requisiti di onorabilità e solidità finanziaria;
C) per la violazione dell’art. 22 comma 1 del vigente CGS e in particolare per non essersi presentato all’audizione disposta dagli organi inquirenti della Giustizia Sportiva senza addurre alcun legittimo impedimento”.
3. Ad esito dell’udienza camerale, il Tribunale Federale Nazionale, con decisione n° 122/TFN-SD 2019/2020, comunicata in data 10 marzo 2020, accoglieva il deferimento del signor Comito Edoardo, irrogando la sanzione dell’ammenda di € 35.000,00 a suo carico.
4. Avverso la decisione di primo grado, l’odierno ricorrente proponeva reclamo alla Corte Federale d’Appello Nazionale, iscritto al n° 127/2019-2020 Registro Reclami, chiedendo:
“IN VIA PRINCIPALE:
riformare integralmente la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC sezione disciplinare, resa in data 05.03.2020 e comunicata in data 10.03.2020 a mezzo pec n° 122/TFN-SD 2019/2020, emessa in relazione al deferimento n° 10193/108 pf 19/20 CG/sds dell’11.02.2020 e, per l’effetto, disporre l’archiviazione del procedimento per le ragioni tutte fattuali e giuridiche esposte nel presente atto;
IN SUBORDINE:
Nella sola e denegata ipotesi in cui si ritenga la responsabilità del Sig. Comito in relazione ad alcuna delle ipotesi contestate, applicare la sanzione nella minima prevista dall’art. 9 CDS valutando le circostanze attenuanti del caso”.
5. Ad esito dell’udienza camerale, la Corte d’Appello Federale, con decisione n° 80/2019-2020 REGISTRO DECISIONI, resa in data 25 giugno 2020 e comunicata in data 26 giugno 2020, respingeva integralmente l’appello e confermava la sanzione dell’ammenda di €. 35.000,00 a carico del signor Comito Edoardo.
6. Nello specifico, sul primo motivo di impugnazione, riassumibile nella contestazione della responsabilità, ascritta al reclamante, per violazione degli artt. 4, c. 1, 2, c. 1, 31, c. 1, CGS, in relazione agli artt. 15, c. 7, NOIF, 18 Codice di autoregolamentazione della Lega Pro, nonché in violazione del regolamento sull’acquisizione di partecipazioni societarie in ambito professionistico, di cui ai CC.UU. nn. 189/A-22 giugno 2015, 72/A-28 luglio 2015, 90/A- 5 aprile 2019, la CFA rilevava l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2475-bis c.c., con esclusione dei profili di cui al secondo comma del richiamato articolo “(e cioè l’eventuale exceptio doli del terzo che abbia intenzionalmente agito in danno della società in presenza di limitazioni ai poteri degli amministratori)”, come si legge nella decisione.” Concludeva, quindi, il Giudice di seconde cure che, “in coerenza con quanto disposto ai sensi dell’art. 2475 c.c., e tenuto conto delle previsioni statutarie emergenti dall’atto di visura storica della società depositato in atti, tutti gli amministratori dovevano ritenersi investiti dei relativi oneri, senza che in contrario possa fondatamente spendersi il potere di rappresentanza legale e in giudizio attribuito al presidente del consiglio di amministrazione. (…) Così che la mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione rituale di cui alla contestazione in esame, correttamente ricade anche sull’odierno reclamante”.
7. Circa i motivi di impugnazione relativi al capo 2, lett. A), dell’imputazione ascrittagli per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso negli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 15, comma 7, delle NOIF e dell’art. 3, comma 2, del vigente statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico, la CFA rilevava che “Al riguardo, è vero che ai sensi dell’art. 2470 c.c., applicabile direttamente nel caso di specie, stante la natura giuridica della società coinvolta (società a responsabilità limitata), l’atto di cessione di quote ha effetto rispetto alla società e ai terzi dal momento del deposito (entro 30 giorni) a cura del notaio autenticante presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Tuttavia, tale effetto differito all’esecuzione dell’incombente amministrativo vige quanto ai terzi e alla società le cui quote siano state oggetto di cessione, come detto, non nei rapporti tra le parti”, per le quali, motiva la CFA, “il negozio di cessione di quote si deve considerare efficace sin dal momento del suo perfezionamento, in base alle forme per lo stesso stabilite (per tutte Cass. 11.1.2005, n. 339)”. Concludeva, pertanto, il Giudice di secondo grado, che, in virtù della disciplina di cui al Regolamento di attuazione dei principi in materia di acquisizione di partecipazioni societarie a livello professionistico (C.U. n. 189/A del 26 marzo 2015), applicabile nel caso di specie, il dies a quo del termine sub iudice è rappresentato dal momento di perfezionamento e di acquisizione di efficacia del negozio giuridico di cessione di quote, indipendentemente dal momento in cui il medesimo atto è divenuto opponibile nei confronti dei terzi.
8. Il terzo motivo di doglianza nel giudizio di secondo grado, ossia “violazione dell’art. 22 comma 1 del vigente CGS e in particolare per non essersi presentato all’audizione disposta dagli organi inquirenti della Giustizia Sportiva senza addurre alcun legittimo impedimento”, non è stato dal ricorrente riproposto nell’impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia e, pertanto, si ritiene superfluo, in tale sede, richiamare i contenuti della decisione adottata sul punto dalla CFA.
9. Il signor Comito ha, dunque, presentato ricorso al Collegio di Garanzia, chiedendo l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello nei termini che seguono:
“CHIEDE
che L’ Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport, previa fissazione udienza per la comparizione delle parti, in accoglimento del presente ricorso voglia annullare la decisione della Corte d’Appello Federale n° 080//2019-2020 REGISTRO DECISIONI resa in data 25.06.2020 e comunicata in data 26.06.2020 emessa a conferma della decisione del Tribunale Federale Nazionale FIGC sezione disciplinare, resa in data 05.03.2020 e comunicata in data 10.03.2020 a mezzo pec n° 122/TFN-SD 2019/2020, emessa in relazione al deferimento n° 10193/108 pf 19/20 CG/sds dell’11.02.2020, con ogni opportuna e conseguente pronuncia di merito e/o di rito.
In ogni caso, laddove non ritenuto necessario un ulteriore giudizio di rinvio, disporre l’annullamento della sanzione irrogata, ovvero la sua riduzione al minimo edittale, ritenuta la sola sussistenza della sola ipotesi sub c) del deferimento n° 10193/108 pf 19/20 CG/sds dell’11.02.2020 per la violazione dell’art. 22 comma 1 del vigente CGS, non oggetto di doglianza nel presente giudizio.
Il tutto con condanna di controparte alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge, ivi compresa la restituzione dei diritti amministrativi versati”.
10. Nel giudizio di impugnazione instauratosi si è costituita la FIGC, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque di respingerlo.
11. All’udienza dell’11 novembre 2021, la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il signor Comito ha impugnato il suddetto provvedimento della Corte Federale d’Appello, chiedendone l’annullamento per due motivi di ricorso, che possono essere così sintetizzati:
- “A/Sul capo b) dell’imputazione (…): Omessa, ovvero insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti consistente nella carenza di legittimazione passiva del Comito per comprovata assenza della qualità soggettiva necessaria ad ascrivergli il capo 2 lett. b) dell’imputazione del deferimento:”;
- “B/Sull’insussistenza dell’ipotesi contestata nel capo 2 lett. a) dell’imputazione del deferimento in ragione del tempestivo adempimento dell’obbligo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 7, delle NOIF, dell’art. 3, comma 2, dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico e dell’art. 2470 c.c.”.
Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che il ricorso del signor Edoardo Comito non possa trovare accoglimento, attesa l’inammissibilità dei motivi ivi formulati dal ricorrente. Invero, quest’ultimo, con entrambe le doglianze, ha riproposto le medesime argomentazioni già vagliate dal Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte Federale d’Appello, limitandosi ad una critica generica del giudicato.
È opportuno rammentare che il Collegio di Garanzia dello Sport è dotato di due distinti ambiti di competenza, entro i quali interviene come:
• giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS CONI;
• giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI.
Ai fini del presente giudizio, rileva il suo ruolo di “organo di ultimo grado della giustizia sportiva” con un sindacato limitato esclusivamente alla legittimità del provvedimento oggetto di impugnativa. Infatti, il sopra citato art. 54, comma 1, CGS CONI statuisce che “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Pertanto, a questo Collegio di Garanzia dello Sport è precluso il potere di sindacare doglianze che richiedano una “rivisitazione” dei fatti già sottoposti all’esame dei Giudici federali.
Come statuito da costante giurisprudenza di questo Collegio, “nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell’organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata” (cfr., Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, decisione n. 93 del 19 dicembre 2017).
Ed infatti, “in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS opera nei confronti delle norme generali del processo civile, questo Collegio non può non uniformarsi a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. che, nel disciplinare il ricorso ordinario dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, predispone un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del ricorso sono tassativamente elencati (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisione n. 61/2015). Ne consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe l’ordine dei gradi di giustizia e oltrepasserebbe i poteri decisori dello stesso Collegio, per come espressamente previsti dall’art. 54, comma 1, CGS CONI” (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 30 del 22 maggio 2018)” (cfr., più di recente, Collegio di Garanzia CONI, Sezione Prima, decisione n. 37 del 16 maggio 2019).
In forza dei principi sopra richiamati, appare evidente come entrambe le doglianze lamentate dal ricorrente siano fondate su mere argomentazioni di fatto che esulano, quindi, dall’ambito tassativo dell’art. 54 CGS CONI e mirano ad ottenere un “terzo grado di giudizio” (in questi termini, cfr., Collegio di Garanzia CONI, Sezione Quarta, decisione n. 14/2016).
Si ribadisce, ancora una volta, che, “in sede di giudizio d’impugnazione dei provvedimenti emessi dalle corti federali d’appello, si deve ritenere inammissibile la nuova valutazione del materiale probatorio, dal momento che le prove rilevanti e le ricostruzioni dei fatti che hanno formato il libero convincimento del giudice di secondo grado si devono ritenere acquisiti ed assodati. Qualora il presente Collegio dovesse pervenire ad un’interpretazione alternativa della vicenda basata sul riesame delle prove, si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 54, comma 1, CGS CONI e disattenderebbe la funzione per la quale è stato istituito, ossia quella di giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo (sul punto si veda, ex multis, Collegio di Garanzia, decisioni, S.S.U.U., nn. 61/2015 e 63/2015)” (cfr., Collegio di Garanzia CONI, S.U., decisione n. 93/2017, cit.).
I principi sopra enunciati si conformano, peraltro, all’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo la quale la valutazione e la scelta delle risultanze probatorie, più idonee a sorreggere la motivazione, “involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (in questo senso, v. Cass., Sez. II, n. 20802/2011; conf. Cass., nn. 42/2009, 4391/2007, 16346/2007 e 21412/2006, 9662/2001; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., Sez. Lav., n. 3535/2015)” (cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, decisione n. 63 del 1° ottobre 2018).
Si aggiunga, infine, che, riguardo specificatamente alla configurabilità del vizio per la mancanza o la insufficienza di motivazione della decisione di merito, questo Collegio di Garanzia ha chiarito in numerose pronunce che “La motivazione carente si configura, infatti, quando la stessa manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – oppure quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio o da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione.” (cfr., Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione del 30 gennaio 2019, n. 7). La decisione oggetto del presente gravame risulta palesemente scevra da tale vizio.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza;
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 novembre 2021.
Il Presidente                   Il Relatore
F.to Mario Sanino          F.to Cesare San Mauro
Depositato in Roma, il 1° dicembre 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it