F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 61/TFN – SD del 29 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2903/61pf21-22/GC/GR/ac del 28 ottobre 2021 nei confronti dei sigg.ri Gioacchino Marangio, Francesco Cimino e della società ASD Atletico Racale – Reg. Prot. 50/TFN-SD

Decisione/0061/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0050/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Gaia Golia – Componente (Relatore);

Laura Vasselli – Componente;

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 18 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2903/61pf21-22/GC/GR/ac del 28 ottobre 2021 nei confronti dei sigg.ri Gioacchino Marangio, Francesco Cimino e della società ASD Atletico Racale,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 28 ottobre 2021, preceduto da rituale comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS datata 21 settembre 2021 (prot. n. 1790 /61pf21-22/ GC/GR/ac), a carico:

1) del sig. Gioacchino Marangio (allenatore Uefa A - Codice 62.218 - all’epoca dei fatti), per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, ed all’art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori“ stagione sportiva 2018/2019, per aver stipulato con la società ASD Atletico Racale due accordi economici entrambi con data 22 ottobre 2018 per un importo rispettivamente di 7.800,00 oltre ad 300.00 al mese a titolo di rimborso spese (per un totale quindi di 9.600,00) nonché un premio di 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza e l’altro di 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un premio di 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza. Di tali accordi economici, difformi tra loro, quello con l’importo di 7.800,00 oltre ad 300.00 al mese a titolo di rimborso spese nonché l’eventuale premio di 2.500,00 è stato depositato presso il Comitato Regionale Puglia dalla Società ASD Atletico Racale, mentre l’altro avente importo di 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un eventuale premio di 2.500,00 è stato presentato nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale LND dallo stesso allenatore. Inoltre, entrambi gli accordi sono violativi della normativa di riferimento poiché recanti un massimale superiore a quello consentito (stabilito per il campionato di Promozione 2018/2019 in 8.000,00) e contenenti altresì un premio di 2.500,00 anch’esso non previsto dalla normativa;

2) del sig. Francesco Cimino (presidente della ASD Atletico Racale - matricola 934414 - all’epoca dei fatti),  per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori” stagione sportiva 2018/2019, per aver stipulato con l’allenatore Sig. Gioacchino Marangio due accordi economici entrambi con data 22 ottobre 2018, l’uno per un importo di 7.800,00 oltre ad 300.00 al mese a titolo di rimborso spese (per un totale quindi di 9.600,00) nonché un premio di 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza e l’altro di 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un premio finale di 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza. Di tali accordi economici, difformi tra loro, quello con l’importo di 7.800,00 oltre ad 300.00 al mese a titolo di rimborso spese nonché l’eventuale premio di 2.500,00 è stato depositato presso il Comitato Regionale Puglia dalla Società ASD Atletico Racale, mentre l’altro avente importo di 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un eventuale premio di 2.500,00 è stato presentato nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale LND dall’ allenatore Gioacchino Marangio. Inoltre, entrambi gli accordi sono violativi della normativa di riferimento poiché recanti un massimale superiore a quello consentito (stabilito per il campionato di Promozione 2018/2019 in 8.000,00) e contenenti altresì un premio di 2.500,00 anch’esso non previsto dalla normativa;

3) della ASD Atletico Racale (matricola 934414), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Francesco Cimino e Gioacchino Marangio così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione effettuata alla Procura Federale da parte del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in data 30 giugno 2021, avente ad oggetto il lodo arbitrale pronunciato tra la ASD Atletico Racale e l’allenatore sig. Marangio. In particolare, il Collegio Arbitrale evidenziava e documentava una difformità tra l’accordo economico allegato al ricorso del 26 giugno 2020 dal ricorrente sig. Marangio e quello depositato agli atti del Comitato della Lega Nazionale Dilettanti Puglia dalla società, laddove il primo prevede un compenso pari a euro 9.600,00 comprensivo di rimborso spese, mentre il secondo un compenso pari a euro 7.800,00 oltre euro 300,00 mensili a titolo di rimborso spese. In entrambi è poi stabilito un premio finale pari a euro 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione nella categoria Eccellenza.

La Procura Federale, effettuata la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini senza che gli avvisati facessero pervenire memorie difensive o richiedessero di essere auditi, ritenendo vi fossero in atti sufficienti elementi di prova idonei a supportare le contestazioni, provvedeva a notificare agli avvisati già attinti dalla CCI il deferimento n. 2903/61pf21-22/GC/GR/ac i cui capi di incolpazioni sono stati dianzi riportati.

La fase predibattimentale

Ritualmente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza odierna nei termini di rito, gli incolpati non hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Constatata, quindi, la rituale e tempestiva notifica delle convocazioni, il Presidente dichiara aperta l’udienza.

Il dibattimento

All’udienza del 18.11.2021, la Procura Federale, rappresentata dall’avv. Alessandro Avagliano, rilevando la natura strettamente documentale degli addebiti e ritenendo, pertanto, raggiunta la piena prova degli illeciti contestati ha insistito per l’accoglimento del deferimento e ha concluso chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gioacchino Marangio, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Francesco Cimino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Atletico Racale, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Per i deferiti è comparso il sig. Francesco Cimino, Presidente della ASD Atletico Racale il quale, preliminarmente, ha rappresentato al Collegio di aver riscontrato numerosi ed evidenti profili di contraffazione nella copia del contratto prodotta dal ricorrente sig. Marangio dinanzi al Collegio arbitrale della LND di cui, pertanto, ha disconosciuto la paternità. Le discrepanze riguardano, in particolare, la sede della società indicata non rispondente a quella legale; il codice fiscale dello stesso sig. Cimino che non corrisponde a quello ivi indicato e, infine, la sottoscrizione autografa allo stesso attribuita. Tali elementi inducono il sig. Cimino a disconoscere l’autenticità dell’atto e a richiedere al Tribunale l’esame calligrafico comparato con l’altro contratto depositato dalla società presso il Comitato della Lega Nazionale Dilettanti Puglia, parimenti versato in atti, di cui invece afferma l’autenticità, con particolare riferimento alla firma apposta che riconosce come propria.

La decisione

Il Tribunale ritiene che i deferiti siano responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento, ma con le seguenti precisazioni derivanti da quanto dedotto dal sig. Cimino in sede di udienza.

A ben vedere, la disamina comparata dei due accordi economici oggetto del presente procedimento ha confermato quanto eccepito dal sig. Cimino, ossia le discrepanze tra i due documenti e l’erronea indicazione degli elementi segnalati in quello prodotto in sede di ricorso al Collegio arbitrale della LND. Infatti, la consultazione delle anagrafiche federali ha confermato che la sede legale della società ASD Atletico Racale è sita in Racale (LE) in Via Udine, n. 3 e non in Via Dante Alighieri, n. 35 e confermato che il codice fiscale del sig. Cimino è CMNFNC73C03D883D e non CMNFNC73C03H147U. È poi evidente ictu oculi la difformità delle due sottoscrizioni attribuite al sig. Cimino che ha riconosciuta come propria solo quella apposta sul documento depositato dalla società presso il Comitato della Lega Nazionale Dilettanti Puglia.

Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene di dover escludere la riconducibilità al deferito sig. Cimino dell’accordo economico prodotto dal ricorrente sig. Marangio in sede di ricorso al Collegio arbitrale della LND.

Fermo restando quanto sopra, permangono profili di responsabilità disciplinare nei confronti di tutti i deferiti in quanto anche l’accordo originale depositato dalla società presso il Comitato della Lega Nazionale Dilettanti Puglia viola le disposizioni oggetto di contestazione.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la Stagione Sportiva 2018-2019 risulta, infatti, determinato dal Consiglio Direttivo della LND, per il Campionato di Promozione di competenza della ASD Atletico Racale, nell’importo massimo di euro 8.000,00, come riportato nel C.U. n. 1 LND punto 14) lett. a).

Risulta, quindi, evidente che anche il contratto originale superava il limite indicato dalla normativa federale laddove prevedeva un premio di tesseramento annuale massimo lordo pari a euro 7.800,00, solo apparentemente conforme alla disposizione, in quanto allo stesso si affiancava un rimborso spese quantificato in misura fissa mensile pari a euro 300,00 e un premio di euro 2.500,00 “in caso di vittoria del Campionato e/o Coppa Puglia con conseguente ripescaggio”.

È, quindi, documentalmente dimostrata la responsabilità del sig. Gioacchino Marangio per la contestata violazione dell’art. 37, co. 1 del Regolamento per il Settore Tecnico laddove prevede che “i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”, in relazione alla violazione dell’art. 94, co. 1, delle NOIF nella parte in cui vieta “a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale.” Parimenti ascrivibile al sig. Francesco Cimino, Presidente della ASD Atletico Racale, e alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la medesima violazione del menzionato art. 94, co. 1, delle NOIF in relazione al limite sancito nel C.U. n. 1 LND punto 14) lett. a) s.s. 2018/2019.

Conclusivamente, il Tribunale ritiene il sig. Marangio responsabile di tutte le contestazioni nei suoi confronti, ivi compresa la stipulazione (apparente) di due contratti e il deposito del secondo (che il Tribunale ritiene contraffatto) dinanzi al Collegio arbitrale, mentre il sig. Cimino va ritenuto responsabile solo di due delle contestazioni riguardanti l’importo del premio di tesseramento e la previsione di un premio in caso di promozione alla categoria superiore. Consegue la responsabilità diretta e oggettiva della società. Sanzioni eque sono ritenute quelle indicate in dispositivo, concessa al sig. Cimino l’attenuante dell’ammissione delle proprie responsabilità relative all’unico contratto dal medesimo sottoscritto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Gioacchino Marangio, mesi 6 (sei) di squalifica;

- per il sig. Francesco Cimino, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Atletico Racale, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 29 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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