F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63/TFN – SD del 30 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 1726/726pf20-21 GC/mg del 17 settembre 2021 nei confronti del Sig. Mario Ceri, della società US Grosseto 1912 SS ar l, del Sig. Domenico Serafino e della società SS Sambenedettese Srl – Reg. Prot. 31/TFN-SD

Decisione/0063/TFNSD-2021-2022 Registro procedimenti n. 0031/TFNSD/2021-2022  

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

  composto dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente; Giammaria Camici – Componente; Fabio Micali – Componente (Relatore); Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA; ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1726/726pf20-21 GC/mg del 17 settembre 2021 nei confronti del sig. Mario Ceri, della società US Grosseto 1912 SS AR L, del sig. Domenico Serafino e della società SS Sambenedettese Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento del 17.9.2021 deferiva a questo Tribunale: 1. Il sig. Mario Ceri, Legale Rappresentante all’epoca dei fatti della Società US Grosseto 1912 SS AR L; 2. La società US Grosseto 1912 SS AR L; 3. Il sig. Domenico Serafino, Presidente all’epoca dei fatti della Società SS Sambenedettese Srl; 4. La società SS Sambenedettese Srl; per rispondere: - Il sig. Mario Ceri della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione dell’art. 24, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC per non aver provveduto, entro il 31 dicembre dell’anno 2020, a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad agenti sportivi; - La società US Grosseto 1912 SS AR L, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Legale Rappresentante; - Il sig. Domenico Serafino della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, e per la violazione dell’art. 24, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC per non aver provveduto, entro il 31 dicembre dell’anno 2020, a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad agenti sportivi; - La società SS Sambenedettese Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.

La fase istruttoria

In data 17 maggio 2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 726 pf 20 21 avente ad oggetto “Mancato adempimento da parte delle Società US Grosseto e SS Sambenedettese all’obbligo di comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi i dati relativi ai corrispettivi erogati dalle medesime e dai calciatori agli Agenti sportivi nel corso dell’anno 2020 entro il termine del 31 dicembre 2020”. Il procedimento traeva origine dalla segnalazione della Commissione Federale Agenti Sportivi – prot. 15563 del 04.05.2021 la quale segnalava la mancata comunicazione da parte delle società US Grosseto e SS Sambenedettese dei dati relativi ai corrispettivi erogati, dalle medesime e dai calciatori agli Agenti sportivi nel corso dell’anno 2020, come espressamente previsto dall’art. 24, comma 1, del Regolamento FIGC Agenti Sportivi. Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto venivano svolti vari atti di indagine al fine di condurre all’accertamento dei fatti oggetto di segnalazione. In particolare, il sig. Ceri, Vice Presidente della Società US Grosseto, in sede di audizione presso la Procura Federale, ammetteva di non aver provveduto entro il 31 dicembre dell’anno 2020, a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad agenti sportivi. Inoltre, il sig. Domenico Serafino, Presidente all’epoca dei fatti della società SS Sambenedettese Srl, riconosceva, in sede di audizione presso la Procura Federale, di non aver ottemperato a quanto richiesto dalla CFAS, adducendo come giustificazione il fallimento della propria Società che avrebbe comportato, a suo dire, problematiche anche di natura logistica. Tali giustificazioni non venivano valutate idonee da parte della Procura Federale. L’Organo requirente, ravvisando, quindi la violazione delle norme in esame, procedeva, in data 17.9.2021, al deferimento dei soggetti indicati e delle relative società di appartenenza contestando loro i capi di incolpazione di cui al presente deferimento.

La fase predibattimentale

Veniva fissata dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 15.11.2021, a seguito della quale veniva disposto un rinvio al 22.11.2021 da parte del Tribunale; Il Collegio Giudicante onerava la Procura Federale di provvedere al deposito del fac-simile di modello di comunicazione di pagamento di emolumenti, predisposto dalla Commissione Federale Agenti Sportivi. Prima dell'udienza del 22.11.2021, il signor Mario Ceri e l'US Grosseto tramite il proprio legale avv. Eduardo Chiacchio ribadivano l'intenzione di voler formulare una richiesta di accordo ex art. 127 CGS.

Il dibattimento

All’udienza del 22.11.2021, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, in collegamento da remoto, l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Ceri Mario e della società US Grosseto 1912 SS AR L. Nessuno compariva per gli altri deferiti. Prima dell'apertura del dibattimento l’avv. Alessandro Avagliano e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Ceri Mario e della società US Grosseto 1912 SS AR L, formulavano una richiesta congiunta di accordo ai sensi dell’art. 127 CGS. Seguiva valutazione ed attenta analisi del Collegio in Camera di Consiglio dei termini dell’accordo presentato dalle parti, all’esito della quale il Presidente del Tribunale dichiarava che il Collegio rilevava insussistenti i presupposti per l’applicazione di tale accordo. Il rappresentante della Procura Federale, chiedeva quindi che fossero irrogate le seguenti sanzioni: - per il sig. Ceri Mario, giorni 60 (sessanta/00) di inibizione; - per la società US Grosseto 1912 SS AR L, euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di ammenda; - per il sig. Domenico Serafino, giorni 60 (sessanta/00) di inibizione. L’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza del sig. Ceri Mario e della società US Grosseto 1912 SS AR L, chiedeva, in via principale il proscioglimento dei propri assistiti, o in via subordinata l’applicazione delle sanzioni ridotte, così come formulate nell’accordo ex art. 127 CGS già depositato. Quanto alla posizione della deferita SS Sambenedettese Srl, veniva dato atto della revoca dell’affiliazione della società alla FIGC con conseguente improcedibilità nei confronti della stessa. Nessuno compariva per il sig. Domenico Serafino.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, ritiene che i sigg.ri Mario Ceri, Domenico Serafino e la società US Grosseto 1912 SS AR L vadano prosciolti. Dall'esame di tutte le prove prodotte dalla Procura Federale, è emerso che non è stata provata la corresponsione di somme nel corso dell'anno 2020, da parte dei deferiti e dei loro tesserati ai propri agenti sportivi di riferimento. L'art. 24, comma 1, del Regolamento Agenti FIGC recita testualmente "Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e i calciatori sono tenuti a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, che li rende disponibili sul sito istituzionale della FIGC entro il 31 marzo successivo, i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell’anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta della FIGC. omissis". Tale norma non prevede alcun obbligo di comunicazione nel caso in cui non venga corrisposta alcuna somma nel corso dell'anno. Manca pertanto la norma sanzionatoria che preveda una responsabilità dei soggetti che omettano di inviare una comunicazione alla Commissione Federale Agenti Sportivi, anche nel caso di mancata corresponsione di somme. La circolare emessa dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, e prodotta dalla Procura Federale nel corso del presente giudizio, non può in nessun modo integrare il precetto sanzionatorio attualmente vigente, e non può assumerne lo stesso valore o forza vincolante, stante la differente natura e valenza giuridica rispetto ad una norma regolamentare (art. 24 del Regolamento Agenti FIGC); di conseguenza, la contestazione mossa dalla Procura Federale ai deferiti di non aver inviato alcuna comunicazione entro il 31 Dicembre del 2020 alla Commissione Federale Agenti Sportivi, non può comportare alcuna violazione regolamentare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società SS Sambenedettese Srl. Proscioglie i sigg.ri Mario Ceri, Domenico Serafino e la società US Grosseto 1912 SS AR L. Così deciso nella Camera di consiglio del 22 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.   IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE Fabio Micali                                                                      Carlo Sica   Depositato in data 30 novembre 2021.   IL SEGRETARIO Salvatore Floriddia
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