F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 64/TFN – SD del 30 Novembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2989/16pf21-22/GC/GR/ac del 3 novembre 2021 nei confronti del sig. Sguotti Paolo e della società USD San Lorenzo – Reg. Prot. 53/TFN-SD

 

Decisione/0064/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0053/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Giammaria Camici – Componente;

Fabio Micali – Componente (Relatore);

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.2989/16pf21-22/GC/GR/ac del 3 novembre 2021 nei confronti del sig. Sguotti Paolo e della società USD San Lorenzo,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento del 3 novembre 2021 deferiva a questo Tribunale:

1. Il sig. Sguotti Paolo, in qualità di Presidente, nella stagione sportiva 2020/2021, della società USD San Lorenzo;

2. La società USD San Lorenzo;

per rispondere:

- Il sig. Sguotti Paolo, tesserato, in qualità di Presidente, nella stagione sportiva 2020/2021, della società USD San Lorenzo, per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2 del CGS, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, nel gennaio 2021, preso contatti con l’allenatore Quadrio Franco, all’epoca tesserato per la società ASD Calcio Casalserugo Masera, per iniziare una collaborazione con quest’ultimo come allenatore delle giovanili della USD San Lorenzo per la stagione 2021-2022, concretizzatasi in opera di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2020/2021 per la società ASD Calcio Casalserugo Masera, allo scopo di convincerli a tesserarsi per la società USD San Lorenzo nella stagione sportiva seguente;

- La società USD San Lorenzo per la responsabilità sia diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS, per l'operato del proprio Presidente sig. Sguotti Paolo, sia oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dal sig. Quadrio Franco l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 2, comma 2, CGS.

La fase istruttoria

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione del 14/6/2021 con allegati a firma del sig. Giuseppe Ruzza, Presidente del Comitato Regionale Veneto, su attività di proselitismo dell’allenatore Franco Quadrio.

Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto venivano acquisiti vari atti di indagine ed in particolare:

1) segnalazione 14/06/2021 con allegati a firma del sig. Giuseppe Ruzza, Presidente del Comitato Regionale Veneto, su attività di proselitismo dell’allenatore Quadrio Franco;

2) Integrazione segnalazione allenatore Quadrio;

3) posizione tesseramento tecnico sig. Quadrio Franco;

4) fogli censimento e organigramma societario ASD Calcio Casalserugo Masera stagione sportiva 2020/2021;

5) fogli censimento e organigramma societario USD San Lorenzo stagione sportiva 2020/2021;

6) elenchi calciatori tesserati settore giovanile delle società ASD Calcio Casalserugo Masera e USD San Lorenzo;

7) verbale di audizione 12/07/2021 del sig. Bolognini Denis;

8) verbale di audizione 12/07/2021 del sig. Sorgente Nicola;

9) verbale di audizione 14/07/2021 del sig. Favaron Matteo;

10) verbale di audizione 14/07/2021 del sig. Santinello Tommaso;

11) verbale di audizione 20/07/2021 del sig. Mello Stefano;

12) verbale di audizione 22/07/2021 del sig. Pelizza Tommaso;

13) verbale di audizione 27/07/2021 del sig. Quadrio Franco.

L’Organo requirente, ravvisando, quindi, la violazione delle norme in esame, procedeva, in data 3.11.2021, al deferimento dei soggetti indicati, contestando loro i capi di incolpazione già in precedenza evidenziati.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale fissava la convocazione delle parti per l’udienza telematica del 22.11.2021. L'avv. Giuseppe Agostini presentava una memoria difensiva nell'interesse dei deferiti, nella quale contestava i fatti posti a fondamento del deferimento e richiedeva il proscioglimento del signor Sguotti e della USD San Lorenzo.

Il dibattimento

All’udienza del 22.11.2021, svoltasi in videoconferenza, risultavano presenti, in collegamento da remoto, l’avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Giuseppe Agostini, in rappresentanza del sig. Sguotti Paolo e della società USD San Lorenzo.

Aperto il dibattimento, l’avv. Luca Zennaro, chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Sguotti Paolo, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società USD San Lorenzo, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

L’avv. Giuseppe Agostini, si riportava agli scritti difensivi depositati, chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il signor Sguotti Paolo vada prosciolto e che la società USD San Lorenzo debba essere sanzionata unicamente a titolo di responsabilità oggettiva.

In particolare il Tribunale osserva che dalle prove raccolte dalla Procura Federale, è emerso che in effetti il signor Franco Quadrio, sebbene fosse tesserato per la ASD Calcio Casalserugo Masera, nel corso della stagione sportiva 2020/2021, iniziava a svolgere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la suddetta società, in favore della USD San Lorenzo. In merito alla posizione del sig. Paolo Sguotti, non sono emersi elementi sufficienti che possano far ritenere che il Presidente della USD San Lorenzo abbia scientemente intrattenuto alcun tipo di rapporto di collaborazione con il signor Franco Quadrio. Il signor Sguotti, in effetti ha personalmente rifiutato qualsiasi eventuale ipotesi di collaborazione con il signor Quadrio, fino al termine della stagione sportiva.

Al contrario, il signor Quadrio come dallo stesso confessato nel corso della propria audizione con la Procura Federale, ha operato nell'interesse della società USD San Lorenzo, anche a decorrere dal Gennaio 2021, favorendola nell'attività di reclutamento di calciatori già tesserati con la ASD Calcio Casalserugo Masera, e ciò anche al fine di iniziare una nuova collaborazione in qualità di allenatore delle giovanili della USD San Lorenzo, per la stagione 2021-2022.

Per tali motivi, la condotta tenuta dal Signor Quadrio, è riconducibile alla previsione dell'articolo 2 comma 2 del CGS, con conseguente violazione dell'articolo 4 comma 1 in combinato a quanto disposto dall'articolo 6 comma 2 del CGS. Per tali motivi la USD San Lorenzo deve essere condannata unicamente a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento antiregolamentare posto in essere dal sig. Franco Quadrio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Sguotti Paolo e irroga nei confronti della società USD San Lorenzo la sanzione dell’ammenda di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Micali                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 30 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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