F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFNT del 30 Novembre 2021 (motivazioni) – Carku Adriano / US Sporting Arno ASD – Reg. Prot. 24/TFN-ST

 

Decisione/0023/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0024/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Benedetti – Componente;

Francesco Corsi – Componente;

Filippo Crocè – Componente;

Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 26 novembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC presentato dai sigg.ri Carku Kujtim e Carku Lize (genitori) per Carku Adriano (calciatore n. 5.8.2005 - matr. 7083070) per l’annullamento del tesseramento in favore della società US Sporting Arno ASD (matr. 67703), per apocrifia della firma della sig.ra Carku Lize,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 22 ottobre 2021, i sigg.ri Carku Kujtim e Carku Lize, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul calciatore minore Carku Adriano, ricorrevano, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, dinanzi a questo Tribunale federale, al fine di far accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il tesseramento del figlio minore in favore della società US Sporting Arno ASD, avvenuto in data 26 settembre 2020, per apocrifia della firma della sig.ra Carku Lize, risultante apposta sulla lista di tesseramento che, in base a quanto affermato dai ricorrenti, risulterebbe falsa, non avendo la stessa mai firmato detta lista.

I ricorrenti non allegavano la ricevuta di pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

La società US Sporting Arno ASD non si costituiva in giudizio.

I ricorrenti chiedevano, poi, di partecipare all’udienza da remoto per essere ascoltati, ma in sede di discussione nessuno è comparso, poiché i ricorrenti non sono riusciti ad effettuare il collegamento all’udienza da remoto. Il ricorso veniva, dunque, deciso alla riunione del 26 novembre 2021.

Motivi della decisione

Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48, comma 2, CGS - FIGC, il quale prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva”.

Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara l’irricevibilità del ricorso proposto dai sigg.ri Carku Kujtim e Carku Lize, genitori del calciatore Carku Adriano, per il mancato versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS – FIGC.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Angelo Pasquale Perta                                             Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 30 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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