F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 24/TFNT del 30 Novembre 2021 (motivazioni) – Francesco Pirovano / USD Caravaggio Srl – Reg. Prot. 27/TFN-ST

Decisione/0024/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0027/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Antonio Rinaudo – Vice Presidente;

Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente (Relatore);

Flavia Tobia – Componente;

Massimo Giuliano Vasquez – Componente;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 26 novembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC presentato dal sig. Francesco Pirovano (calciatore n. 21.4.2000 - matr. 6.533.872) al fine di richiedere lo svincolo dalla società USD Caravaggio Srl (matr. 943.257) per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Premesso che:

- Con ricorso del 5 novembre 2021 il calciatore Francesco Pirovano adiva l’intestato Tribunale per dichiarare lo svincolo del tesseramento con la società USD Caravaggio Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111 NOIF, in quanto se fino alla data del 24 agosto 2020 risultava residente nel comune di Treviglio(BG), Largo Primo maggio n. 4, stessa provincia della USD Caravaggio, successivamente aveva dato avvio al procedimento di iscrizione anagrafica nel comune di Rivergaro, in provincia di Piacenza, per motivi famigliari;

- In allegato al ricorso il ricorrente depositava l’avvio del procedimento di iscrizione anagrafica e il certificato storico di residenza, da cui si evince l’avvenuto trasferimento dal comune di Treviglio(BG) al comune di Rivergaro (PC), al vicolo Cuccavello 19, a far data dal 24 agosto 2020;

- All’udienza del 26 novembre 2021 compariva per il ricorrente l’Avv. Nicola Paolini, il quale si riportava al ricorso e alla documentazione prodotta, chiedendo l’integrale accoglimento della domanda spiegata. Nessuno si costituiva per la società USD Caravaggio.

Tutto ciò premesso, il Tribunale, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

L’art. 111 NOIF stabilisce che “II calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza…”.

Come documentato dal certificato storico di residenza prodotto in atti, il ricorrente, durante il tesseramento con la USD Caravaggio, a far data dal 24 agosto 2020 trasferiva la propria residenza, per motivi famigliari, presso altro comune di altra provincia non limitrofa e di altra Regione (essendo Rivergaro in provincia di Piacenza e nella regione Emilia Romagna) dalla precedente ove risiedeva (Treviglio, provincia di Bergamo in Lombardia).

La previsione normativa contempla proprio i motivi famigliari quale fondamento giustificativo del cambio di residenza, come nel caso di specie.

La domanda risulta presentata oltre il decorso del termine annuale dall’effettivo cambio di residenza, essendo stata proposta in data 5 novembre 2021, per cui soddisfa anche l’ulteriore requisito temporale di cui all’art. 111, n°2, NOIF laddove viene previsto che “II calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno”.

Tali circostanze non risultano, peraltro, contestate dalla società USD Caravaggio, la quale, come già rilevato, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Francesco Pirovano e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla società USD Caravaggio Srl ex art. 111 NOIF, a far data dal 5 novembre 2021.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                   IL PRESIDENTE

Alessandro Giuseppe Maruccio                                         Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 30 novembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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