F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFNT del 30 Novembre 2021 (motivazioni) – Davide Andreoni / Bresso Calcio Srl – Reg. Prot. 26/TFN-ST
Decisione/0025/TFNST-2021-2022
Registro procedimenti n. 0026/TFNST/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente;
Antonio Rinaudo – Vice Presidente;
Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente;
Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;
Flavia Tobia – Componente (Relatore);
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 26 novembre 2021, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC presentato dal sig. Davide Andreoni (calciatore n. 25.6.2000 - matr. 5.370.304) al fine di richiedere lo svincolo dalla società Bresso Calcio Srl (matr. 675.745) per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 5 novembre 2021, il calciatore Davide Andreoni adiva, ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, per ottenere lo svincolo per cambio di residenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111 NOIF, dalla Bresso Calcio Srl.
A sostegno del proprio ricorso, il calciatore rappresentava di aver trasferito, da oltre un anno e per motivi famigliari, la propria residenza dal Comune di Rho al Comune di Piacenza.
Al ricorso il calciatore allegava il certificato di residenza, rilasciato dal Comune di Piacenza, dal quale risultava che lo stesso era residente presso il suddetto Comune dal 22 ottobre 2020.
Ritualmente notiziata del ricorso, nulla controdeduceva la società Bresso Calcio Srl.
Il ricorso veniva, dunque, deciso alla riunione del 26 novembre 2021.
Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.
In virtù degli atti depositati, infatti, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per lo svincolo ex art. 111 NOIF del calciatore Davide Andreoni dalla Bresso Calcio Srl (“II calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza…”- art. 111 NOIF).
Più precisamente, risulta dimostrato che il calciatore, in data 22 ottobre 2020, e dunque oltre un anno prima del deposito della richiesta di svincolo, ha trasferito la propria residenza per motivi famigliari dal Comune di Rho al Comune di Piacenza, dove risiede tutt’ora.
La residenza è, pertanto, stata trasferita da oltre un anno in un Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, così come richiesto dall’art. 111 NOIF.
Tali circostanze non risultano contestate dalla società Bresso, la quale, come già rilevato, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Davide Andreoni e, per l’effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla società Bresso Calcio Srl ex art. 111 NOIF, a far data dal 5 novembre 2021.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Flavia Tobia Gioacchino Tornatore
Depositato in data 30 novembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia