C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 79 del 21/12/2016 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.8 a carico di sigg..FALCO Francesco, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore F.C. CALCIO ACRI; MAZZEI Domenico, all’epoca dei fatti Vice Presidente dell’A.S.D. CATROVILLARI CALCIO; e delle Società F.C. CALCIO ACRI SCSD e A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°4089/1044pf 15 16 GC/vdb del 18.10.2016.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.8 a carico

di sigg..FALCO Francesco, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore F.C. CALCIO ACRI; MAZZEI Domenico, all’epoca dei fatti Vice Presidente dell’A.S.D. CATROVILLARI CALCIO; e delle Società F.C. CALCIO ACRI SCSD e A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°4089/1044pf 15 16 GC/vdb del 18.10.2016.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato; -letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n° 1044pf15-16, avente ad oggetto: “Accertamento dei fatti accaduti nelle immediate vicinanze dello stadio di Castrovillari, al termine della gara CALCIO ACRI-CASTROVILLARI CALCIO del 28/2/2016 – campionato eccellenza”; -visto il provvedimento della Procura Generale dello Sport del CONI in data 15.06.16 di prot. 05058 con il quale si accordava a quest’Ufficio la proroga del termine di scadenza delle indagini; -letta la relazione d’indagine del Collaboratore della Procura Federale Dr. Walter Moretti che, con i relativi allegati, costituisce parte integrante e presupposto essenziale e inscindibile del presente provvedimento; -viste le comunicazioni di conclusione indagini del 9.08.2016 e del 26.09.2016 all’esito della quale le parti non hanno fatto pervenire alcuna richiesta e/o memoria; -rilevato che, nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto, sono stati acquisiti vari atti d'indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: - comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Calabria del 4/3/2016 con allegati: a) Stralcio CU n.120 del 3/3/2016; b) copia referto gara Calcio Acri – Castrovillari Calcio del 28.02.2016; c) copia referto commissario di campo della stessa gara; d) copia nota datata 29/2/2016 dell’ASD Castrovillari Calcio con allegato video; e) - copia denuncia alla Procura della Repubblica di Cosenza da parte del sig. Agostini Giuseppe, presidente ASD Castrovillari Calcio; copia fogli di censimento delle società Calcio Acri e Castrovillari Calcio della stagione sportiva 2015/2016; - copia denuncia per danneggiamenti da parte del Comune di Acri, con relativo preventivo di spesa; - copia CD della gara del 28/2/2016 “Calcio Acri-Castrovillari Calcio”; - copia annotazione di servizio Commissariato di Castrovillari del 28/2/2016, con informativa di reato del 7/3/2016; - copia avviso C.I. relativa al p.p. 1486/16 rgnr mod.21 del 21/3/2016 e pedissequo Decreto di citazione a giudizio; - audizione del sig. Pranno Paolo, Commissario di campo; - audizioni dei sigg.ri Agostini Giuseppe, presidente ASD Catrovillari C.; Vacca Domenico, segretario ASD Castrovillari C.; Salituro Giampieri, dirigente ASD Castrovillari C. e Mazzei Domenico, dirigente ASD Castrovillari C.; - audizioni dei sig.ri Ferraro Angelo, presidente FC Calcio Acri, e Murano Massimo, dirigente FC Calcio Acri; -ritenuto che, dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati, sono emerse responsabilità a carico di : - FALCO Francesco, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore F.C. CALCIO ACRI: << per aver omesso di controllare, prima della disputa della gara FC CALCIO ACRI-ASD CASTROVILLARI, del 27/2/2016, che il cancello posto lateralmente alla tribuna occupata dai tifosi locali, rimanesse chiuso e, comunque, custodito, così favorendo l’ingresso, a fine gara, sul terreno di giuoco, dei sostenitori dell’Acri e consentendo che questi lanciassero pietre ed aste di bandiere contro tifosi ospiti assiepati nel settore loro riservato>>; - MAZZEI Domenico, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Soc. A.S.D. CATROVILLARI CALCIO: < cercato di aggredire un tifoso avversario, senza riuscirci per l’intervento dei Carabinieri, e precluso a un funzionario delle Forze dell’Ordine di effettuare riprese filmate degli incidenti occorsi al termine della gara anzidetta, insultandolo ripetutamente (attinto da provvedimento DASPO della Questura di Cosenza come dallo stesso dichiarato)>>; - F.C.CALCIO ACRI SCSD, con riferimento al comportamento ascritto al proprio dirigente accompagnatore uff.le FALCO Francesco; - A.S.D. CASTROVILLARI Calcio, con riferimento alla condotta ascritta al proprio Vice Presidente MAZZEI Domenico; -considerato che le condotte sopra descritte integrano, a carico di ciascun avvisato, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, e 14 comma 1 CGS, in relazione all’art. 62, comma 2, della NOIF; -ritenuto che, come sopra ricordato, le Società F.C. CALCIO ACRI SCSD e A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, sono responsabili ai sensi dell’art.4 comma 2 del CGS e 12 comma 5 CGS, per i comportamenti ascritti ai loro dirigenti; -vista la proposta del sostituto procuratore federale avv. Raffaele Teodoro, -visto l’art. art. 32 ter, comma 4 del CGS DEFERIVA a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) FALCO Francesco, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore FC CALCIO ACRI; 2)MAZZEI Domenico, all’epoca dei fatti Vice Presidente dell’ASD CATROVILLARI CALCIO; 3) F.C. CALCIO ACRI SCSD; 4) A.S.D. CASTROVILLARI Calcio; per rispondere -il primo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, e 14 comma 1 CGS, in relazione all’art. 62, comma 2, della NOIF, << per aver omesso di controllare, prima della disputa della gara FC CALCIO ACRI-ASD CASTROVILLARI, del 27/2/2016, che il cancello posto lateralmente alla tribuna occupata dai tifosi locali, rimanesse chiuso e, comunque, custodito, così favorendo l’ingresso, a fine gara, sul terreno di giuoco, dei sostenitori dell’Acri e consentendo che questi lanciassero pietre ed aste di bandiere contro tifosi ospiti assiepati nel settore loro riservato”; : -il secondo della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art.1bis, comma 1, e 14 comma 1 CGS, in relazione all’art. 62, comma 2, della NOIF, <>; -la terza e la quarta, della violazione dell’art.4, comma 2 CGS, per responsabilità oggettiva, con riferimento al comportamento rispettivamente ascritto ai propri tesserati. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 19.12.2016, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Terr. il Sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale si riporta all’atto del deferimento chiedendone l’integrale accoglimento. Pertanto chiede di comminarsi le seguenti sansioni: -per Falco Francesco, inibizione di mesi 9 (nove); -per Mazzei Domenico, inibizione per mesi 8 (otto); -per la Società F.C.Calcio Acri SCSD, ammenda di € 1500,00; I MOTIVI DELLA DECISIONE -per la Società A.S.D.Castrovillari Calcio, ammenda di € 1200,00. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale,ritenute le pene eccessive in relazione ai fatti accertati, considerate le sansioni già inflitte dal G.S. (cf CU 120 s.s.2015/2016); P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : a FALCO Francesco l’inibizione di mesi 4 (QUATTRO) e quindi fino al 22 APRILE 2017; a MAZZEI Domenico l’inibizione di mesi 2 (DUE) e quindi fino al 22 FEBBRAIO 2017; alla Società F.C. CALCIO ACRI SCSD, per responsabilà oggettiva,l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00); alla Società A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO, per responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

 

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