C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 29/03/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.12 A CARICO DI: ASD NUOVO POLISTENA CALCIO” per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal sostenitore Cesare Corica. Deferimento Procura Federale prot. 7927/301pfi16-17/CS/MB/sds del 27 gennaio 2017.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.12 A CARICO DI:

ASD NUOVO POLISTENA CALCIO” per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal sostenitore Cesare Corica.

Deferimento Procura Federale prot. 7927/301pfi16-17/CS/MB/sds del 27 gennaio 2017.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed Il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 301 pfi 16-17 avente ad oggetto una “presunta aggressione a mano armata da parte del padre del calciatore della squadra ASD NUOVO POLISTENA, Sig. Giacomo Corica, occorsa in occasione della gara di terza categoria calabrese girone h ASD ROSARNO – ASD NUOVO POLISTENA del 10.04.2016 nei confronti del calciatore Salvatore Zangari (gara sospesa); Viste la comunicazione di conclusione delle indagini e l’audizione dei soggetti sottoposti alle indagini; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare: - attività inquirente svolta dal collaboratore delegato e consistita nelle audizioni dei tesserati coinvolti oppure testimoni dell’accadimento; - acquisizione documentale della denuncia – querela sporta dal presidente p.t. della ASD ROSARNO, dei comunicati ufficiali del Comitato Regionale Calabria della FIGC, degli atti trasmessi al Giudice Sportivo e del referto arbitrale e del successivo supplemento; Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che: “il sostenitore Corica Cesare – padre del calciatore Giacomo Corica tesserato per la società Nuovo Polistena - si è reso responsabile dapprima di una invasione di campo e successivamente di una presunta aggressione a mano armata in danno del calciatore della società Rosarno, vicenda per la quale è stata avviata dagli Organi Inquirenti un’indagine di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ; Ritenuto che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva della società Nuovo Polistena ai sensi dell’art. 4 comma 3, C.G.S. a cui è riconducibile il sostenitore resosi responsabile dei fatti sopra descritti; per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri;

HANNO DEFERITO innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale la Società “A.S.D. Nuovo Polistena Calcio” presso il Sig. Giuseppe Zerbi in via Timpa n. 4 - 89024 POLISTENA (RC) per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dal sostenitore Cesare Corica come sopra descritto. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 27 marzo 2017, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri. Per la Società deferita è comparso l’avv. Girolamo Giovanni Fazzari. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha chiesto l’irrogazione dell’ammenda di € 1.000,00 La difesa ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso chiedendo in via princiale la nullità dell’attività di indagine e in via subordinata il proscioglimento della Società in relazione agli addebiti contestati ovvero l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 13 C.G.S.. a carico della Società ASD Nuova Polistena Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale, respinta l’eccezione di nullità essendo stato pienamente rispettato il diritto di difesa e non rilevandosi alcuna tardività, che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. E in effetti, gli esiti dell’indagine penale possono in questa sede avere rilevo esclusivamente per ridimensionare la gravità dei fatti accertati, ma non possono in nessun modo escludere la resposabilità oggettiva della Società per l’abusivo ingresso in campo di un suo sostenitore. Né ricorrono le ipotesi dell’esimente dettagliatamente descritte dall’art. 13 C.G.S.. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga alla Società A.S.D. NUOVO POLISTENA CALCIO la sanzione dell’ammenda che determina in Euro 300,00 (trecento/00)

 

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