C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 26/04/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.13 a carico di: Domenico SIBILLA, Presidente della società Polisportiva BIGSPORT CROTONE per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S.. per avere nella comunicazione inviata alla Procura Federale in data 13 luglio 2016 violato i principi di lealtà, onestà e probità utilizzando nella stessa la società frasi ed espressioni lesive del prestigio, dell’onorabilità e della reputazione tanto di un associato dell’AIA quanto soprattutto, dei diversi organi territoriali della giustizia sportiva presso il Comitato Regionale della Calabria che hanno assunto, con propri deliberati, decisioni inerenti ai fatti accaduti nel corso della gara Pol. Bigsport – Forza Ragazzi Schiavonea disputata il 22.01.2016; Polisportiva BIGSPORT CROTONE Deferimento Procura Federale prot. Prot. 7735/309pfi16-17/CS/MB/sds del 25 gennaio 2017. (matricola 910523) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per la responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.13 a carico di: Domenico SIBILLA, Presidente della società Polisportiva BIGSPORT CROTONE per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S.. per avere nella comunicazione inviata alla Procura Federale in data 13 luglio 2016 violato i principi di lealtà, onestà e probità utilizzando nella stessa la società frasi ed espressioni lesive del prestigio, dell’onorabilità e della reputazione tanto di un associato dell’AIA quanto soprattutto, dei diversi organi territoriali della giustizia sportiva presso il Comitato Regionale della Calabria che hanno assunto, con propri deliberati, decisioni inerenti ai fatti accaduti nel corso della gara Pol. Bigsport - Forza Ragazzi Schiavonea disputata il 22.01.2016; Polisportiva BIGSPORT CROTONE Deferimento Procura Federale prot. Prot. 7735/309pfi16-17/CS/MB/sds del 25 gennaio 2017. (matricola 910523) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per la responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante.

IL DEFERIMENTO

 Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 01/pf/16-17 avente ad oggetto: “ Esposto del Presidente della Pol. BIGSPORT Crotone, Sig. Domenico SIBILLA, contenente dichiarazioni altamente offensive della reputazione e dell’onorabilità di organi istituzionali della FIGC e dell’AIA. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 18/10/2016 al n. 309pfi16-17 " atteso 1. esposto presentato dalla società Pol. Bigsport Crotone in data 13.07.2016 a firma del proprio presidente sig. Domenico Sibilla con allegata altra documentazione e più precisamente: copia del referto arbitrale relativo alla gara Pol. Bigsport - Forza Ragazzi Schiavonea disputata il 22.01.2016, copia del referto medico del sig. Eliseo Chiarelli del 22-23 gennaio 2016 rilasciato dal Pronto Soccorso dell’ASP di Crotone e copia dell’ulteriore supplemento del rapporto di gara inviato dall’arbitro Chiarelli al C. R. Calabria della FIGC-L.N.D. in data 22.03.2016; che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa l’audizione resa dal sig. Domenico SIBILLA in data 26/10/2016 nonché l’acquisizione di diverse prove documentali che di seguito si elencano: 2. foglio di censimento della società Pol. Bigsport Crotone acquisito in data 24.10.2016, presso il C. R. Calabria della F.I.G.C.-LND; considerato che i fatti di cui si fa riferimento nell’esposto presentato dalla società Polisportiva Bigsport Crotone a firma del suo Presidente sig. Domenico Sibilla hanno ad oggetto gli accadimenti accertati e valutati con altro procedimento della Procura Federale e precisamente il n. 25/pf/15-16 per cui in data 26/10/2016 si è proceduto ad estrarre copia degli stessi ed in particolare: 3. atti del proc. 25/pf/15-16 estratti ed acquisiti: 3a. copia del referto dell’arbitro (e relativi allegati), sig. Eliseo Chiarelli, relativo alla gara Pol. Bigsport - Forza Ragazzi Schiavonea del 22.01.2016; 3b copia del C.U. n. 30 del 28.1.2016 del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R.Calabria; 3.c copia del reclamo della società Pol. Bigsport Crotone; 3.d copia del reclamo del calciatore sig. Daniel R. Mirabelli;

3.e copia del C.U. n. 116 del 24.02.2016 della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Calabria; 3.f copia della lettera del 25.02.2016 con la quale la Corte Sportiva di Appello Territoriale ha trasmesso gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C.; 3.g copia verbali delle audizioni dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale; 3.h copia dei fogli di censimento delle società Pol. Bigsport Crotone e Forza Ragazzi Schiavonea relativi alla stagione sportiva 2015/2016; 3.i copia della lettera di incarico indagini della Procura Federale del 03.03.2016; 3.j verbale audizione del sig. Daniel R. Mirabelli; 3.k verbale audizione del sig. Simone Iannice; 3.l verbale audizione del sig. Luigi G. Battista Errico; 3.m verbale audizione del sig. Domenico Sibilla; 3.n verbale audizione del sig. Biagio De Rose; 3.o verbale audizione del sig. Candido Grotteria; 3.p verbale audizione del sig. Francesco Crugliano; 3.q verbale audizione del sig. Eliseo Chiarelli; 3.r copia lettera del 03.02.2016 a firma del sig. Chiarelli e copia di un nuovo supplemento rapporto della gara del 22.01.2016; 3.s lettera trasmissione del 22.03.2016 della Corte Sportiva di Appello territoriale con allegati; 3.t copia della lettera del 03.02.16 a firma del sig. Chiarelli e copia nuovo supplemento rapporto della gara del 22.01.2016; 3.uTrasmissione della Procura Federale alla CSTA degli accertamenti richiesti; 4. Trasmissione del 13.05.16 della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso C.R. Calabria alla Procura Federale del C. U. n. 156/2016; 5. C.U. n. 64 del 05.05.2016 del Giudice Sportivo Territoriale e C. U. n. 169 del 26.5.2016 della Corte Sportiva di Appello Territoriale; 6. C.U. n. 64 del 05.05.2016 del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Calabria nonché C.U. n. 169 del 26.5.2016 della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Calabria entrambi acquisiti in data 26.10.2016 dal sito del C. R. Calabria; considerato Ø in data 22.1.2016 si disputava a Crotone la gara, valida per il campionato Allievi Regionali tra le società Pol. Bigsport - Forza Ragazzi Schiavonea, diretta dall’arbitro sig. Eliseo Chiarelli, della Sezione A.I.A. di Crotone, che terminava con il punteggio di 1 – 2; che l’analisi della documentazione acquisita ha evidenziato che: Ø nel suo rapporto di gara e nel relativo supplemento, l’arbitro dichiarava che, a fine gara, il Sig. Domenico Martino, dirigente della Pol. Bigsport Crotone, lo aveva minacciato e poi afferrato violentemente per il collo facendolo cadere a terra nei pressi dello spogliatoio e qui colpito ripetutamente e violentemente con calci in concorso con i calciatori della Pol. Bigsport Leonardo Iuliano, Armando Sinopoli, Salvatore Dolce, Daniel R. Mirabelli, Francesco Pullo, Francesco Aprigliano, Armando Buonaccorsi, Giuseppe Innaro nonché con la partecipazione del dirigente Biagio De Rose e del massaggiatore Lugi G. Battista Errico e solo con l’aiuto del sig. Candido Grotteria, allenatore della Pol. Bigsport, era riuscito a rialzarsi e recarsi nello spogliatoio dove aveva avvisato telefonicamente di quanto accaduto i dirigenti della sezione AIA di Crotone recandosi poi al locale Pronto Soccorso; Ø il Giudice Sportivo Territoriale, con proprio C.U. n. 30 del 28.01.2016, sulla base del referto del D.G. deliberava l’esclusione della Pol. Bigsport dal campionato di competenza, squalificava fino al 27.1.2021 i calciatori Leonardo Iuliano, Armando SinopoIi, Salvatore Dolce, Daniel R. Mirabelli, Francesco Pullo, Francesco Aprigliano, Armando Buonaccorsi e Giuseppe Innaro ed inibiva fino al 27.01.2021 i Sig.ri Domenico Martino, Biagio De Rose e Luigi G. Battista Errico; Ø la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, a seguito dei reclami presentati dalla società Pol. Bigsport e dal calciatore Daniel R. Mirabelli, con C.U. n. 116 del 24.02.2016, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza che davano vita al proc. n. 25/pf/15-16; Ø nel corso dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale veniva ascoltato il D.G che nel corso dell’audizione svolta il 17.3.2016, depositava un nuovo supplemento al proprio rapporto di gara col quale forniva una nuova e totalmente diversa dinamica dell’aggressione subita; Ø in base alla nuova versione fornita, l’aggressione, che nel primo supplemento vedeva protagonisti stata posta in essere da altri 10 tesserati, era stata posta in essere esclusivamente da due calciatori della Pol. Bigsport, e precisamente i calciatori Simone Iannice e Salvatore Satiro, mentre il sig. Domenico Martino, che nel primo supplemento del rapporto di gara aveva minacciato ed afferrato violentemente per il collo il D.G. facendolo cadere e poi colpito violentemente con calci, aveva esclusivamente minacciato l’arbitro; Ø in seguito alla chiusura delle indagini da parte della Procura Federale e relativa trasmissione delle risultanze istruttorie alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, quest’ultima deliberava, con C.U. n. 156 del 04.05.2016, l’annullamento dell’inibizione comminata ai sig.ri Biagio De Rose e Luigi G. Battista Errico e delle squalifiche irrogate ai calciatori Leonardo Iuliano, Armando Sinopoli, Salvatore Dolce, Daniel R. Mirabelli, Francesco Pullo, Francesco Aprigliano, Armando Buonaccorsi e Giuseppe Innaro, riduceva poi l’inibizione del sig. Domenico Martino al 30.04.2016 con conseguente trasmissione degli atti al G.S.T. per la valutazione delle responsabilità dei calciatori Simone Iannice e Salvatore Satiro; Ø il G.S.T con C.U. n. 64 del 05.05.2016, comminava la squalifica sino al 05/08/2018 al calciatore Simone Iannice e una squalifica sino al 05/05/2018 al sig. Salvatore Satiro;

Ø la Corte Sportiva di Appello Territoriale, infine, con la decisione di cui al C.U. n. 169 del 26.05.2016, rigettava il reclamo proposto dal sig. Salvatore Satiro e, in parziale accoglimento del reclamo presentato dal sig. Simone Iannice, riduceva la squalifica al 05.05.2017. ritenuto - il sig. Domenico SIBILLA, quale presidente della società Polisportiva Bigsport Crotone, in data 13/07/2016 inviava alla Procura Federale F.I.G.C. ( prot. 979 del 20/07/2016) una nota con la quale ripercorreva i fatti accaduti nel corso della gara Pol. Bigsport - Forza Ragazzi Schiavonea disputata il 22.01.2016 nonché le determinazioni assunte dai vari Organi di Giustizia Sportiva intervenuti nella vicenda; che dall'esame dei documenti acquisiti e dalle indagini compiute è emerso che: - nella nota trasmessa alla Procura, e il cui contenuto è stato confermato dal sig. Sibilla nel corso della propria audizione resa dinnanzi al collaboratore della stessa Procura, più volte viene stigmatizzata tanto la condotta del D.G. sig. Eliseo Chiarelli quanto le conclusioni a cui sono giunti gli organi territoriali della Giustizia Sportiva Territoriale, utilizzando frasi ed espressioni lesive della reputazione e onorabilità di organi istituzionali della F.I.G.C. e dell’A.I.A quali “una Giustizia Sportiva che continua a sbagliare con tanta leggerezza” oppure “inaccettabili decisioni che la Giustizia Sportiva Territoriale ancora si ostina a prendere” o “ed ecco l’ennesima allucinante decisione della Giustizia Sportiva Territoriale” ed ancora “ E’ vergognoso. E’ una decisione inaccettabile che non fa certo onore alla FIGC ”, “.. spero vivamente che poniate fine anche Voi a questa pagliacciata” ed infine, ”…dico basta all’accanimento e alla violenza psicologica su questi ragazzi, voluta da una mente folle (l’arbitro) e appoggiata - il Sig. Sibilla, infine, ha precisato che nei confronti dell’arbitro sig. Chiarelli è stata presentata dai genitori dei calciatori Simone Iannice e Salvatore Satiro una denuncia ma di non sapere né in che data è stata proposta né in che stato si trovi il relativo procedimento; ”; - la nota trasmessa alla Procura Federale dal sig. Sibilla non si limita ad una semplice critica ma contiene inequivocabilmente frasi ed espressioni lesive del prestigio, dell’onorabilità e della reputazione tanto di un associato dell’AIA quanto, soprattutto, dei diversi Organi Territoriali della Giustizia Sportiva presso il C. R. della Calabria che hanno assunto, con propri deliberati, i provvedimenti disciplinari susseguenti ai fatti accaduti nel corso della gara Pol. Bigsport - Forza Ragazzi Schiavonea disputata il 22.01.2016, decisioni peraltro passate ad oggi in giudicato e quindi inappellabili; considerato a) dal sig. che l’attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere: Domenico SIBILLA, Presidente della società Polisportiva BIGSPORT CROTONE per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere nella comunicazione inviata alla Procura Federale in data 13 luglio 2016 violato i principi di lealtà, onestà e probità utilizzando nella stessa b) dalla società frasi ed espressioni lesive del prestigio, dell’onorabilità e della reputazione tanto di un associato dell’AIA quanto soprattutto, dei diversi organi territoriali della giustizia sportiva presso il Comitato Regionale della Calabria che hanno assunto, con propri deliberati, decisioni inerenti ai fatti accaduti nel corso della gara Pol. Bigsport - Forza Ragazzi Schiavonea disputata il 22.01.2016; Polisportiva BIGSPORT CROTONE (matricola 910523) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per la responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante; vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 21 novembre 2016; preso atto che, ai sensi dell’art. 32 quinquies, comma 5, del C.G.S. in data 13 dicembre 2016 si provvedeva alla trasmissione al sig. Domenico SIBILLA della Comunicazione di Conclusione Indagini presso il domicilio eletto in sede di audizione ma la stessa non veniva ritirata e pertanto la notifica dell’atto si perfezionava “ per compiuta giacenza”; preso atto per i motivi sopra esposti, che, ai sensi dell’art. 32 quinquies, comma 5, del C.G.S. in data 13 dicembre 2016 si provvedeva alla trasmissione alla società Polisportiva BIGSPORT CROTONE, presso l’indirizzo riportato nel foglio di censimento, della Comunicazione di Conclusione Indagini ma la stessa non veniva ritirata e pertanto la notifica dell’atto si perfezionava “ per compiuta giacenza”; vista DEFERIVANO la proposta del Sostituto Procuratore del Dott. Michele SIBILLANO; Dinnanzia a questo Tribunale Federale Territoriale: 1. il sig. Domenico SIBILLA, Presidente della società Polisportiva BIGSPORT CROTONE per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere nella comunicazione inviata alla Procura Federale in data 13 luglio 2016 violato i principi di lealtà, onestà e probità utilizzando nella stessa 2. la società frasi ed espressioni lesive del prestigio, dell’onorabilità e della reputazione tanto di un associato dell’AIA quanto soprattutto, dei diversi organi territoriali della giustizia sportiva presso il Comitato Regionale della Calabria che hanno assunto, con propri deliberati, decisioni inerenti ai fatti accaduti nel corso della gara Pol. Bigsport - Forza Ragazzi Schiavonea disputata il 22.01.2016; Polisportiva BIGSPORT CROTONE IL DIBATTIMENTO (matricola 910523) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per la responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Nella riunione del 27 marzo 2017 compariva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Quintieri. Nessuno era presente per la Società deferita. Il T.F.T. dava atto che era pervenuta richiesta di rinvio da parte del deferito Domenico Sibilla, Presidente della Società Polisportiva Bigsport Crotone, il quale deduceva l’impossibilità a comparire per documentati motivi di salute.

La Procura nulla opponeva. Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuto legittimo l’impedimendo a comparire per i dedotti motivi di salute del Sig. Sibilla Domenico, Presidente della Società Polisportiva Bigsport Crotone, rinviava la trattazione del deferimento alla riunione del 24 APRILE 2017, ore 15.30, previa sospensione dei termini ex art.34bis,comma 5 del C.G.S.. Nella riunione del 24 aprile 2017 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Quintieri. E’altresi comparso il signor De Rose Biagio, Vice Presidente della Polisportiva Bigsport Crotone, in rappresentanza anche del Presidente della stessa Società, Domenico Sibilla, come da delega agli atti. Prima dell’inizio del dibattimento il signor DE ROSE Biagio, in qualità di delegato dei deferiti, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. : (per Sibilla Domenico mesi sei di inibizione da ridursi a mesi quattro; per la società Polisportiva Bigsport Crotone l’ammenda di € 1.000,00, da ridursi ad € 600,00); Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga: -al Sig.SIBILLA Domenico, Presidente della Società Polisportiva Bigsport Crotone, l’inibizione per mesi QUATTRO (4) e quindi fino al 27 AGOSTO 2017; -alla Società POLISPORTIVA BIGSPORT CROTONE l’ammenda di € 600,00 (seicento/00), che, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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