C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 161 del 06/06/2017 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico dei Sig.ri SCULCO Mario Presidente della F.C. Cirò, CRITELLI Vincenzo Segretario per la F.C. Cirò, e della Società F.C. CIRO’. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°11496/517 pfi 16-17 CS/MB/sds del 18.04.2017. :

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico

dei Sig.ri SCULCO Mario Presidente della F.C. Cirò, CRITELLI Vincenzo Segretario per la F.C. Cirò, e della Società F.C. CIRO’. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., prot.n°11496/517 pfi 16-17 CS/MB/sds del 18.04.2017. :

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto; -letti gli atti del procedimento n. 517 pfi 2016/2017 avente ad oggetto: “Mancato tesseramento di un tecnico abilitato dal settore tecnico FIGC da parte della Società CIRO’ partecipante al campionato di 1^ cat., nonostante due solleciti effettuati da parte del CR Calabria”. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 12.12.2016 al n. 517 pfi 16-17. osservano quanto segue Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1) denuncia e trasmissione atti da parte del Presidente del C.R. Calabria; 2) richiesta di adempiere all’obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla F.C. CIRO’ dal C.R. CALABRIA il 21 settembre 2016, con prova di ricevuta atti; 3) seconda richiesta di adempiere all’obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla F.C. CIRO’ dal C.R. CALABRIA il 18 ottobre 2016, con prova di ricevuta atti; 4) foglio censimento della F.C. CIRO’ per la stagione 2016/17; 5) estratto AS 400 riferibile al Tecnico Sig. MORISE Antonio; 6) referto arbitrale gara CIRO’ – BIANCHI DILETANTISTICA del 13.11.2016 e distinta-gara F.C. CIRO’ detta gara, con e-mail di accompagno trasmissione atti da parte del C.R. Calabria. -Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti: per il Sig. SCULCO Mario, Presidente della F.C. CIRO’ nella corrente stagione sportiva, la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. – s.s. 201672017, lettere b) e c), per avere inadempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante due solleciti a tal fine pervenuti dal C.R. Calabria, nonché per avere consentito o comunque non impedito al Sig. Morise Antonio (indicato quale “Allenatore iscritto all’Albo” nell’Organigramma del foglio di censimento della Società dallo stesso Presidente sottoscritto per la corrente stagione sportiva) di assumere le vesti di allenatore della prima squadra in occasione della gara CIRO’-BIANCHI DILETTANTISTICA del 13.11.2016, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone B,, nonostante lo stesso fosse in difetto di tesseramento; per il Sig. MORISE Antonio, (Allenatore di base, codice 42.760), non tesserato nella stagione sportiva 2016-2017 per alcuna società, la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dal C.U. n. 84 della L.N.D. – s.s. 201672017, lettere b) e c), per avere prestato, nel corso della corrente stagione sportiva la propria attività di allenatore a favore della Società F.C. CIRO’ in assenza di tesseramento per detta Società e per l’effetto anche di accordo economico, pur essendo indicato quale “Allenatore iscritto all’Albo” nell’Organigramma del foglio di censimento della Società sottoscritto dal Presidente per la corrente stagione sportiva e pur avendo assunto le vesti di allenatore della prima squadra in occasione, della gara CIRO’-BIANCHI DILETTANTISTICA del 13.11.2016, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone B,, nonostante lo stesso fosse in difetto di tesseramento; per il Sig. CRITELLI Vincenzo, (Segretario per la F.C. CIRO’ così come indicato nell’Organigramma del foglio di censimento della Società sottoscritto dal Presidente per la corrente stagione sportiva), la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara CIRO’-BIANCHI DILETTANTISTICA del 13.11.2016, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone B, in cui è stato impiegato il Tecnico Morise Antonio, sebbene non tesserato per la Società, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del tecnico stesso consegnata al Direttore della Gara; -Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società F.C. CIRO’ per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. -Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi; -Rilevato che alcuna deduzione difensiva è stata fornita, nei termini indicati, dai soggetti destinatari dell’avviso di conclusione indagini, e che tali termini sono ormai scaduti; -Considerato che per la violazione ascritta al Sig. Morise Antonio, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, si provvede con autonomo atto di deferimento avanti alla competente Commissione Disciplinare per il Settore Tecnico; -Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6, delle N.O.I.F.; -Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Luca Sanzi;

HANNO DEFERITO a questo Tribunale Federale Territorale : 1)-il Sig.SCULCO Mario, Presidente della F.C. CIRO’ nella corrente stagione sportiva, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. – s.s. 201672017, lettere b) e c), per avere inadempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante due solleciti a tal fine pervenuti dal C.R. Calabria, nonché per avere consentito o comunque non impedito al Sig. Morise Antonio (indicato quale “Allenatore iscritto all’Albo” nell’Organigramma del foglio di censimento della Società dallo stesso Presidente sottoscritto per la corrente stagione sportiva) di assumere le vesti di allenatore della prima squadra in occasione della gara CIRO’-BIANCHI DILETTANTISTICA del 13.11.2016, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone B,, nonostante lo stesso fosse in difetto di tesseramento; 2)-il Sig.CRITELLI Vincenzo, Segretario per la F.C. CIRO’ così come indicato nell’Organigramma del foglio di censimento della Società sottoscritto dal Presidente per la corrente stagione sportiva, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara CIRO’-BIANCHI DILETTANTISTICA del 13.11.2016, valevole per il Campionato di Prima Categoria Girone B, in cui è stato impiegato il Tecnico Morise Antonio, sebbene non tesserato per la Società, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del tecnico stesso consegnata al Direttore della Gara; 3)-la società F.C. CIRO’ a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i soggetti avvisati Signori SCULCO Mario (Presidente), MORISE Antonio (Allenatore), CRITELLI Vincenzo (Segretario). IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 5 giugno 2017 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: -il sostituto Procuratore Federale avv. Antonio Quintieri; -il sig Sculco Mario, anche in qualità di Presidente della Società F.C. Cirò, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario; -Il sig.Critelli Vincenzo; -l’Avv.Antonio Amato, quale legale di tutti i deferiti. Prima dell’inizio del dibattimento tutti gli incolpati, in proprio ed in qualità, hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S. -per Sculco Mario mesi tre di inibizione da ridursi a mesi uno; -per Critelli Vincenzo mesi tre di inibizione da ridursi a mesi uno; -per la società F.C. CIRO’ l’ammenda di € 400,00, da ridursi ad euro 200,00. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, del C.G.S.. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale,preso atto del patteggiamento, irroga: -al Sig. SCULCO Mario, Presidente della F.C. Cirò, mesi UNO d’inibizione; -al Sig.CRITELLI Vincenzo, segretario della F.C. Cirò, mesi UNO d’inibizione; -alla società la Società F.C. CIRO’ l’ammenda di € 200,00. L’ammenda, di cui al presente comunicato, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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