C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 30/03/2017 – Delibera – Gara del 12/ 3/2017 GROTTERIA CALCIO – SAN GIORGIO 2012
Gara del 12/ 3/2017 GROTTERIA CALCIO - SAN GIORGIO 2012
Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al C.U. nº122 del 16.03.2017;
letto il reclamo della società Grotteria Calcio con il quale viene chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato i giocatori Amaddeo Consolato nato il 13.08.1994; Dahiri Saad nato il 10.07.1996 e Raiola Alex nato il 08.06.1994 non tesserati; rilevato che alla gara in epigrafe hanno preso parte i giocatori Amaddeo Consolato nato il 13.08.1994 contrassegnato in distinta con il numero 2 e Raiola Alex nato il 08.06.1994 contrassegnato con il numero 6 e che dagli atti in possesso presso l'ufficio tesseramento del C.R. Calabria risultano regolarmente tesserati rispettivamente dal 10.03.2017 e dal 15.12.2016; rilevato altresì che alla gara ha preso parte anche il giocatore Dahiri Saad nato il 10.07.1996 contrassegnato in distinta con il numero 8 e che dagli atti in possesso presso l'ufficio tesseramento del C.R. Calabria risulta tesserato dal 14.03.2017. Accertato che la società San Giorgio 2012 ha tesserato il giocatore Dahiri Saad nato il 10.07.1996 due giorni successivi alla disputa della gara contravvenendo al dettato dell'articolo 16 punto 5 delle NOIF e che, pertanto il giocatore stesso non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara; delibera 1) infliggere alla società SAN GIORGIO 2012 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) inibire il dirigente accompagnatore della società SAN GIORGIO 2012 Sig. Martorano Antonino fino al 27.04.2017 quale firmatario della distinta di gara. 3) accreditare sul conto della società Grotteria Calcio la tassa reclamo versata.