F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 67/TFN – SD del 06 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 2254/472 pf 20/21/GC/LDF/ac del 7 ottobre 2021 nei confronti della società FC Casertana Srl – Reg. Prot. 39/TFN-SD

 

Decisione/0067/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0039/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Paolo Clarizia – Componente;

Valentino Fedeli – Componente (Relatore);

Andrea Giordano – Componente;

Valentina Ramella – Componente;

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 25 novembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.2254/472 pf 20/21/GC/LDF/ac del 7 ottobre 2021 nei confronti della società FC Casertana Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 7 ottobre 2021, ha deferito a questo Tribunale la Società FC Casertana Srl (matricola 917076) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS – FIGC, in relazione ai comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Floro Flores e Lidia Lonardo, rispettivamente dirigente il primo e legale rappresentante la seconda della odierna deferita.

Era accaduto che il sig. Floro Flores, iscritto all’albo del Settore Tecnico dal 24.09.2020 con la qualifica di Licenza D, dal 1°.10.2020 all’11.11.2020 aveva svolto in seguito a regolare tesseramento la funzione di dirigente della Società Casertana, senza però chiedere la sospensione dall’Albo, così violando l’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore.

Tale fatto, unitamente ad altre circostanze, da ritenersi estranee al presente deferimento, aveva indotto la Procura Federale, nell’ambito del procedimento prot. 9293/472 pf. 20-21, a comunicare ai sigg.ri Antonio Floro Flores, Lidia Lonardo e Società Casertana la conclusione delle indagini, in seguito alla quale le parti, avvalendosi del disposto dell’art. 126 CGS – FIGC, avevano convenuto con la Procura Federale l’applicazione di sanzioni ridotte, nella misura di due mesi di squalifica per il Floro Flores, di un mese di inibizione per la Lonardo, dell’ammenda di 250,00 per la Società Casertana.

L’accordo raggiunto dalla Società Casertana veniva dichiarato risolto con provvedimento 23.09.2021 pubblicato sul C.U. n. 62/AA, in quanto la Società non aveva versato l’ammenda pattuita nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) successivi alla pubblicazione dell’accordo, sicché la Procura Federale, resa edotta della intervenuta risoluzione, promuoveva il deferimento di che trattasi.

Il dibattimento

Alla udienza del 4 novembre 2021, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2021, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Maurizio Gentile, il quale, richiamati i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione a carico della deferita dell’ammenda di 500,00 pari alla sanzione base che, in virtù dell’accordo del 4 marzo 2021, poi dichiarato risolto, era stata ridotta ad 250,00.

Si è altresì collegata telematicamente la sig.ra Lidia Lonardo, amministratrice unica della Società Casertana, la quale nulla ha aggiunto a quanto era stato accertato nel corso delle indagini dalla Procura Federale in merito al sig. Floro Flores ed al suo rapporto con la Società Casertana.

La fase istruttoria

Questo Tribunale, considerata la rilevanza ai fini del decidere che fosse acquisita agli atti del procedimento direttamente dal Settore Tecnico la data della iscrizione all’Albo del sig. Antonio Floro Flores, con ordinanza n. 6/TFN – SD del 4 novembre 2021 ha chiesto di recepire detta conoscenza, che da parte del Settore Tecnico gli è puntualmente giunta il 12 novembre successivo e che ha attestato l’iscrizione del Floro Flores all’Albo del Settore Tecnico con la qualifica Licenza D dal 24 settembre 2020 e con la qualifica UEFA B dal 27 novembre 2020.

Rimane così accertato che il Floro Flores, nel tempo e nel luogo dell’originario deferimento, si era tesserato quale dirigente della Società Casertana quando era già iscritto all’Albo del Settore Tecnico e lo aveva fatto senza richiedere la sospensione della iscrizione all’Albo; la sua responsabilità coinvolgeva la responsabilità della Lonardo, nonché quella diretta ed oggettiva della Società Casertana.

La decisione

Tornata sul ruolo di questo Tribunale per l’udienza del 25 novembre 2021 si sono collegati telematicamente per la Procura Federale

l’avv. Maurizio Gentile e per la Società Casertana la sig.ra Lidia Lonardo, che hanno ribadito le rispettive posizioni, già espresse nel corso della precedente riunione.

Il Tribunale osserva quanto segue.

È accertato che la Società FC Casertana srl non ha corrisposto la sanzione dell’ammenda di 250,00 di cui all’accordo ai sensi dell’art. 126 CGS – FIGC e che ciò aveva comportato a norma del comma sesto di detta norma la risoluzione dell’accordo, con esclusione della possibilità di concluderne altro (comma 1 art. sub. cit.) della medesima specie.

La Procura Federale ha chiesto in danno della Società la sanzione di 500,00 posta a base dell’accordo.

Questo Tribunale, tuttavia, avvalendosi del potere disciplinare attribuitogli dall’art. 12 CGS – FIGC, ritiene opportuno riconsiderare l’entità della sanzione, nei termini che seguono.

In relazione al fatto che l’odierna deferita, mancando di dare esecuzione all’accordo, ha indotto l’organo inquirente e requirente all’espletamento di una ulteriore e non eludibile attività, che sarebbe stata evitata ove la Società avesse adempiuto all’obbligazione assunta, la sanzione invocata dalla Procura Federale va aumentata in misura che appare equo determinare in 100,00.

È del pari indubitabile che la Società, a mezzo dell’audizione della Lonardo svoltasi in sede di indagini innanzi la Procura Federale e della presenza della stessa Lonardo al presente dibattimento, ha ammesso la propria responsabilità che è suscettibile di comportare una riduzione della pena dell’ammenda, rispetto all’importo complessivo di 600,00.

Ed è per tale insieme di ragioni che questo Tribunale, aumentata la sanzione richiesta sino a concorrenza di 600,00, ne riduce l’importo nella misura di 300.00, così prudentemente quantificata in ragione dell’ammessa responsabilità da parte della Società, per giungere alla sanzione definitiva dell’ammenda di 300,00, come dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società FC Casertana Srl la sanzione dell’ammenda di euro 300,00 (trecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 6 dicembre 2021.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it