F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 100/CSA pubblicata il 07 Dicembre 2021 –A.S.D. AMB Frosinone C5

Decisione n. 100/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 086/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:  

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)

Paolo Grassi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 086/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. AMB Frosinone C5, in data 11.11.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 180 dell’09.11.2021, che ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 500,00, in relazione alla gara Real Dem Calcio A 5/AMB Frosinone C5 del 6.11.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.11.2021, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo presso la LND Divisione Calcio a 5, con decisione di cui al Com. Uff. n. 180 dell’11.11.2021, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 500,00, in relazione alla gara Real Dem Calcio A 5/AMB Frosinone C5 del 6.11.2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento sanzionatorio assunto: “Per mancata apposizione del patch autoadesivo sulla maglia da giuoco, come da C.U. N.36/2021”.  

La società A.S.D. AMB Frosinone C5, con nota dell’11.11.2021 “facendo riferimento al C.U.

n.180 chiede di avviare procedura di reclamo contro l’ammenda di Euro 500,00 per mancata apposizione del patch autoadesivo sulla maglia di gioco …” e allega n.5 fotogrammi, verosimilmente relativi alla partita in oggetto.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 24 novembre 2021 il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti, ritiene il reclamo inammissibile.

Infatti, agli atti del fascicolo risulta depositata soltanto la citata nota dell’11.11.2021 con la quale la A.S.D. AMB Frosinone C5 ha chiesto di “avviare procedura di reclamo” con riferimento all’ammenda comminata dal Giudice Sportivo, dovendosi ragionevolmente ritenere che con essa la società abbia inteso preannunziare il deposito di un successivo atto difensivo che, tuttavia, non risulta essere stato depositato presso questa Corte.

Né la nota dell’11.11.2021 possiede i requisiti minimi per poter essere considerata alla stregua di un mezzo di gravame, difettando in particolare l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il reclamo, l’indicazione di eventuali mezzi di prova e finanche la formulazione del provvedimento chiesto al giudice.

Detta nota, in altre parole, non introduce nemmeno sinteticamente alcuna specifica censura e, in definitiva, rimette inammissibilmente alla libera interpretazione dell’organo giudicante l’individuazione delle presunte ragioni di doglianza; le quali, certamente, non possono essere desunte implicitamente dai fotogrammi allegati dalla reclamante, non essendo questi veicolati da alcuna deduzione logico-discorsiva e nemmeno possedendo carattere autoevidente, stante peraltro la loro scarsa risoluzione.

Conclusivamente, per le suesposte ragioni, il reclamo proposto dalla A.S.D. AMB Frosinone C5, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

    

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                   Patrizio Leozappa

  

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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