F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68/TFN-SVE del 06 Dicembre 2021 (motivazioni) – USD Ruvese / ASD Molfetta Calcio – Reg. Prot. 46/TFN-SVE
Decisione/0068/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0046/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente;
Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Angelo Fanizza – Componente;
Roberta Landi – Componente (Relatore);
Salvatore Priola – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 29 novembre 2021, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società USD Ruvese (matr. FIGC 201726) contro la società ASD Molfetta Calcio (matr. FIGC 947056) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 28 ottobre 2021 – (premio di preparazione calciatrice Calenzo Debora – n. 3.5.2005 – matr. FIGC 3109295 – ric. 174),
la seguente
DECISIONE
Con reclamo proposto ai sensi dell’art. 90, comma 2, lett. a, del Codice di giustizia sportiva FIGC, la USD Ruvese ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione della Commissione Premi Preparazione – pubblicata con C.U. n. 3/E del 28.10.2021 e comunicata in data 3.11.2021 – con la quale ha dichiarato la società ASD Molfetta Calcio inadempiente al pagamento del premio di preparazione dovuto ex art. 96 NOIF in favore della USD Ruvese in riferimento alla calciatrice Debora Calenzo, nata il 03.05.05, in ragione di n. 2 cartellini annuali riguardanti le stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, e per l’effetto ha condannato la ASD Molfetta Calcio a corrispondere la somma di € 254,94 (di cui € 221,60 in favore della USD Ruvese ed €. 33,24 a titolo di penale).
A fondamento del gravame la USD Ruvese ha dedotto la violazione dell’art. 96 delle NOIF, là dove prevederebbe che nel caso in cui sia unica la società titolare del vincolo annuale, a quest’ultima competerebbe il premio di preparazione «per intero». Da qui l’assunta erroneità della commisurazione del quantum debeatur da parte della competente Commissione, la quale avrebbe dovuto liquidarlo nel diverso – e più alto – importo di € 635,95 (di cui € 82,95 a titolo di penale) proprio in ragione della pacifica la circostanza che la calciatrice è stata «tesserata esclusivamente per la USD Ruvese nel corso della sua carriera da tesserata FIGC». La Resistente si è ritualmente costituita controdeducendo che, all’inizio della stagione calcistica 2020-2021, la ASD Molfetta Calcio ha tesserato un gruppo di giovani calciatrici provenienti dalla USD Ruvese; tuttavia, la sospensione dei campionati per le note ragioni pandemiche e la loro ripresa per poco più di un mese avrebbero costretto il sodalizio sportivo ad «un gravoso impegno economico per l’organizzazione in tempi ristrettissimi». Da qui la stigmatizzazione della pretesa della Reclamante alla corresponsione del premio di preparazione per intero.
Nel merito, la Società resistente ha opposto che l’art. 96 delle NOIF è stato modificato con la deliberazione del Consiglio federale della FIGC del 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1 luglio 2019 (C.U. n. 152/A), rimarcando che il premio di preparazione assolverebbe ad una finalità di carattere solidaristico, ossia favorire «la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica sportiva del calcio in età giovanile» ed ha eccepito che il vincolo annuale non costituirebbe un presupposto fondante la domanda proposta in giudizio alla luce della riformata disciplina di cui al predetto art. 96.
All’udienza del 29 novembre 2021 il Tribunale si è riservato per la decisione.
Il gravame è infondato e va rigettato.
A seguito della novella deliberata dal Consiglio federale in data 30 maggio 2019, entrata in vigore il 1 luglio 2019, l’art. 96 NOIF statuisce:
- che “le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo” (comma 1);
- che “alle società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio” (comma 2).
Di tale disposto la Reclamante non ha tenuto conto, avendo fondato le sue censure sul pregresso sistema di computo del premio (applicazione del coefficiente 1 che comportava la commisurazione, in caso di unica società, dell’intero premio di € 553,00, oltre al 15% a titolo di penale per un totale di €. 635,95), non più vigente.
La determinazione impugnata costituisce, invece, il risultato dell’applicazione vincolata – e per questo nella sostanza non sindacabile – dei coefficienti indicati nella tabella (“premio preparazione”) allegata al comma 5 dell’art. 96 delle NOIF, nei termini derivanti dalla predetta modifica.
Segnatamente, applicando al parametro di base (calcolato in base agli indici ISTAT sul costo della vita) di € 554,00 il coefficiente unitario 1 previsto per il calcio femminile, serie eccellenza (dove milita l’ASD Molfetta Calcio), si ottiene 554 x 1 = 554,00, al quale va, poi, applicato il coefficiente relativo alla terzultima ed anche penultima stagione, ossia sempre 0,2 (ossia il 20%); il che conduce ad un premio annuale di € 110,8, che moltiplicato per le due stagioni sportive prese in esame (2018/2019; 2019/2020) conduce all’importo di € 221,60, al quale, aggiungendosi la penale di 33,24 (15%), si perviene esattamente ad € 254,84, vale a dire alla misura del premio computato dalla commissione federale.
Pertanto, in conclusione, il reclamo va rigettato.
La particolare complessità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società USD Ruvese e, per l’effetto, conferma l’impugnata delibera della Commissione Premi. Compensa le spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Roberta Landi Stanislao Chimenti
Depositato in data 6 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia