F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0040/CFA pubblicata il 9 Dicembre 2021 (motivazioni) – US Pergolettese 1932 S.r.l.-sigg.ri Marinelli Massimiliano-Micheli Anna Maria Alfreda-Fogliazza Cesare Angelo-Procura Federale

Decisione/0040/CFA-2021-2022

Registro procedimenti n. 0043/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Federica Varrone - Componente

Paola Palmieri - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0043/CFA/2021-2022, proposto dal Procuratore Federale Interregionale,

avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, di cui al Com. Uff. n. 2 del 28.10.2021, comunicata a mezzo pec in data 29.10.2021,

contro

D’Auria Raffaele, Festa Gianluca, SSD AR.L. R.D. Internapoli Kennedy, A.S.D  Cantera Napoli;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza in data 29 novembre 2021, l’Avv. Paola Palmieri e uditi, per la reclamante Procura Federale gli Avv. ti Mormando e Fanfani e, per i reclamati, l’Avv. Monica Fiorillo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale, con atto recante prot.002191/655pfi20-21/PM/ps del 6.10.2021, deferiva i sigg.ri D’Auria Raffaele, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD. A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy, Festa Gianluca, in qualità di  dirigente della società ASD Cantera Napoli, nonché le società SSD. A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy e A.S.D. Cantera Napoli, dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania perché gli stessi rispondessero delle seguenti violazioni:

1) il sig. D’Auria Raffaele, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD. A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy:

- per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 del 01/07/2020 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD.A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy, proceduto all’iscrizione della predetta società al Torneo “Sport and Fun”, organizzato dalla “Sport and Fun” in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva “CSEN”, riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., consentendo, pertanto, che tesserati per la società dallo stesso rappresentata prendessero parte ad attività di allenamenti finalizzati alla partecipazione al Torneo in questione, che non ha avuto tuttavia effettivo svolgimento nel mese di aprile 2021 a causa del peggioramento della situazione epidemiologica Covid-19 nella Regione Campania, in spregio alle disposizioni della normativa federale per il contenimento dell’emergenza sanitaria che vietava le sessioni di allenamento collettivo e le attività sportive di squadra per tutte le società dilettantistiche e giovanili;

2) il sig. Festa Gianluca, all’epoca dei fatti dirigente della società ASD Cantera Napoli:

- per  violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 del 01/07/2020 del Settore

Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere, quale dirigente responsabile dell’attività organizzativa della società A.S.D. Cantera Napoli, perfezionato la partecipazione della predetta società al Torneo “Sport and Fun”, organizzato dalla “Sport and Fun” in collaborazione con l’Ente di Promozione Sportiva “CSEN”, riconosciuto dal CONI ma non convenzionato con il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., consentendo, pertanto, che calciatori tesserati per la sua società di appartenenza prendessero parte ad attività di allenamenti finalizzati alla partecipazione al Torneo in questione, che non ha avuto tuttavia effettivo svolgimento nel mese di aprile 2021 a causa del peggioramento della situazione epidemiologica Covid-19 nella Regione Campania, in spregio alle disposizioni della normativa federale per il contenimento dell’emergenza sanitaria, che vietava le sessioni di allenamento collettivo e le attività sportive di squadra per tutte le società dilettantistiche e giovanili;

3) la società SSD.A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. D’Auria Raffaele;

4) la società ASD Cantera Napoli per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal proprio dirigente sig. Festa Gianluca.

Il Tribunale federale territoriale per la Campania, preliminarmente, esaminava le questioni di rito formulate dalla difesa dei reclamati dell’Internapoli Kennedy e del Presidente Raffaele D’Auria. Respinta la censura di improcedibilità per violazione dei termini recati agli artt. 123, comma 1, e 125, comma 2, C.G.S. con riferimento alla contestazione del dies a quo di proroga delle indagini, ritenuta non fondata alla luce della corretta lettura dell’ultimo alinea dell’art. 119, comma 5 del CGS, il Tribunale accoglieva invece l’ulteriore eccezione preliminare, concernente l’affermato mancato rispetto del termine ultimo per il deferimento da parte della Procura.

Il Tribunale perveniva a tale conclusione previa distinzione tra la posizione del D’Auria e della società R.D. Internapoli Kennedy rispetto a quella del Festa e della società ASD Cantera. “Nel primo caso, infatti – si legge nella decisione di primo grado - l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato, via PEC, al domicilio eletto il 4 agosto presso lo studio dell’avv. Fiorillo; ne deriva che tale è il termine da intendersi come il dies a quo utile per la Procura, la cui successiva azione è pertanto da ritenersi intempestiva. Quanto poi alle posizioni di Festa e della società ASD Cantera Napoli, risulta agli atti che l’avviso di conclusione indagini è stato notificato a mezzo raccomandate n. 61788319408-3 e n. 61788319406-1, ricevute il 16 agosto; è dunque tale il termine da ritenersi come dies a quo per l’azione della Procura, che avrebbe dovuto concludersi utilmente il 30 settembre; anche in questo caso, quindi, l’azione è da ritenersi intempestiva perché tardiva”.

Alla luce di tale motivazione, il Tribunale Federale, pertanto, riteneva improcedibile il deferimento a carico di Raffaele D’Auria, Gianluca Festa, della società Ssd Arl R.D. Internapoli Kennedy e della società Asd Cantera Napoli in quanto emesso oltre i termini fissati dal CGS.

La Procura Federale, ritenendo la pronuncia così resa, ingiusta e contraria al disposto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., ha proposto tempestivo reclamo.

Con un unico motivo rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 123, comma 1, e 125, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva – Erroneità ed illogicità manifesta della decisione in merito alla tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare.”, viene fatta valere l’errata applicazione delle richiamate norme del CGS sotto vari profili.

Innanzitutto, secondo la Procura, il Tribunale Federale Territoriale, nel dichiarare improcedibile il deferimento del 6.10.2021, avrebbe posto a base della propria motivazione l’erronea individuazione del dies a quo per valutare la tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare.

Al riguardo viene censurata l’impropria distinzione,  ad opera del giudice di primo grado,  tra le posizioni del D’Auria e della società SSD.A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy,  da quelle  del sig. Festa Gianluca e della società ASD Cantera Napoli, in quanto in palese  contrasto con l’art. 125, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il cui disposto prevede, in caso pluralità di incolpati, che l’azione disciplinare debba essere esercitata entro trenta giorni decorrenti dallo spirare dell’ultimo termine a difesa assegnato agli incolpati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, considerando l’esercizio dell’azione disciplinare nella sua unitarietà.

Il Tribunale, quindi, secondo la prospettazione della reclamante, avrebbe erroneamente accolto l’eccezione del sig. D’Auria e della società SSD.A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy, facendo decorrere il termine di cui all’art. 125, secondo comma, per entrambi, dal 4 agosto 2021

Per quanto concerne poi gli altri due incolpati, separatamente considerati – ovvero il Sig.   Festa Gianluca e la società ASD Cantera Napoli – la decisione avrebbe del pari erroneamente considerato come dies a quo il 16 agosto 2021, giorno in cui entrambi i soggetti appena indicati avevano ricevuto le raccomandate contenenti la comunicazione delle conclusioni delle indagini, da cui l’errata conclusione di tardività del deferimento recante la data del 6 ottobre.

A seguire l’impostazione della Procura, invece, nel calcolo del termine si dovrebbero considerare le singole date della comunicazione di conclusione delle indagini relativamente a tutti i soggetti coinvolti e quindi, individuare tra tutte queste, l’ultima notifica effettuata.

Ciò, alla luce del fatto che le notifiche della Conclusione delle indagini risultano effettuate:

1) al sig. D’Auria presso il suo domicilio eletto in sede di audizione, con pec ricevuta in data 4 agosto 2021;

2) alla società SSD.A.R.L. R.D. Internapoli mediante raccomandata inviata in data 4 agosto 2021 che veniva ricevuta in data 23 agosto 2021;

3) al sig. Festa Gianluca e alla società ASD Cantera Napoli con raccomandata inviata in data 4 agosto 2021, che veniva ricevuta da entrambi in data 16 agosto 2021.

Di qui la necessità di prendere a riferimento l’ultimo termine a difesa in favore delle parti ovvero quello decorrente dall’ultima notifica perfezionatasi in data 23 agosto 2021 nei confronti della società SSD.A.R.L. R.D. Internapoli Kennedy.

Decorrendo il successivo termine a difesa da tale data e dallo spirare dello stesso, gli ulteriori trenta giorni, il termine ultimo per l’adozione del deferimento sarebbe andato a scadere il 7 ottobre 2021, con conseguente tempestività dell’atto di deferimento.

La decisione del Tribunale Federale Territoriale sarebbe poi erronea nella parte in cui non ha tenuto conto delle modalità previste per la notifica degli atti per i tesserati e per le società.

In particolare, la decisione di primo grado, nel considerare tardivo il deferimento effettuato nei confronti del Presidente D’Auria e della relativa società non avrebbe considerato che si tratta di due soggetti giuridici differenti e distinti, per i quali sono previste modalità di notifica degli atti alternative e diverse tra di loro.

Poiché la notifica alle società va effettuata presso la sede della società e mancando in atti una elezione di domicilio presso l’Avv. Fiorillo se non da parte del Sig. D’Auria, ai fini della decorrenza del termine poteva farsi riferimento alla PEC presso l’Avv. Fiorillo solo quanto alla comunicazione di conclusione delle indagini effettuata nei confronti del Presidente e non avuto riguardo alla società.

Rilevava infine la Procura, sempre nell’ambito del medesimo motivo, che, nemmeno in occasione della memoria difensiva presentata dinanzi al Tribunale Federale Territoriale a nome del D’Auria e della società SSD. A.R.L. R.D. Internapoli era stato depositato il conferimento dell’incarico professionale rilasciato dal sig. D’Auria all’avv. Monica Fiorillo sia titolo personale, nella qualità di presidente, che per conto della società che rappresenta; né si evince l’eventuale domiciliazione della citata società presso lo studio di tale professionista.

Ne consegue, pertanto, la carenza di legittimazione del D’Auria e della società Internapoli a proporre l’eccezione di tardività del deferimento per il decorso dei termini ex art 125 del C.G.S..

Anche in riferimento alla memoria difensiva per la società ASD Cantera Napoli, non risultando depositata in atti la procura conferita dal legale rappresentante della citata società all’avv. Monica Fiorillo, né l’eventuale domiciliazione, ne deriverebbe la carenza di legittimazione della società Cantera Napoli a proporre l’eccezione di tardività del deferimento per il decorso dei termini ex art 125 del C.G.S..

La Procura pertanto chiedeva, in via principale, di annullare la decisione impugnata, dichiarando procedibile il deferimento del 6.10.2021 e, per l’effetto, di affermare la responsabilità disciplinare di tutti i deferiti, comminando loro le sanzioni richieste dinanzi al Giudice di primo grado. In via subordinata, di annullare la decisione impugnata e rimettere il procedimento al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, per l’esame del merito del deferimento.

Con decreto presidenziale 0002/CFA-2021-2022 veniva disposta l’abbreviazione del termine di cui all’art. 103, comma 2, CGS.

Le parti reclamate si costituivano in giudizio ciascuna con separata con memoria e documentazione ivi allegata con cui si deduceva l’intempestività e la decadenza dell’atto di deferimento nonché, in via subordinata, la indeterminatezza e genericità delle contestazioni e, comunque, l’insussistenza delle condotte ascritte, se del caso commesse in buona fede. Pertanto, si chiedeva il rigetto del reclamo.

RITENUTO IN DIRITTO

Alla luce dell’unico articolato motivo di reclamo della Procura, viene in rilievo la questione relativa alla corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 123 e 125 CGS in relazione al computo del termine per l’emissione dell’atto di deferimento, termine che il Tribunale federale territoriale ha considerato non rispettato.

Tale questione è essenziale ai fini del decidere. Occorre preliminarmente ricordare, infatti, che, ai sensi dell’art. 44, comma 6, del CGS della FIGC, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Ciò vale, ancor più, con riferimento al termine entro cui la Procura deve emettere l’atto di deferimento, da considerarsi termine perentorio in quanto non solo posto a difesa dell’incolpato ma, soprattutto, diretto ad evitare una eccessiva dilatazione della durata del procedimento disciplinare, come più volte affermato da questa Corte federale (in tal senso, la recente decisione delle Sezioni Unite  n. 38/2021- 2022;  ma v. anche CFA, SSUU n. 32/2020-2021 ove si ribadisce che “il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 C.G.S. deve considerarsi perentorio, in quanto la sua ratio è quella di garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato, di evitare che lo stesso resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti. E ciò secondo principi già espressi dal Collegio di garanzia dello sport (parere n. 7/2018; Sez. IV, n. 23/2017; Sez. IV, n. 17/2016)”.

Premesso quanto sopra, ai fini della presente decisione occorre innanzitutto tener conto di quanto previsto dall’art. 125, secondo comma, CGS, a norma del quale l'atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.

Alla luce del chiaro disposto del secondo periodo della norma in esame merita, dunque, di essere innanzitutto accolta la tesi della Procura secondo cui, in relazione all’unitarietà dell’atto di deferimento, occorre tener conto dell’ultima notifica dell’atto di conclusioni delle indagini.

Nel caso in esame, a ben vedere, l’atto di deferimento prende le mosse da una segnalazione pervenuta dal Segretario FIGC in merito alle condotte poste in essere da entrambe le società qui reclamate consistenti nell’essersi  iscritte  al torneo organizzato dalla Sport and Fun in collaborazione con un Ente non convenzionato con il settore giovanile e scolastico della FIGC, consentendo che i rispettivi tesserati prendessero parte ad allenamenti finalizzati alla partecipazione al torneo in questione al presumibile fine di aggirare le norme Covid.

Non vi è ragione, pertanto, di considerare separatamente, ai fini del decorso del termine,  le condotte, da un lato, del Sig. Festa Gianluca e della società ASD Cantera Napoli e, dall’altro, del Sig. D’Auria e della società SSD.A.R.L. R.D. Internapoli, tenuto conto che l’azione disciplinare è stata avviata unitariamente nei confronti di più indagati in relazione a vicende effettivamente connesse sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo ed ha portato poi, ad un unico atto di deferimento per le medesime condotte ascritte.

Con riferimento alla questione in esame merita di essere ribadito che il contraddittorio antecedente all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare si può perfezionare solamente con lo spirare del termine per controdedurre da parte dell’ultimo dei soggetti interessati. E ciò per l’evidente ragione, anche sottolineata in passato da questa Corte, secondo cui: “gli argomenti eventualmente addotti da costui/costei potrebbero riverberare a vantaggio anche degli altri destinatari della comunicazione di conclusione delle indagini. Si tratta quindi di una forma di garanzia ulteriore per tutti i coindagati” (in tal senso la decisione della Prima Sezione n. 24/2021-2022).

Poiché tuttavia, nel caso in esame alcune delle comunicazioni effettuate nei confronti dei coindagati sono avvenute a mezzo posta, nell’interpretazione degli artt. 123 e 125 occorre anche tener conto, nel computo dei termini di decadenza, del principio di scissione degli effetti della notificazione a mezzo posta, i quali devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre, per quanto riguarda il destinatario, vale il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo.

Il termine di cui all’art. 125, infatti, decorre dalla scadenza del precedente termine fissato dall’art.  123, comma 1, CGS, secondo cui il Procuratore federale, “se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all’interessato avviso di conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare memoria” (CFA, sez. I, n. 83-2019/2020).

Come detto, è dall’ultimo termine assegnato che decorre l’ulteriore termine entro il quale la Procura decida di archiviare o di avviare il procedimento, tenuto conto che tale decisione può essere influenzata dagli elementi difensivi presentati anche dall’ultimo degli incolpati cui sia pervenuta la notizia delle conclusioni delle indagini.

Considerato che il termine assegnato agli indagati è un termine a difesa, necessariamente, ai fini della individuazione del dies a quo per calcolare la tempestività del deferimento occorre fare riferimento alla data in cui l’atto di conclusioni sia effettivamente pervenuto a conoscenza dell’incolpato e da questo termine far decorrere il termine a difesa di quindici giorni. Dallo spirare di quest’ultimo, decorrerà a sua volta il termine assegnato alla Procura per valutare - alla luce della piena conoscenza delle posizioni delle parti e degli elementi eventualmente addotti a discarico - se procedere all’archiviazione o disporre il deferimento.

Sulla decorrenza del termine a difesa dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti dell’indagato si è già  espressa questa Corte con decisione  n. 24/2021-2022:  “E’ superfluo ribadire che il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo ossia dalla data di ricezione della comunicazione medesima avvenuta (cfr. Corte federale d’appello, Sez. I, n. 83/2019-2020” ma anche con decisione a Sezioni Unite  n. 165/2019-2020:  “ Sul punto, questa Corte federale d’appello, sezione I, ha già avuto modo di chiaramente pronunciarsi, affermando che “il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive” previste dall’articolo 123, comma 1, “a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo, ossia dalla data di ricezione della comunicazione” di conclusione delle indagini (CFA, sezione I, n. 83-2019/2020 del 30 giugno 2020).

E’ chiara, infatti, la ratio dell’interpretazione qui sostenuta, da ritenersi più coerente con la natura del termine previsto dall’articolo 123, comma 1: “trattandosi di un termine a difesa, affinché sia effettivo deve necessariamente decorrere dalla data di ricezione dell’avviso e non della sua spedizione, perché è solo dopo la ricezione che il diritto di difesa può essere esercitato” (CFA, Sezioni Unite, n. 165/2019-2020).

Nel caso di specie, risulta agli atti che l’ultima indagata cui è stato notificato l’atto di conclusione delle indagini è la società Internapoli Kennedy, come risulta dalla raccomandata, presente nel fascicolo di primo grado, spedita presso la sede della società (quale risultante dal foglio di censimento in atti), e consegnata il 23 agosto 2021.

Le ulteriori comunicazioni recano tutte una data precedente, in quanto la comunicazione di avvenuta conclusione delle indagini risulta effettuata a mezzo PEC nei confronti del Sig D’Auria il 4 agosto 2021 e, dunque, perfezionata in pari data; nei confronti del Festa e della soc. Cantera Napoli con raccomandata pervenuta il 16 agosto 2021.

Di qui la tempestività del deferimento in data 6 ottobre 2021 in quanto precedente al decorso del complessivo termine di 45 gg previsto dagli artt. 123 e 125, computato secondo i criteri suindicati, a far data dal 23 agosto 2021 (maturato il 7 ottobre 2021).

Non merita seguito, inoltre, la tesi della difesa dei reclamati sostenuta, in particolare, nella memoria di costituzione in appello dalla soc. Internapoli Kennedy, secondo cui occorrerebbe fare riferimento ad una ulteriore PEC spedita nei confronti della società Internapoli presso l’Avv. Fiorillo in data anteriore al 23 agosto 2021 e precisamente il 4 agosto 2021, da cui verrebbe fatta discendere la nullità della notifica effettuata a mezzo posta in data successiva per violazione del principio del ne bis in idem.

A prescindere dal fatto che la parte reclamata non indica nemmeno da quale atto dovrebbe emergere  l’esistenza di un espresso mandato conferito da parte della società Internapoli Kennedy al legale in questione diretto ad eleggere il domicilio della società presso il medesimo legale, così derogando al criterio della notifica presso la sede legale dell’ente, in ogni caso, basti il fatto che di tale asserita  comunicazione a mezzo PEC indirizzata alla società Internapoli in data 4 agosto 2021,  non vi è traccia.

Risultano, infatti, agli atti del fascicolo di merito le fotocopie di due PEC inviate dalla procura all’Avv. Fiorillo in data 4 agosto 2021, entrambe recanti nell’oggetto il numero della conclusione delle indagini. Tuttavia, mentre una comunicazione, accanto all’oggetto, reca anche l’indicazione del destinatario (“Sig. D’Auria Raffale”), l’altra ne è priva. Tale PEC, pertanto, non indicando in alcuna parte a chi fosse diretta, non può essere presa in considerazione ai fini voluti dalla difesa della società reclamata sembrando, piuttosto, plausibile la spiegazione fornita dalla Procura, ovvero che siano state inviate due PEC al Sig. D’Auria di cui, essendo la prima - di pochi minuti precedente - priva dell’indicazione del destinatario, ne sarebbe stato ripetuto l’invio una seconda volta, in forma completa, subito dopo.

La tesi della difesa dei reclamati, inoltre, non è coerente con lo stesso indirizzo indicato nella nota di comunicazione della conclusione delle indagini - che riporta l’indirizzo della sede della società oltre all’indirizzo PEC della società stessa (quest’ultima non risultante agli atti) - ma che, in ogni caso, non indica l’indirizzo PEC dell’Avv Fiorillo.

Resta ferma, pertanto, la notifica validamente effettuata presso la sede della società in data 23 agosto 2021, come da avviso di ricezione in atti.

L’accoglimento del primo motivo di reclamo – con riferimento alla domanda formulata dalla Procura in via subordinata, questa Corte non potendo decidere nel merito ai sensi dell’art. 106, secondo comma, CGS - consente di considerare assorbite le ulteriori questioni attinenti alla legittimazione dei reclamati per difetto di procura, sulla base del criterio della ragione più liquida.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe, annulla la decisione impugnata e, per l'effetto, rinvia ai sensi dell'art. 106 C.G.S., al Giudice di primo grado per l'esame del merito.

 

L’ESTENSORE                                                             IL PRESIDENTE

Paola Palmieri                                                                 Mario Luigi Torsello   

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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