DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 252 del 25.11.2021 – Delibera – GARA DEL 30/10/2021: REAL TERRACINA C5 – ATLANTE GROSSETO
GARA DEL 30/10/2021: REAL TERRACINA C5 – ATLANTE GROSSETO
Reclamo proposto dalla Società: Atlante Grosseto
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ATLANTE GROSSETO avverso l’esito della gara in oggetto osserva: In merito al gravame presentato dalla soc. Atlante Grosseto, rileva preliminarmente che dopo la corretta notifica del preannuncio di reclamo, il ricorso contenente le motivazioni a sostegno della doglianza non è stato depositato nei termini prescritti dall'art.67 comma 2 del CGS.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva di cui al C.U. 173 del 04 novembre 2021 decide: a) di respingere il reclamo dichiarandolo inammissibile, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: REAL TERRACINA C5 P.E P. - ATLANTE GROSSETO 8 - 3 b) la tassa di reclamo viene addebitata.