DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 326 del 09.12.2021 – Delibera – GARA DEL 23/10/2021: SPORTING SALA CONSILINA – CLN CUS MOLISE
GARA DEL 23/10/2021: SPORTING SALA CONSILINA – CLN CUS MOLISE Reclamo proposto dalla Società: CLN CUS MOLISE
Il Giudice Sportivo;
esaminato il reclamo proposto dalla Società CLN CUS MOLISE avverso l’esito della gara in oggetto osserva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta Sporting Sala Consilina sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatori formati non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2021 per le gare del campionato di Serie A2. Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici e dall’esame della distinta dei calciatori presentata all'arbitro dalla società convenuta, i formati risultano essere solamente n.6 (sei), dei quali uno solo nato successivamente al 01 gennaio 2001, inferiori quindi al numero minimo previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie A2 (almeno sette calciatori formati di cui due nati successivamente al 01/01/2001) . Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 133 del 27/10/2021 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla SPORTING SALA CONSILINA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.