C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 11/10/2018 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. COLLARMELE AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 300,00 E SQUALIFICA DEL CALCIATORE PARISSE MANUEL PER TRE GIORNATE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLLARMELE / MARRUVIUM, DISPUTATA IL 23.9.18 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE ”A” (C.U. n° 17 DEL 27.9.18 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

APPELLO DELLA A.S.D. COLLARMELE AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 300,00 E SQUALIFICA DEL CALCIATORE PARISSE MANUEL PER TRE GIORNATE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLLARMELE / MARRUVIUM, DISPUTATA IL 23.9.18 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE ”A” (C.U. n° 17 DEL 27.9.18 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

          Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Collarmele ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni:

 “ ….. -esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che:

- al minuto 12 del secondo tempo il Sig. Fieramosca Enzo, calciatore della Soc. Marruvium, veniva espulso per somma di ammonizioni;

- al minuto 27º del secondo tempo il Sig. Parisse Manuel, calciatore della Soc. Collarmele, veniva espulso per aver colpito violentemente un avversario durante un'azione di gioco;

- subito dopo, il Sig. Baldassarra Bruno, calciatore della Soc. Marruvium colpiva il predetto Parisse Manuel con calci e pugni, provocando la reazione dei giocatori avversari e scatenando una violenta rissa alla quale partecipavano giocatori di entrambe le squadre, compresi gli appartenenti alle rispettive panchine;

- tra i soggetti coinvolti della colluttazione l'arbitro poteva riconoscere per il Marruvium il massaggiatore Sig. Cianfaglione Marcello e il calciatore Sig. Liberale David, per il Collarmele i calciatori Sig. Villanucci Mario e Sig. Parisse Manuel;

- l'arbitro non riusciva a riportare alla calma i calciatori protagonisti della rissa, che continuavano a colpirsi con calci e pugni, cosicché, ritenendo che fossero venute meno le condizioni ambientali per proseguire l'incontro, decideva di sospendere definitivamente la gara al minuto 31º del secondo tempo sul risultato di 2 a 1 a favore del Collarmele;

- Considerato che: - la sospensione della gara è da addebitarsi alla responsabilità dei calciatori di entrambe le squadre, che con il loro comportamento hanno determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie per consentire all'arbitro di portare a termine l'incontro;

- i comportamenti antisportivi dei calciatori Parisse Manuel del Collarmele e Baldassarra Bruno del Marruvium sono risultati determinanti per gli sviluppi successivi;

-Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 17, comma 2, 18 e19 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

DELIBERA

1) di infliggere ad entrambe le Società Collarmele e Marruvium la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3;

2) di infliggere ad entrambe le predette Società la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00;

3) di inibire il Sig. Cianfaglione Marcello, massaggiatore della Soc. Marruvium, fino al 24/10/2018;

4) di squalificare i seguenti giocatori del Collarmele:

Sig. Parisse Manuel per 3 gare effettive;

Sig. Villanucci Mario per 2 gare effettive;…………”

La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Ha dedotto l’appellante che il calciatore Parisse, giustamente espulso per un fallo di gioco, non aveva assolutamente generato la rissa, così come gli altri suoi compagni di squadra, che si erano limitati a resistere alla violenza degli avversari e, in particolare, del n° 13 Baldassarra Bruno, vero responsabile dell’accaduto, così come riportato dal referto arbitrale. Inoltre il direttore di gara aveva ritenuto opportuno sospendere l’incontro, senza considerare che, nel frattempo, avrebbe potuto riprenderlo grazie al fattivo intervento di propri dirigenti. Ha concluso, quindi, per la ripetizione della gara e l’annullamento della squalifica e dell’ammenda.

          Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

          Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato e, segnatamente, dal rapporto di gara, che le circostanze evidenziate dalla società appellante non trovano riscontro alcuno, mentre risulta pacifico che la rissa vedeva coinvolti tutti i giocatori presenti sul terreno di gioco, compresi gli occupanti delle panchine. Il direttore di gara ha precisato, inoltre, che l’espulsione del Baldassarra non aveva sortito l’effetto sperato, tenuto conto che la rissa era continuata e che, peraltro, i calciatori della società Collarmele, che in un primo momento tentavano solo di difendersi, erano poi passati all’offensiva in modo oltremodo violento. Ne segue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, anche con riferimento alla squalifica e all’ammenda in quanto provvedimenti congrui ed adeguati agli addebiti contestati.

          Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

 

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