C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 15/11/2018 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. PIZZOLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE ERA STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA PIZZOLI / VIRTUS PRATOLA CALCIO, NON DISPUTATA IL 7.10.18 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONA “A” (C.U. n° 21 DEL 18.10.18 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

APPELLO DELLA A.S.D. PIZZOLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. CON LA QUALE ERA STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA PIZZOLI / VIRTUS PRATOLA CALCIO, NON DISPUTATA IL 7.10.18 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA – GIRONA “A” (C.U. n° 21 DEL 18.10.18 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pizzoli ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni:

 “ …. -  La A.S.D. Virtus Pratola Calcio ha presentato tempestivo reclamo con il quale ha chiesto disporsi il recupero ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. (causa di forza maggiore) della gara indicata in epigrafe, non disputatasi perché la medesima Società non si è presentata in campo.

- Deduce in particolare la Società reclamante che la mancata partecipazione all'incontro è stata determinata dall'impossibilità di raggiungere la località dove era previsto l'incontro a causa di un guasto tecnico del veicolo che trasportava i giocatori, allegando copia del rapporto di intervento del soccorso stradale che ha disposto il traino del mezzo.

- Visto l'art. 55 delle N.O.I.F., a mente del quale " 1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. - 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’appello territoriale in seconda e ultima istanza."

- Nel caso in esame, è plausibile che il guasto accorso all'autoveicolo sul quale erano trasportati i calciatori, dimostrabile dalla documentazione allegata al reclamo, abbia impedito alla Società Virtus Pratola Calcio di partecipare all'incontro, potendo essere considerato una causa di forza maggiore nel senso indicato dalle norme federali, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che va identificato in una situazione in forza della quale non era oggettivamente possibile agire diversamente, anche in riferimento alla tempistica in cui l'evento si è verificato (prossimità alla gara).

Per questi motivi, il ricorso può essere accolto.

- Visti gli artt. 17 e 33 del C.G.S., in applicazione dell'art. 55 delle N.O.I.F.,

delibera

 di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di disporre la ripetizione della gara, demandando alla Segreteria del C.R.A. i successivi adempimenti …. “.

La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Ha dedotto l’appellante la erroneità della decisione del primo giudice per non essersi verificato, nella fattispecie, un caso di forza maggiore di cui all’art. 55 N.O.I.F., ritenendo sussistere un oggettivo impedimento che non avrebbe consentito alla società Virtus Pratola Calcio di giungere nel luogo di disputa della gara nei tempi utili previsti dal regolamento. Ha, pertanto, concluso per l’accoglimento del reclamo e per l’applicazione della sanzione della perdita della gara in danno della stessa società Virtus Pratola Calcio.

Osserva la Corte che l’appello è fondato e merita accoglimento.

Risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato che l’impedimento a raggiungere il luogo di disputa della gara è stato ritenuto motivato dal primo giudice sulla base del solo documento proveniente da una autofficina privata di Sulmona, nel quale, peraltro, non è descritto il guasto che sarebbe occorso al mezzo che avrebbe dovuto trasportare otto calciatori a Pizzoli (AQ). Non vi sono, peraltro, ulteriori documenti che attestino con appagante certezza quando si sarebbe verificato il danno, sia i motivi che lo avrebbero causato. Resta, peraltro, il fatto che la società Virtus Pratola avrebbe dovuto prevedere un accadimento di tal fatta e, in forza della normale diligenza che incombe anche su ciascun tesserato, avrebbe dovuto organizzare un trasporto alternativo pure, eventualmente, con auto private ovvero disporre la partenza con congruo anticipo.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

 

DELIBERA

 

di accogliere l’appello proposto dalla società A.S.D. Pizzoli e, per l’effetto, di infliggere alla società Virtus Pratola Calcio la sanzione della perdita della gara per 0 – 3, oltre ad un punto di penalizzazione in classifica ed all’ammenda di € 150,00 per la prima rinuncia.

Dispone accreditarsi la tassa di appello, ove addebitata.

 

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