C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 17/01/2019 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. CAPRARA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI MARTILE RICCARDO FINO AL 31.5.2021 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE, COME PREVISTE DALL’ART.16, COMMA 4BIS, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NEL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DELLA F.I.G.C. CON C.U. N. 256/A DEL 27.01.2016 ; E AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 200,00) IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. CAPRARA CALCIO / REAL CASTELNUOVO DISPUTATA IL 18.11.18 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. n° 28 DEL 22.11.18 – C.R.A.).

APPELLO DELLA A.S.D. CAPRARA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI MARTILE RICCARDO FINO AL 31.5.2021 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE, COME PREVISTE DALL'ART.16, COMMA 4BIS, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NEL TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DELLA F.I.G.C. CON C.U. N. 256/A DEL 27.01.2016 ; E AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 200,00) IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. CAPRARA CALCIO / REAL CASTELNUOVO DISPUTATA IL 18.11.18 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “C” (C.U. n° 28 DEL 22.11.18 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Caprara Calcio ha impugnato e chiesto l’annullamento ovvero, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni di cui in epigrafe, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni:

AMMENDA Euro 200,00 CAPRARA CALCIO

Per gravi intemperanze di un proprio calciatore (capitano) nei confronti dell'arbitro;

SQUALIFICA FINO AL 30/ 5/2021

DI MARTILE RICCARDO

(CAPRARA CALCIO)

 

 

 

Perché, capitano della propria squadra, rivolgeva frasi minacciose al direttore di gara e metteva in atto una condotta gravemente antisportiva mettendogli le mani sul collo, senza conseguenze. Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, toglieva con uno schiaffo il fischietto dalla bocca dell'arbitro e gli strappava dalle mani il taccuino, lanciandolo a terra.

Si dispone che detta sanzione vada considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative, come previste dall'art.16, comma 4bis, del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con C.U. n. 256/A del 27.01.2016 “.

Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’erroneità della decisione del primo Giudice in quanto il proprio tesserato non sarebbe venuto a contatto in alcun modo con il direttore di gara, mentre si sarebbe reso responsabile del fatto altro calciatore.

Osserva la Corte che l’appello non è fondato e non merita accoglimento.

L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando che il Di Martile, che nell’occasione rivestiva la carica di capitano e che, pertanto, era più facilmente identificabile, si è reso responsabile dei comportamenti contestati.

Non può, pertanto, trovare accoglimento la tesi della società appellante secondo la quale alcune responsabilità sarebbero da addebitare a calciatore diverso dal Di Martile, che, nell’occasione, vestiva la maglia n. 17 e che, guarda caso, ha un’età anagrafica notevolmente superiore al Di Martile, avendo superato i trent’anni e, come tale, facilmente “sacrificabile”.

La decisione del primo Giudice deve essere confermata anche per quanto concerne la sanzione pecuniaria, avendo ammesso la stessa società appellante che si erano verificati comportamenti “non consoni alle circostanze”

Per questi motivi, la Corte,

DELIBERA

 

di respingere l’appello confermando integralmente la decisione impugnata. Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

 

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