C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 24/01/2019 – Delibera – APPELLO DEL CALCIATORE CRESCIA EMILIANO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S. CASTELLI) AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE CALCIO – A.S. CASTELLI, DISPUTATA IL 12.1.19 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 32, DEL 17.1.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

APPELLO DEL CALCIATORE CRESCIA EMILIANO (TESSERATO PER LA SOCIETA’ A.S. CASTELLI) AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA COLONNELLESE CALCIO – A.S. CASTELLI, DISPUTATA IL 12.1.19 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 32, DEL 17.1.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO).

          Con appello ritualmente proposto, il calciatore ha impugnato e chiesto l’annullamento o, in subordine, la riduzione della squalifica sopra specificata, adottata dal G.S. per comportamento offensivo, antisportivo e scurrile – reiterato – nei confronti del direttore di gara.

          Ha dedotto l’appellante l’ingiustizia della sanzione per non avere mai pronunciato frasi offensive o scurrili nei riguardi dell’arbitro e per non avere comunque posto in essere comportamenti offensivi o antisportivi.

Osserva la Corte che l’appello deve essere rigettato, in quanto dal referto di gara risulta chiaramente che l’appellante si è reso responsabile dei comportamenti a lui ascritti, in particolare perché, a seguito dell’espulsione, entrava nel terreno di gioco scagliandosi verso il direttore di gara e non riuscendo nell’intento solo grazie alla fattiva collaborazione dei dirigenti della sua squadra che intervenivano per bloccarlo. Dichiarava, inoltre, di non volere abbandonare il terreno di gioco.

Va, pertanto, confermata la decisione adottata dal primo giudice in quanto la sanzione adottata appare congrua ed adeguata anche in considerazione della reiterazione dei comportamenti.

          Per questi motivi, la Corte,

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

 

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