C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 31/01/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D CASEMOLINO CALCIO E DEL CALCIATORE MARRANCONE LORENZO AVVERSO LA SQUALIFICA DI QUEST’ULTIMO PER ANNI CINQUE,CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RUOLI DELLA F.I.G.C. CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE COME PREVISTE DALL’ART.16 ,COMMA 4 BIS DEL CGS , INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA U.S.D USAC CORROPOLI – A.S.D. CASEMOLINO CALCIO, DISPUTATA IL 28.10.18 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n° 24 DEL 31.10.2018 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D CASEMOLINO CALCIO E DEL CALCIATORE MARRANCONE LORENZO AVVERSO LA SQUALIFICA DI QUEST’ULTIMO PER ANNI CINQUE,CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RUOLI DELLA F.I.G.C. CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE COME PREVISTE DALL’ART.16 ,COMMA 4 BIS DEL CGS , INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA U.S.D USAC CORROPOLI – A.S.D. CASEMOLINO CALCIO, DISPUTATA IL 28.10.18 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n° 24 DEL 31.10.2018 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

          Con appello ritualmente proposto, gli appellanti hanno impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. con le seguenti motivazioni: “-  Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue:

- al minuto 39 del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Casemolino Sig. MARRANCONE Lorenzo veniva espulso per utilizzo di espressione blasfema e per condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara. Lo stesso dopo il provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro ingiurie e minacce e si rifiutava inizialmente di recarsi all'interno dello spogliatoio, facendovi rientro soltanto dopo l'intervento del capitano della propria squadra;

 - al minuto 49 del secondo tempo, il giocatore della A.S.D. Casemolino Sig. HOXHALLI Redi veniva espulso per doppia ammonizione;

- a fine gara si scatenava un tafferuglio senza conseguenze tra i giocatori di entrambe le squadre, in occasione del quale il calciatore del Casemolino Sig. MARRANCONE Lorenzo, in precedenza espulso, si avvicinava all'arbitro e lo colpiva con un pugno al volto, rivolgendogli anche frasi ingiuriose; - in conseguenza del colpo subito, l'arbitro si dirigeva verso il centro del campo e si accasciava al suolo, nel mentre l'allenatore della squadra ospite Sig. D'ANGELO Gianluca, anziché prestare soccorso al malcapitato, assumeva un comportamento gravemente antisportivo sminuendo l'accaduto;

- dopo essere stato accompagnato all'interno degli spogliatoi dall'osservatore arbitrale e da un Carabiniere Forestale ivi presenti,lo stesso veniva nuovamente avvicinato dal calciatore MARRANCONE Lorenzo che, con fare intimidatorio, lo minacciava;

- successivamente, l'arbitro si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio per gli accertamenti del caso, come da referto medico allegato al rapporto di gara.

Considerato che:

- il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014;

- nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica...che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. n. 161/CGF del 10.01.2014; Corte Giust. Fed., in C.U. n. 153/CGF del 18.01.2011; C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n. 056/CSA del 22.12.2016; C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n. 114/CSA del 11.04.2017).

- Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi...".

- Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva,

DELIBERA

1) di squalificare il giocatore del Casemolino Sig. MARRANCONE Lorenzo per 5 anni, disponendo la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell'art. 19, comma 3, C.G.S.. Con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16, comma 4bis, del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con C.U. n. 256/A del 27.01.2016 ….. omissis …. ”.

 

          Hanno dedotto gli appellanti e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione in considerazione del fatto che il Marrancone si era reso responsabile di espressioni blasfeme e frasi ingiuriose nei confronti del’arbitro, ma si era limitato ad apporre la mano sul mento dello stesso in segno di protesta, senza violenza e senza conseguenze.

          L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti.

          Osserva la Corte che la sanzione inflitta deve essere ridotta sul presupposto che le lesioni subite dal direttore di gara non hanno avuto particolari conseguenze se è vero, come è vero, che dall’allegato certificato medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di S. Omero, si evince, all’esame obiettivo, che lo stesso direttore di gara presentava: “un lieve edema nella regione mentoniera asn” e che gli stessi sanitari del Pronto Soccorso, dopo aver prescritto “applicazione locale di ghiaccio con analgesico al bisogno”, hanno concluso con una prognosi di giorni sette. Ciò dimostra che l’azione violenta del calciatore non è stata di particolare gravità, come, appunto, si ricava da una attenta lettura del suddetto certificato. Ritiene, pertanto, la Corte, che, tenuto conto di quanto previsto dalla nuova normativa di cui al C.U. n° 174 della LND del 7/12/2018 e delle modifiche apportate all’art. 19 C.G.S.(C. U. n° 19/A della FIGC del 7/12/2018) , la sanzione vada comunque graduata in ragione della gravità del comportamento e della natura delle conseguenze subite dall’arbitro.

          Per questi motivi, la Corte,

 

DELIBERA

 

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Marrancone Lorenzo al 31.8.2021, confermando l’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 , comma 4 bis , del CGS – CU N° 256 della FIGC del 27/1/16, disponendo accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it