C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 07/02/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASOLI C5 AVVERSO L’INIBIZIONE DEL SIG. LARCINESE ROBERTO FINO AL 30.6.2021 , INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI C5 – FUTSAL LANCIANO, DISPUTATA IL 24.11.18 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5,SERIE “C/2” (C.U. n°29 DEL 29.11.18 –COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASOLI C5 AVVERSO L’INIBIZIONE DEL SIG. LARCINESE ROBERTO FINO AL 30.6.2021 , INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASOLI C5 – FUTSAL LANCIANO, DISPUTATA IL 24.11.18 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5,SERIE “C/2” (C.U. n°29 DEL 29.11.18 –COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società appellante ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. con le seguenti motivazioni: “- Esaminati il referto arbitrale ed il supplemento di rapporto, nei quali si riferisce quanto segue:
-al minuto 5 del secondo tempo, il giocatore della Casoli C5 sig. Danilo VENDITTI veniva espulso per doppia ammonizione;
- al minuto 15 del secondo tempo, il giocatore della Casoli C5 sig. Americo IANIERI veniva espulso per aver rivolto frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro;
- al minuto 21 del secondo tempo, il giocatore della Casoli C5 sig. Luca CAPUZZI veniva espulso per doppia ammonizione;
-dopo tale decisione, tra le proteste dei componenti della panchina della squadra locale, una persona non inserita in distinta, ma dall'arbitro riconosciuta nel Presidente del Casoli C5 Sig. Roberto LARCINESE, entrava sul terreno di gioco e dopo aver rivolto pesanti ingiurie al direttore di gara, di sesso femminile, la attingeva sul braccio sinistro con un forte colpo a mano aperta, facendo cadere a terra il fischietto e procurandole dolore;
-in conseguenza del colpo subito, l'arbitro riteneva essere venute meno le condizioni fisiche ed ambientali per proseguire la direzione del'incontro in piena autonomia di giudizio e decideva di sospendere definitivamente la gara, che in quel momento si trovava sul risultato di 3 a 5 a favore della squadra ospite;
-al rientro negli spogliatoi, il Dirigente accompagnatore del Casoli C5 Sig. Giuseppe CONICELLA, che in precedenza non aveva supportato l'arbitro nel tentativo di allontanare l'aggressore, assumeva nei suoi confronti un comportamento irriguardoso ad antisportivo;
-successivamente, il direttore di gara si recava presso il pronto soccorso del vicino nosocomio, dove gli venivano riscontrate lesioni documentate nei referti medici allegati al rapporto di gara.
Considerato che: -il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, rivolta oltretutto nei confronti di un arbitro di sesso femminile, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014; -nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui " (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. n. 161/CGF del 10.01.2014; Corte Giust. Fed., in C.U. n. 153/CGF del 18.01.2011; C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n. 056/CSA del 22.12.2016; C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n. 114/CSA del 11.04.2017).
- Tenuto conto che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del Presidente della A.S.D. Casoli C5.
- Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..".
- Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt.17, comma 2, 18 e 19 del Codice di Giustizia Sportiva,
DELIBERA
1) di infliggere alla A.S.D. Casoli C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Casoli C5 / Futsal Lanciano: 0 a 6.
2) di infliggere alla stessa Società Casoli C5 la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00 a titolo di responsabilità oggettiva.
3) di inibire il Presidente del Casoli C5 sig. Roberto LARCINESE fino al 30.06.2021.
Con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16, comma 4bis, del Codice di Giustizia Sportiva, nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. con C.U. n. 256/A del 27.01.2016”.
Ha dedotto e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione in considerazione del fatto che il Larcinese si era limitato a protestare colpendo senza violenza la mano del direttore di gara.
Osserva la Corte che, giusta la previsione di cui all’art. 19 C.G.S., che prevede la sanzione minima dell’inibizione di anni due per i dirigenti, i soci e i non soci che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 dell’art. 11 bis C.G.S., la sanzione inflitta al Larcinese può essere ridotta nella misura minima in considerazione del fatto che le lesioni subite dall’arbitro della gara, non hanno avuto particolari conseguenze se è vero, come è vero, che il referto medico rilasciato dal P.O. dell’Ospedale di Pescara riferisce della presenza di una piccola ecchimosi al braccio sinistro e di una contrattura del muscolo trapezio, con prognosi di cinque giorni e con terapia consigliata di applicazione di ghiaccio locale.
Per questi motivi, la Corte,
DELIBERA
di ridurre l’inibizione inflitta al sig. Larcinese Roberto al 29.11.2020 con conferma della sanzione amministrativa. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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