C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 14/02/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D BARREA, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE LE E’ STATA INFLITTA LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA A.S.D. BARREA / A.S.D. REAL CARSOLI, DISPUTATA IL 20.1.19 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n°40 DEL 31.1.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D BARREA, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE LE E’ STATA INFLITTA LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA A.S.D. BARREA / A.S.D. REAL CARSOLI, DISPUTATA IL 20.1.19 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n°40 DEL 31.1.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

          Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d Barrea ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe con il quale il G.S. ha accolto il reclamo proposto dalla società A.S.D. Real Carsoli, con la seguente motivazione: “- Visto il reclamo della A.S.D. Real Carsoli, presentato tempestivamente, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 2 a 1, in quanto la A.S.D. Barrea avrebbe effettuato una sostituzione non consentita dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Riferisce, in particolare, la Società reclamante che "nel corso del secondo tempo il Sig. CERA Luca portiere dell'ASD Barrea veniva espulso per proteste dal direttore di gara, il suo posto veniva preso proprio dal Sig. IANNUCCI Antonio che avendo iniziato la gara come assistente di parte non può nella stessa gara partecipare al giuoco come calciatore".

- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

- Esaminati il rapporto arbitrale e il successivo supplemento, richiesto da questo G.S. a maggior chiarimento dei fatti, dai quali è emerso che effettivamente la Società Barrea al minuto 54º del secondo tempo ha provveduto ad effettuare una sostituzione facendo subentrare il calciatore IANNUCCI Antonio, secondo portiere sino a quel momento impiegato nel ruolo di assistente di parte, per prendere il posto del portiere titolare in precedenza espulso (Sig. CERA Luca).

- Accertato, per quanto sopra, che il ricorso è fondato poiché la Società Barrea ha disatteso la regola 6 del Regolamento del Gioco del Calcio (Decisioni Ufficiali FIGC), in base alla quale "Un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore".

- Visti gli artt. 17 e 33 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 38 del 24.01.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati;

Delibera

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. Barrea la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della A.S.D. Real Carsoli;

2) di accreditare la tassa di reclamo”.

 

          Ha dedotto l’appellante l’inammissibilità del reclamo in primo grado, per il mancato invio della copia dello stesso presso la sede legale della società Barrea e, nel merito, la violazione di legge di cui agli artt. 17 e 33 C.G.S. e 6 del regolamento del Gioco del Calcio. Ha, pertanto, concluso per l’inammissibilità del reclamo e per l’annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, per la ripetizione della gara.

          La società controinteressata, non ha fatto pervenire controdeduzioni.

          Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

Quanto all’eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo in primo grado, va rilevato che la notifica dello stesso appare regolarmente effettuata laddove si consideri che è stata inviata con raccomanda r.r. all’indirizzo di Barrea in Via Sarentina n. 114 c/o Scarnecchia Antonio, che altri non è se non il Presidente e Legale Rappresentante della società Barrea. Ciò equivale a dire che lo stesso è venuto in legittima conoscenza del contenuto del reclamo proposto dalla società Carsoli e che, quindi, l’atto ha raggiunto il suo scopo tanto che lo stesso Scarnecchia, nella qualità indicata, ha anche proposto il gravame di cui alla presente procedura.

          Per quanto concerne il merito dell’appello, questa Corte, in aderenza a quanto già deciso in un caso analogo con C.U. n° 29 del 23.12.2015, osserva che la Regola n° 6 punto 2 del regolamento del gioco del calcio (norma, peraltro, integralmente trasfusa nell’art 63 comma 3 delle N.O.I.F.) prevede, allorché si parla degli assistenti di parte, che un calciatore che svolga le funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al gioco come calciatore (tale disposizione non si applica per l’attività ricreativa e per le gare del settore giovanile e scolastico).

          Tale norma spiega i suoi effetti anche se non prevede la relativa sanzione in caso di sua violazione. Non vi è dubbio, però, che l’eventuale detta violazione porti alla conseguenza che il calciatore utilizzato quale assistente di parte, non abbia titolo per prendere parte alla gara e che rientri, quindi, nella fattispecie prevista dall’art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., la quale pone come sanzione la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società che lo abbia utilizzato, come nel caso in esame.

          A supportare la fondatezza di tale interpretazione, non appare priva di significato la circostanza che, come detto, la disposizione di cui alla regola n°6 punto 2, non si applica alle gare per l’attività ricreativa e del settore giovanile e scolastico.

Da ciò consegue che la decisione del primo giudice debba essere confermata.

          Per questi motivi, la Corte,

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello e di addebitare la relativa tassa.

 

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