C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 46 del 21/02/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTLAND F.C. CELANO AVVERSO LE SQUALIFICHE PER QUATTRO GIORNATE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI TACCONE MATTEO E TACCONE SIMONE IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTLAND CELANO – SAN GREGORIO, DISPUTATA IL 3.2.19 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 42, DEL 7.2.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTLAND F.C. CELANO AVVERSO LE SQUALIFICHE PER QUATTRO GIORNATE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI TACCONE MATTEO E TACCONE SIMONE IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTLAND CELANO – SAN GREGORIO, DISPUTATA IL 3.2.19 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. n° 42, DEL 7.2.19 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

Con appello ritualmente proposto, la società Sportland F.C. Celano ha impugnato e chiesto la riduzione delle squalifiche sopra specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: “(Taccone Matteo) Perché, posizionato in panchina, a seguito di decisione arbitrale, assumeva un comportamento antisportivo, rivolgendo offese e gravi minacce alla terna arbitrale. Rapporto A e A.A.”; “(Taccone Simone) Perché rivolgeva offese e gravi minacce alla Terna Arbitrale. Rapporto A e A.A.”

Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione per un presunto comportamento grave e minaccioso, pur riconoscendo che i propri tesserati avevano protestato nei confronti della terna arbitrale.

Osserva la Corte che l’appello deve essere rigettato, in quanto dal referto di gara, risulta chiaramente che il comportamento contestato, peraltro non negato dalla società che non ha fornito alcuna versione alternativa, è consistito proprio in gravi e reiterate minacce. Tale gravità non consente, pertanto, a questa Corte di ridurre le sanzioni adottate dal primo giudice la cui decisione deve essere confermata apparendo le sanzioni stesse congrue ed adeguate al comportamento tenuti dai calciatori.

Per questi motivi, la Corte,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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