C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 07/03/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. SQUALI PESCARA SUD AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (OMOLOGAZIONE RISULTATO; SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI AL CALCIATORE D’AVANZO PELLEGRINO E SQUALIFICHE PER UN TURNO CIASCUNO AI CALCIATORI FELEPPA MARCO E LEONZIO GIANLUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE DEL TIRINO / SQUALI PESCARA SUD DISPUTATA IL 23.12.18 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n° 24 del 3.1.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.P.D. SQUALI PESCARA SUD AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (OMOLOGAZIONE RISULTATO; SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI AL CALCIATORE D’AVANZO PELLEGRINO E SQUALIFICHE PER UN TURNO CIASCUNO AI CALCIATORI FELEPPA MARCO E LEONZIO GIANLUCA) IN RELAZIONE ALLA GARA VALLE DEL TIRINO / SQUALI PESCARA SUD DISPUTATA IL 23.12.18 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n° 24 del 3.1.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

          Con appello ritualmente proposto, la società A.P.D. Squali Pescara Sud ha impugnato la squalifica per quattro turni del calciatore D’Avanzo Pellegrino per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario e quelle dei calciatori Feleppa Marco e Leonzio Gianluca per un turno, nonché l’esito della gara di cui in epigrafe, terminata con il punteggio di 2 – 1, sul presupposto che l’arbitro al 40° del primo tempo e sul risultato di 0 – 1, a seguito di un’aggressione al proprio calciatore D’Avanzo Pellegrino ad opera degli avversari, non riuscendo a riportare la calma e ritenendo non più sussistenti i presupposti per continuare, emetteva il triplice fischio decretando la fine dell’incontro salvo, poi, riprendere l’incontro e portarlo a termine. L’ammissione dell’arbitro di avere effettuato il triplice fischio “per far calmare gli animi”, come si evince da un fonoregistrazione sottoposta all’esame della Corte comporta, secondo l’appellante, l’illegittimità di tutte le fasi di gioco svoltesi dopo il triplice fischio e, quindi, sia del risultato finale, sia delle sanzioni disciplinari.

          La stessa società, comparsa dinanzi a questa Corte, ha insistito per la versione dei fatti descritta nel gravame concludendo per l’annullamento dell’omologazione del risultato finale in quanto il pareggio ed il vantaggio della Valle del Tirino sono stati conseguiti durante una fase illegittima ed invalida del gioco e, quindi, per la rideterminazione della classifica ovvero, in subordine, per la ripetizione della gara e, in ogni caso, per l’annullamento di tutte le squalifiche dei calciatori per il medesimo motivo di appello.

          L’Arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato la circostanza di avere emesso il triplice fischio ma solo per sospendere momentaneamente l’incontro e non per porvi definitivamente termine. Ciò in quanto, dopo qualche minuto e alla presenza di un Carabiniere in divisa, la situazione era tornata alla normalità il che aveva consentito di riprendere il gioco regolarmente e non pro forma, come sostenuto dall’appellante.

          Osserva preliminarmente la Corte che l’appello avverso le squalifiche inflitte ai calciatori Feleppa Marco e Leonzio Gianluca è inammissibile ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S.

          Nel merito, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, non può ragionevolmente ritenersi che possa essere avvenuto quanto sostenuto dalla società, la cui versione dei fatti non può prevalere rispetto al rapporto arbitrale che costituisce, come è noto, fonte di prova privilegiata. Da ciò consegue che l’appello deve essere respinto,con conseguente conferma del risultato acquisito sul campo e delle sanzioni disciplinari.

          Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

 

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