C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 04/04/2019 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 50,00; SANZIONE EX C.U. n° 104/A DEL 2014; SQUALIFICA AL CALCIATORE MEZZANOTTE LUCA FINO AL 13.3.2020 E AL CALCIATORE ANTONIOLI OMAR PER QUATTRO TURNI; INIBIZIONE AL DIRIGENTE COSIMATI MARCO FINO ALL’8.4.2019) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CANTERA ADRIATICA PESCARA / ELICE, DISPUTATA IL 9.3.19 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 34 del 14.3.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CANTERA ADRIATICA PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 50,00; SANZIONE EX C.U. n° 104/A DEL 2014; SQUALIFICA AL CALCIATORE MEZZANOTTE LUCA FINO AL 13.3.2020 E AL CALCIATORE ANTONIOLI OMAR PER QUATTRO TURNI; INIBIZIONE AL DIRIGENTE COSIMATI MARCO FINO ALL’8.4.2019) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CANTERA ADRIATICA PESCARA / ELICE, DISPUTATA IL 9.3.19 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 34 del 14.3.19 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

          Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Cantera Adriatica Pescara ha impugnato e chiesto l’annullamento dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S., con le seguenti motivazioni: AMMENDA Euro 50,00: “Per responsabilità oggettiva, per il comportamento tenuto dai propri tifosi”;

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE AL CALCIATORE ANTONIOLI OMARPer condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell'ufficiale di gara concretizzata nel lancio a palombella dei propri parastinchi”.

INIBIZIONE AL DIRIGENTE COSIMATI MARCO FINO ALL’8.4.2019: “Per reiterata condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'ufficiale di gara (art. 19, comma 4 ter)”.

SANZIONE EX C.U. n° 104/A DEL 2014 E SQUALIFICA AL CALCIATORE MEZZANOTTE LUCA FINO AL 13.3.2020: “- letti il referto di gara e il supplemento di rapporto

 - rilevato che al 44’ minuto del 2 tempo  il Sig. MEZZANOTTE Luca n 12 della soc. Cantera Adriatica Pescara, a seguito dell'espulsione del suo compagno di squadra Di Tizio Dante, tentava di colpire con un violento pugno al volto l'ufficiale di gara, sfiorandolo al mento grazie al movimento a schivare di quest'ultimo. Inoltre lo stesso si rendeva colpevole di condotta ingiuriosa nei confronti del medesimo arbitro.

-che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta ex art 11bis, 1ºcomma. C.G.S. da parte di un tesserato, condotta, che rientra,tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014

- che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi...";

P.T.M.

infligge al Sig. Mezzanotte Luca, n 12 della soc. Cantera Adriatica Pescara, la sanzione di 1 anno di squalifica (fino al 13 marzo 2020) con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016”.

          Ha dedotto l’appellante l’infondatezza delle contestazioni che hanno dato origine alle sanzioni impugnate, considerato che il calciatore Mezzanotte aveva soltanto ingiuriato il direttore di gara, scansandolo con l’avambraccio all’altezza dell’addome e non cercando di colpirlo con un pugno, come riportato sul referto, mentre il calciatore Antonioli aveva gettato i parastinchi per aria in un gesto di stizza verso il proprio allenatore che lo aveva sostituito. Quanto, poi, all’ammenda, la società ne ha contestato il presupposto, tenuto conto che al campo Adriano Flacco di Pescara si succedono più partite nell’arco della stessa giornata e che le persone sugli spalti, ricondotte erroneamente dall’arbitro alla società Cantera Adriatica erano, in realtà, spettatori della partita precedente; tale fraintendimento aveva comportato anche l’espulsione del dirigente Cosimati. Ha, pertanto, concluso per l’annullamento delle sanzioni impugnate, ivi compresa la sanzione ex C.U. n° 104/A del 2014.

          Osserva preliminarmente la Corte che l’appello deve essere dichiarato inammissibile in ordine alle sanzioni dell’ammenda di € 50,00 e dell’inibizione inflitta al dirigente Cosimati Marco a norma dell’art. 45 comma III lett. b) e d) C.G.S..

          Per quanto concerne la sanzione inflitta al calciatore Antonioli Omar, la stessa può essere lievemente ridotta sul presupposto che la condotta contestata non appare di particolare gravità.

          In relazione, infine, alla squalifica inflitta al calciatore Mezzanotte Luca e alla conseguente sanzione amministrativa, la Corte ritiene che il provvedimento del primo giudice deve essere confermato sul presupposto che l’azione messa in atto dal Mezzanotte vada ad integrare la fattispecie prevista dall’articolo 11 bis comma primo del CGS essendo chiaramente diretta a produrre danni al direttore di gara, evento dallo stesso evitato solo grazie alla prontezza di riflessi che gli ha consentito di schivare il pugno.

          Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

 

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Antonioli Omar a tre giornate confermando nel resto le impugnate decisioni.

Dispone accreditarsi la tassa d’appello ove addebitata.

 

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