C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 11/04/2019 – Delibera – APPELLO DEL CALCIATORE DI COLA ANGELO (A.S.D. PATERNO) AVVERSO LA SQUALIFICA PER DIECI TURNI ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ANGIZIA LUCO – PATERNO, DISPUTATA L’11.3.19, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. n°36 DEL 14.3.19– DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

 

APPELLO DEL CALCIATORE DI COLA ANGELO (A.S.D. PATERNO) AVVERSO LA SQUALIFICA PER DIECI TURNI ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ANGIZIA LUCO – PATERNO, DISPUTATA L’11.3.19, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, GIRONE “A” (C.U. n°36 DEL 14.3.19– DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

          Con appello ritualmente proposto, il calciatore Di Cola Angelo, tesserato per la società A.S.D. Paterno, ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per essersi rivolto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria con una frase comportante offesa per motivi di razza (condotta sanzionata ai sensi art. 11 C.G.S.).

          Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione di non avere pronunciato la frase oggetto del presente procedimento, essendosi limitato ad esprimere soddisfazione per il fatto che l’avversario era stato espulso dal campo, ma senza rivolgergli frasi discriminatorie anche in considerazione del fatto che lo stesso, di origine marocchina, è di carnagione olivastra piuttosto che nera, cosicché non poteva rivolgersi allo stesso l’epiteto incriminato.

          L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato con assoluta certezza che, in realtà, il Di Cola ha proferito la frase ingiuriosa e razzista nei confronti del calciatore avversario di colore già riportata nel referto di gara.

Alla luce di tale precisazioni, questa Corte non può che confermare il provvedimento adottato dal primo Giudice, in quanto la sanzione inflitta è quella minima prevista dall’articolo sopra richiamato.

          Per questi motivi, la Corte

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.

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