F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 109/CSA pubblicata il 15 Dicembre 2021 – US Levico Terme
Decisione n. 109/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 092/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente (relatore)
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente
Carlo Bravi - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 092/CSA/2021-2022, proposto dalla US Levico Terme,per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1.12.2021, l’avv. Patrizio Leozappa;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 22.11.2021, la US Levico Terme ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021, con la quale è stata irrogata al calciatore Sinani Ismet la sanzione della squalifica per tre giornate effettive “Per avere colpito un calciatore avversario, a gioco fermo, facendolo cadere a terra”, in occasione della gara Levico Terme – Cattolica Calcio 1923 disputata il 14.11.2021 e valevole per il Campionato Serie D – Girone C.
La reclamante contesta che l’episodio sanzionato sia stato posto in essere dal proprio calciatore a gioco fermo e a palla lontana, come risulta dal referto arbitrale, essendosi trattato piuttosto di una situazione di gioco in imminente ripresa, nella quale entrambi i calciatori coinvolti entravano in contatto, cercando di prendere posizione su un rinvio dal fondo.
Lamenta la reclamante che una tale, non completa, né realistica, dinamica dei fatti risultante dal referto dell’arbitro, possa essere stata determinante nell’indurre il giudice sportivo a valutare come violenta, anziché gravemente antisportiva, la condotta del calciatore Sinani Ismet, il quale, sostanzialmente, si è limitato a cercare di allontanare da sé l’avversario, spingendolo al petto e provocandone in tal modo la caduta. La non particolare gravità dell’episodio risulta anche confermata da taluni articoli della stampa specializzata prodotti in giudizio dalla Levico Terme.
In ogni caso, il giudice sportivo ha omesso di considerare la circostanza attenuante, rappresentata dalla provocazione subita dal Sinani che, nell’episodio specifico e durante la partita, aveva subito insulti ad opera del calciatore avversario D’Angelo.
Conclude pertanto la reclamante chiedendo la riduzione, in via principale, ad una giornata e, in subordine, a due giornate effettive di gara della sanzione comminata al proprio calciatore.
Il reclamo è stato trattato nella riunione del 1.12.2021 e deciso come da dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della US Levico Terme è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
In primo luogo, la Corte osserva che, secondo il referto arbitrale, l’espulsione del calciatore Sinani è stata disposta perché egli “colpiva, a gioco fermo, un avversario, dopo essersi avvicinato a quest’ultimo con atteggiamento provocatorio ed aggressivo facendolo cadere a terra”.
È sulla scorta di tale referto ufficiale, dunque, che il giudice sportivo ha valutato la condotta del Sinani ed irrogato la sanzione della cui congruità la reclamante qui si duole.
Ciò nonostante, il reclamo si fonda e contesta, nei termini sopra esposti, la decisione del primo giudice, prospettando una dinamica alternativa dell’episodio in esame che il referto arbitrale, a ben vedere, con il suo preciso riferimento sia all’atteggiamento provocatorio ed aggressivo del Sinani, sia all’avvicinamento all’avversario, già si incarica di smentire in punto di fatto.
Per completezza, la Corte ha comunque ritenuto di sentire a chiarimenti l’arbitro dell’incontro, sig. Stefano Moretti, il quale ha confermato tanto la volontarietà del gesto del Sinani, quanto la innecessità di entrare in contatto con l’avversario, in linea con le risultanze del rapporto ufficiale, al quale, secondo l’ordinamento sportivo (art. 61, comma 1, C.G.S.), va attribuita piena efficacia probatoria.
Alla luce di quanto precede, tutte le esposte doglianze della reclamante si rivelano prive di pregio, ivi inclusa la richiesta di applicazione dell’attenuante della provocazione, atteso che, dei presunti insulti, nessun attendibile e circostanziato riscontro è stato allegato dalla Levico Terme.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce