F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 112/CSA pubblicata il 15 Dicembre 2021 –A.S.D. C5 Palmanova

Decisione n. 112/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 103/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Nicolò Schillaci - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 103/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. C5 Palmanova,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 210 del 17.11.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 1.12.2021, l’Avv. Nicolò Schillaci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 19.11.2021, la A.S.D. C5 Palmanova ha proposto appello avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha inflitto al calciatore Bozic Slavisa la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “espulso per somma di ammonizioni (proteste e comportamento non regolamentare) alla notifica del provvedimento rivolgeva frasi irriguardose e anziché recarsi negli spogliatoi sostava indebitamente sul terreno di gioco costringendo l’arbitro a ritardare la ripresa dell’incontro” .

Attraverso i motivi di doglianza la società ricorrente ha chiesto a questa Corte una revisione del provvedimento sanzionatorio. Tale richiesta è motivata dal fatto che le ragioni che avevano determinato la squalifica da parte del Giudice di prime cure al proprio calciatore sarebbero frutto di meri fraintendimenti.

La società ricorrente, infatti, ha sostenuto che le proteste e le ingiurie che il direttore di gara aveva refertato come indirizzate nei suoi confronti - e che quindi non ha ontologicamente contestato - sarebbero state rivolte dal Bozic ad altro calciatore avversario.

Per quanto concerne, invece, il comportamento antisportivo tenuto dallo stesso, la deducente ha rilevato che la lenta uscita dal terreno di gioco del Bozic, che ha causato la interruzione della gara per tre minuti, non è stata intenzionale o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, ma dovuta alla mancata conoscenza, da parte dello stesso calciatore, della corretta via d’uscita dal campo di gioco.

Nella riunione del 1° dicembre 2021, dopo aver sentito a chiarimenti il direttore di gara, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e va rigettato.

A giudizio di questa Corte, le deduzioni su cui si fonda il reclamo si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall’arbitro che l’art. 61, comma 1, C.G.S. non consente. Infatti, il direttore di gara, sentito telefonicamente per chiarimenti, descrive in modo dettagliato come il Bozic, al contrario della versione dei fatti fornita dalla società reclamante, dopo la notifica del cartellino rosso si sia posto innanzi allo stesso fronteggiandolo e, contestualmente, proferendo espressioni, sì da essere evidente che le stesse fossero rivolte all’arbitro ed abbiano quindi integrato l’atteggiamento irrispettoso e irriguardoso contestato e sanzionato dal giudice sportivo.

Quanto alle ulteriori condotte oggetto dell’incolpazione, risulta provato senza ombra di dubbio che il calciatore, dopo essere uscito dal terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi, vi rientrava tanto da non permettere la ripresa della gara che è rimasta sospesa per circa tre minuti. Solo il fattivo intervento dei suoi compagni di squadra e del dirigente ha consentito l’allontanamento definitivo del Bozic, permettendo, in tal modo, la ripresa della partita.

Per tali motivi, la sanzione inflitta deve ritenersi congrua.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Nicolò Schillaci                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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