F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 70/TFN – SD del 14 Dicembre 2021 (motivazioni) – Deferimento n. 3375/162 pf21-22/GC/gb del 15 novembre 2021 nei confronti del sig. Mirco Rossetti – Reg. Prot. 60/TFN-SD
Decisione/0070/TFNSD-2021-2022
Registro procedimenti n. 0060/TFNSD/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Pierpaolo Grasso – Presidente;
Valentino Fedeli – Componente;
Gaia Golia – Componente;
Fabio Micali – Componente (Relatore);
Laura Vasselli – Componente;
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 6 dicembre 2021, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.3375/162 pf21-22/GC/gb del 15 novembre 2021 nei confronti del sig. Mirco Rossetti,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con provvedimento del 15.11.2021, deferiva a questo Tribunale:
Il Sig. Mirco Rossetti, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD Arzignano C5, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS per aver, nel commentare la decisione assunta dagli organi di giustizia sportiva in merito al c.d. “caso Siqueira” (calciatore tesserato per la società L84 che a dire della società ASD Arzignano C5 sarebbe stato schierato in campo in posizione asseritamente irregolare nel corso della gara di campionato di serie A-2 L84 - Arzignano disputata in data 24.04.21 e terminata con il punteggio di 1-0 con conseguente promozione della L84 in A-1 proprio a discapito della società vicentina) recato offesa al prestigio e al decoro propri della Divisione Calcio a 5 intesa come istituzione federale e, per l’effetto, più in generale anche a quelli propri dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l’organigramma di governo e rappresentanza mediante le seguenti frasi ed espressioni quali proferite facendo utilizzo del social network “Facebook” sul quale veniva postato su di un profilo dal nickname Jesse Jame ad esso direttamente riconducibile: “Divisione c/5 formata da Mafiosi e amici di merende…..!!!!! Che tristezza per questo sport”. “Divisione di mafiosi e senza vergogna. Basta essere amici di merende e tutto è possibile!!!!! Bello spot per questo povero sport”.
La fase istruttoria
In data 30 settembre 2021 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 162 pf21-22 avente ad oggetto “Dichiarazioni rese tramite il social network Facebook da un profilo presumibilmente riconducibile al Vice Presidente della società ASD Arzignano C5 a danno della Divisione Calcio A5”.
I fatti traevano origine dalla gara di campionato di serie A-2 L84 - Arzignano, disputatasi in data 24.4.2021 e terminata con il punteggio di 1-0 per la squadra di casa, vittoria che sanciva la promozione in serie A-1 della compagine piemontese.
Successivamente alla disputa della partita apparivano, a commento dei post pubblicati sul profilo Facebook della Società Arzignano C5, alcune dichiarazioni - sopra meglio esplicitate - da un profilo denominato “Jasse James” che, secondo la prospettazione accusatoria, recavano offesa al prestigio e al decoro della Divisione Calcio a 5. Tali dichiarazioni venivano attribuite al Signor Mirco Rossetti, Vice Presidente della Società ASD Arzignano C5.
Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in epigrafe venivano svolti vari atti di indagine finalizzati ad accertare l’effettiva riconducibilità delle espressioni offensive al Rossetti. Particolare valenza dimostrativa assumevano:
- la copia della nota con relativi allegati a firma del Presidente della Divisione Calcio A5;
- il verbale dell’audizione resa in data 21.10.21 dal Sig. Mirco Rossetti innanzi all’Organo inquirente;
- la copia del foglio di censimento della società ASD Arzignano C5 per la s.s. 2021-22;
Il Signor Rossetti, in particolare, ammetteva, in sede di audizione presso la Procura Federale, di essere l’intestatario del profilo Facebook con nome “Jasse james” e di essere l’autore delle frasi sopra evidenziate.
L’Organo requirente, ravvisando, quindi la violazione delle norme in esame, procedeva, in data 15.11.2021, al deferimento del solo soggetto indicato, non ritenendo invece tale comportamento idoneo a far sorgere una responsabilità disciplinare ex art. 6 del CGS, a carico della Società ASD Arzignano C5, dovendo essere, quel comportamento, ricompreso esclusivamente nell’ambito della sfera soggettiva e personale propria del tesserato, atteso che la pubblicazione del post disciplinarmente rilevante aveva luogo su di un profilo esclusivamente personale del tesserato (tanto da essere addirittura “protetto” e schermato dall’uso di un nickname) e in quanto tale del tutto sottratto ad un preventivo potere di controllo e/o verifica da parte della Società.
La fase predibattimentale
Veniva fissata dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 6.12.2021.
Il deferito non ha presentato memorie nei termini previsti dalla disciplina codicistica.
Il dibattimento
All’udienza del 6 dicembre 2021, tenuta in modalità videoconferenza, compariva l’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva per il sig. Mirco Rossetti.
L’avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, chiedeva irrogarsi nei confronti del sig. Mirco Rossetti la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, ritiene il Signor Mirco Rossetti responsabile degli addebiti a lui ascritti. Dall'esame di tutte le prove prodotte dalla Procura Federale, ivi comprese le dichiarazioni rese dallo stesso Rossetti, aventi natura confessoria, è emersa la responsabilità di quest’ultimo per i fatti a lui ascritti.
Il sopra descritto comportamento appare certamente idoneo a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Rossetti atteso che le parole e le espressioni utilizzate appaiono palesemente ed oggettivamente ineleganti, irriverenti, sconvenienti oltre che estremamente offensive in quanto atte a mettere in dubbio la trasparenza e la correttezza dell’operato della Divisione Calcio a 5 e ad infondere nel lettore il falso convincimento che la stessa sia formata da “mafiosi ed amici di merende”; affermazioni che, unitamente alle altre rese e sopra richiamate, per la loro gravità e inequivocità si appalesano quali lesive del prestigio e del decoro delle istituzioni federali ivi indicate, in assenza, fra l’altro, di qualsivoglia elemento storico fattuale volto a corroborare le gravissime affermazioni sopra indicate.
Per l’effetto, dette frasi ed espressioni si manifestano come travalicanti qualsivoglia esercizio del diritto di critica e di opinione, intese come possibilità di liberamente manifestare il proprio pensiero in qualsiasi forma e con qualunque mezzo.
D’altronde, appurata la indubbia natura lesiva e diffamatoria delle dichiarazioni rese, il Tribunale ritiene che, la rilevanza “pubblica” delle stesse - ulteriore elemento fondante per considerare rilevante la condotta contestata, rientrante nel generale alveo dell’art. 4 comma 1 e nello specifico ambito dell’art. 23 del CGS FIGC (cfr. Trib. Fed., 20 luglio 2021, n. 9 e 13 agosto 2021, n. 23) - emerge chiaramente dall’avvenuta modalità di diffusione mediante la piattaforma facebook, già da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza quale mezzo idoneo a raggiungere lo scopo richiesto dalla norma (per tutte Cass.pen, Sez. V, 1 marzo 2016, n.8328).
Alla luce di quanto sopra esposto, consegue la responsabilità del deferito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Mirco Rossetti la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Fabio Micali Pierpaolo Grasso
Depositato in data 14 dicembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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