LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 23/CS del 13.12.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Joao Alfonso PAULA DA SILVA/F.C.MESSINA SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Joao Alfonso PAULA DA SILVA/F.C.MESSINA SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato il 9 settembre 2021, il calciatore Joao Alfonso PAULA DA SILVA, nato a Coimbra il 1° febbraio 1998, ha esposto che:

- ha sottoscritto per la stagione sportiva 2020/2021 con la Società F.C. Messina SSD ARL un accordo economico – valido ed efficace dal 15 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - che prevedeva un compenso globale lordo di euro 16.700,00 (sedicimilasettecento);

- la Società non ha provveduto ad onorare integralmente l’accordo economico sottoscritto con il calciatore, versando a quest’ultimo la minor somma di euro 4.500,00.

Il calciatore ha dunque richiesto alla CAE:

- la condanna della Società al pagamento del complessivo importo di euro 12.200,00, ovvero della diversa somma di giustizia;

- la condanna della Società al pagamento delle spese del procedimento e delle spese legali.

La Società non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 17 novembre 2021 avanti alla CAE il calciatore ho confermato le suddette richieste.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. statuisce dovuta al calciatore Joao Alfonso PAULA DA SILVA, nato a Coimbra il 1° febbraio 1998, dalla società F.C. Messina SSD ARL la somma di euro 12.200,00.

Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta di condanna a carico della Società al pagamento delle spese del procedimento e delle spese legali.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa altresì obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 94-ter, comma 11 delle N.O.I.F..

 

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