LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 23/CS del 13.12.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Domenico MARCHETTI/F.C.MESSINA SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Domenico MARCHETTI/F.C.MESSINA SSD ARL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato l’8 settembre 2021, il calciatore Domenico MARCHETTI, nato a Corato il 7 agosto 1990, ha esposto che:

- ha sottoscritto per la stagione sportiva 2020/2021 con la Società F.C. Messina SSD ARL un accordo economico – valido ed efficace dal 1° agosto 2020 al 30 giugno 2021 - che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 30.658,00 (trentamilaseicentocinquantotto);

- ha ricevuto l’indennità governativa relativa al mese di dicembre 2020 pari a euro 800,00;

- la Società non ha provveduto ad onorare integralmente l’accordo economico sottoscritto con il calciatore, versando a quest’ultimo la minor somma di euro 21.190,00.

Il calciatore ha dunque richiesto alla CAE:

- la condanna della Società al pagamento del complessivo importo di euro 8.668,00, ovvero della diversa somma di giustizia;

- la condanna della Società al pagamento delle spese del procedimento e delle spese legali.

La Società non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 17 novembre 2021 avanti alla CAE il calciatore ho confermato le suddette richieste.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. statuisce dovuta al calciatore Domenico

MARCHETTI, nato a Corato il 7 agosto 1990, dalla società F.C. Messina SSD ARL la somma

di euro 8.668,00.

Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta di condanna a carico della Società

 al pagamento delle spese del procedimento e delle spese legali.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dispone la restituzione della tassa

di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente

del calciatore) tramite mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa altresì obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini

dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità

del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso, entro e non oltre 30 (trenta)

 giorni dalla comunicazione della decisione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 94-ter,

comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it