LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 23/CS del 13.12.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo BARONE/S.S.D.DELTA CALCIO PORTO TOLLE

RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo BARONE/S.S.D.DELTA CALCIO PORTO TOLLE

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 17 novembre 2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il reclamo del calciatore  Vincenzo Barone, regolarmente notificato alla Società DELTA CALCIO PORTO TOLLE S.r.L. SSD via p.e.c. in data 11.08.2021

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell’Avv Priscilla Palombi per il calciatore e della mancata costituzione della società;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la difesa del calciatore in udienza che si è riportata al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento e, quanto alla memoria difensiva inviata dalla società,  ha chiesto che la stessa venisse stralciata dal fascicolo perché tradiva e, pertanto, inutilizzabile;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito Questa commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società DELTA CALCIO

PORTO TOLLE SRL SSD  per la stagione sportiva 2020/2021 In particolare il calciatore espone: a) di aver sottoscritto , a decorrere dal 24.07.2020, ai sensi dell’art. 94 ter n. 6 N.O.I.F., un accordo economico con la Società indicata che prevede la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione sportiva 2020/2021; b) che la società, non avendo versato al giocatore quanto pattuito, è debitrice nei confronti dello stesso della somma residua pari ad € 10.000,00; c) che dall’importo indicato va detratta la somma di € 2.400,00 percepita a titolo di indennità per collaboratori sportivi ricevuta da esso Barone di tal ché lo stesso è creditore della residua somma di € 7.600,00; d) che il comportamento tenuto dalla società Delta Calcio Porto Tolle srl SSD integra violazione delle norme federali sicché emerge una sua palese responsabilità.

In ragione di quanto esposto il calciatore, assistito e difeso dall’avvocato Priscilla Palombi, chiede  in via principale e nel merito dichiarare che la società Delta Calcio Porto Tolle srl SSD non ha rispettato l’accordo economico con il calciatore Barone Vincenzo e per l’effetto condannarla al pagamento della complessiva somma di € 7.600,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria.

La società DELTA CALCIO PORTO TOLLE Srl SSD non si è costituita nei termini di cui all’art. 25 bis n. 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed ha inviato in data 09 novembre 2021 una memoria difensiva per l’udienza del 17 novembre 2021 contestando quanto ex adverso dedotto rappresentando che il calciatore Barone è stato pagato fino al mese di marzo 2021 per un totale di € 15.000,00,che ha percepito, come riferito nel ricorso, circostanza di cui la società non era a conoscenza, la somma di € 2.400,00 a titolo di indennità Covid e che, per le ragioni specificate nella memoria, cui si rinvia per relationem, il calciatore si era reso inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della società non seguendo più gli allenamenti e non presenziando alle gare dal 5 maggio 2021 al 13 giugno 2021 di tal ché ha chiesto il rigetto  del ricorso o la riduzione della somma in ipotesi dovuta.  La società nella memoria ha allegato alcuni documenti ed ha chiesto alla Commissione di effettuare una copiosa attività istruttoria.

L’eccezione sollevata dalla difesa del calciatore quanto all’inutilizzabilità, per intervenuta decadenza, della documentazione inviata dalla società, va accolta.

L’art. 25 bis n. 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti statuisce : “ La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso..” Come appare evidente dalla lettura della norma, il termine per la costituzione per la parte resistente di trenta giorni dal ricevimento del ricorso è assolutamente perentorio con la conseguenza che gli atti e le memorie pervenute successivamente tale termine sono inutilizzabili ai fini della decisione. Il calciatore ha inoltrato alla società Delta Calcio Porto Tolle Srl SSD il ricorso in data 11 agosto 2021, a mezzo consegna all’indirizzo di posta elettronica certificata deltaportotolle@legalmail.it della società, provvedendo nella medesima data, ad inviare il ricorso alla Commissione Accordi Economici, con la prova dell’avvenuta notifica alla controparte. La società non si è costituita o inviato memorie o contestato quanto asserito nel ricorso entro il termine di decadenza del 10 settembre 2021.

La dichiarata inammissibilità delle memorie e dei documenti depositati dalla società determina la preclusione ad un loro esame ed alla valutazione delle relative difese.

Nel merito va evidenziato che il calciatore nel ricorso e negli atti prodotti- accordo economico intervenuto con la società- dà atto di aver percepito dei 25.000,00 euro previsti la minor somma di € 15.000,00 e di aver poi percepito l’ulteriore somma di € 2.400,00 a titolo di indennità Covid, con la conseguenza che è rimasto creditore della somma di € 7.600,00.

A fronte di tale assunto, provato dalla documentazione prodotta e non potendo la Commissione utilizzare ai fine della decisione gli atti pervenuti in violazione del disposto dell’art. 25 bis n. 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, deve ritenersi accertato il credito del ricorrente nella misura richiesta di € 7.600,00 .

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società DELTA CALCIO PORTO TOLLE SRL SSD al Sig. Vincenzo BARONE la somma di € 7.600,00, nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del    calciatore) tramite mailall’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F. 

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