LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 23/CS del 13.12.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELLOTTI/A.C.NARDO’ SRL
RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELLOTTI/A.C.NARDO’ SRL
Con ricorso trasmesso a mezzo PEC alla AC NARDO' SRL il 29 giugno 2021 e ritualmente presentato presso la L.N.D. – Commissione Accordi Economici in pari data, corredato della documentazione indicata nello stesso e della attestazione del versamento della tassa di euro 100,00, nonché dell’avvenuta notifica alla predetta società, il sig. MANFRELLOTTI SALVATORE, nato a Napoli il 12.01.1994 (C.F.MNFSVT94Al2F839P), rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Schiavoni, del foro di Teramo, presso lo studio del quale alla Fraz.ne San Nicolò a Tordino (TE), Via Nuova Frontiera n. 12, è pure elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura, ha adito questa Commissione, esponendo quanto segue:
1. per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato con la società di calcio AC NARDO' SRL, militante nel campionato di serie D, sottoscrivendo con la medesima un accordo economico ex art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., regolarmente depositato, con decorrenza dal 6 dicembre 2019 ed a scadere il 30 giugno 2020, con previsione di un compenso globale annuo lordo di Euro 10.000,00;
2. a seguito della nota emergenza sanitaria derivata dal diffondersi del virus COVID-19, si è deliberata in data 9 marzo 2020 la sospensione dei campionati di calcio, compresi quelli dilettantistici, e successivamente la F.I.G.C., a conclusione del Consiglio Federale del 20.05.2020, di concerto con la L.N.D., con Comunicato Ufficiale n. 197/A emesso in pari data, ha decretato la definitiva sospensione dell'attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020. Sospensione alla quale l'Associazione Italiana Calciatori, stante la proroga del termine della stagione sportiva, nonché il trend della curva dei contagi in netta diminuzione e la completa disponibilità dei calciatori dilettanti a concludere il campionato anche nel periodo estivo, ha manifestato contrarietà, esprimendosi quindi negativamente in relazione alla richiesta di interruzione dei campionati dilettantistici. Interruzione, a parere del ricorrente, illegittima, in quanto assunta unilateralmente dall'organo rappresentativo delle Società - come detto, con il voto contrario della rappresentanza dei giocatori - e senza l'avallo governativo, che ne avrebbe giustificato l'assunzione.
3. A fronte di ciò, comunque, il reclmante ha prestato l’attività oggetto dell’accordo, svolgendo con regolarità e per l’intera durata del rapporto anche gli allenamenti individuali, pure nel periodo di sospensione, in attesa della ripresa del campionato;
4. la AC NARDO' SRL, tuttavia, si sarebbe limitata corrispondere per la stagione sportiva 2019/2020, soltanto la somma di euro 3.150,00, risultando perciò ancora a credito del Manfrellotti, in virtù dell’accordo concluso, l’importo di euro 6.850,00.
5. in considerazione di quanto esposto il reclamante, accertato il versamento da parte della società della somma di euro 3.150,00 e l’avvenuta percezione da parte sua delle indennità governative per euro 2.400,00, chiedeva in via principale la condanna della AC NARDO’ SRL al pagamento del residuo importo di euro 4.450,00 e/o quella maggiore e/o minor eventualmente ritenuta equa e di giustizia. In via subordinata, invece, sempre considerato l’adempimento parziale da parte della società sportiva ed in applicazione in via equitativa e di giustizia del protocollo di intesa L.N.D./A.I.C., il Manfrellotti ha chiesto la condanna della società AC NARDO' SRL al pagamento in suo favore della residua somma di euro 4.250,00 e/o di quella maggiore e/o minore che la Commissione dovesse ritenere di giustizia.
6. La AC NARDO’ SRL provvedeva a costituirsi mediante memoria in data 13.07.2021, comunicata a mezzo PEC in pari data al reclamante presso il procuratore domiciliatario, senza contestare i fatti e limitandosi ad eccepire che la residua somma dovuta sarebbe inferiore a quella indicata dal Manfrellotti. Rilevava, infatti, che il calciatore, con scrittura datata 29.06.2020, aveva già dichiarato di essere stato soddisfatto delle somme a lui dovute fino al 29.02.2020: ossia, a dire della società, per tre mensilità di euro 1.428,57 ciascuna, per un totale, quindi, di euro 4.285,71.
Somma, questa, alla quale deve aggiungersi l’ulteriore importo di euro 1.000,00 versato in data 15.04.2020 a mezzo bonifico bancario ad integrazione delle quattro mensilità non coperte dalla quietanza liberatoria del 29.06.2020, riducendosi così l’importo dovuto ad euro 4.714,28. Ancora da dedurre, poi, , l’ulteriore somma di euro 1.000,00 versata con bonifico bancario del 22.12.2020, con riduzione dell’importo dovuto ad euro 3.714,28.
Rilevava inoltre, la società, sempre in via di eccezione, che intervenuta a causa dell’emergenza
COVID 19 la sospensione in via definitiva dell'attività agonistica sportiva per la Stagione Calcistica 2019/2020, come da Comunicato Ufficiale n. 112 del 09.03.2020 della Lega Nazionale Dilettanti, l'Associazione Italiana Calciatori sottoscriveva proprio con la stessa Lega Nazionale Dilettanti un Protocollo d’Intesa, con cui si chiariscono pure le modalità di calcolo delle somme spettanti ai Calciatori che avessero sottoscritto un Accordo Economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, delle N.O.I.F.. In particolare tale accordo prevede che "II Club dovrà provvedere al pagamento [..] dell'importo pari all'80% della somma totale netta nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore a titolo di indennità governativa per il solo mese di marzo[..] “. La somma da pagarsi al Manfrellotti, pertanto, deve essere calcolata riducendo l’importo globale dell’accordo economico di euro 10.000,00 all’80%, detraendo poi dalla somma risultante da detta operazione i ratei dei primi tre mesi di cui alla quietanza del 29.06.2020 (pari ad euro 4.285,71) ed ancora i versamenti del 15.04.2020 (euro 1.000,00) e del 22.12.2020 (euro 1.000,00), nonché euro 600,00 per indennità governativa ricevuta dal Manfrellotti, per sua stessa ammissione, per il mese di marzo 2020. Il residuo importo dovuto sarebbe perciò, a parere della società, pari ad euro 1.114,28: somma che la AC NARDO’ SRL si è dichiarata pronta a versare al calciatore a mezzo bonifico bancario nei termini convenuti dagli accordi federali.
7. Nell’interesse del Manfrellotti venivano, quindi, depositate e comunicate alla controparte memorie integrative, con le quali si riconoscevano la liberatoria del 29.06.2020 e l’avvenuto versamento da parte della società somma di euro 4.285,71 a saldo delle prime tre mensilità. Così pure veniva riconosciuto dal reclamante il versamento di ulteriori euro 1.000,00 in data 22.12.2020, successivamente, quindi, alla firma della liberatoria. Il calciatore eccepiva, invece, che il bonifico di euro 1.000,00 effettuato in data 15.04.2020 già era computato nella somma dichiarata come ricevuta con la quietanza predetta: osservava, inoltre, che proprio nella documentazione bancaria prodotta dalla società era riportata, quale causale di detto ultimo bonifico, la dizione “saldo compenso di febbraio”. Conseguentemente le conclusioni già formulate in via principale e subordinata andavano rispettivamente ridotte alla richiesta di condanna della società al versamento di euro 2.314,29, o euro 2.114,29 o, in entrambe le ipotesi, di quella maggiore o minore somma eventualmente ritenuta di giustizia.
8. Veniva, quindi, comunicata alle parti la fissazione dell’udienza per il 20 ottobre 2021, poi rinviata, su richiesta della società, al 17 novembre 2021. Le parti provvedevano a depositare ulteriori brevi memorie, senza introdurre, però, argomenti nuovi rispetto alle difese già svolte.
9. Alla udienza del 17 novembre 2021 è comparso il difensore di parte reclamante, insistendo nelle domande formulate. Nessuno è comparso, invece, per la AC NARDO’ SRL ed il procedimento veniva tenuto a decisione.
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La Commissione, verificata la tempestività e ritualità della notifica del reclamo alla società e del deposito presso la Commissione, nonché l’avvenuto versamento della tassa di euro 100,00; letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ritiene la domanda del calciatore reclamante, Sig. Salvatore Manfrellotti, fondata nella misura che si precisa nel seguito.
Risulta per tabulas, ed è riconosciuto da entrambe le parti, che il calciatore ha svolto l’attività cui era tenuto in virtù dell’accordo a suo tempo sottoscritto, restando pure a disposizione della società. Parimenti provato ed accertato il versamento da parte della società al calciatore dell’importo di euro 4.285,71, corrispondente alle prime tre mensilità di quanto previsto dall’accordo economico dalle medesime sottoscritto. In detto importo, tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla AC NARDO’ SRL, è già compreso l’importo di euro 1.000,00 versato a mezzo bonifico del 15.04.2020, come inequivocabilmente si evince anche dalla documentazione prodotta dalla società resistente e più precisamente dal documento “Elenco Movimenti di Conto”, in cui, nel riquadro “Descrizione” ed in corrispondenza del bonifico effettuato il 14 aprile 2020 a favore di Manfrellotti Salvatore, è scritto, tra l’altro, “Saldo stipendio febb”. E’ di tutta evidenza che si trattasse dello stipendio di febbraio 2020 e che, pertanto, detta somma, pagata precedentemente alla data della quietanza, debba ricomprendersi in quella complessiva di euro 4.285,71 cui detto documento si riferisce. Di nessun effetto, pertanto, la contestazione mossa dalla società resistente.
Tenuto conto delle risultanze probatorie e ritenuto che, al fine di realizzare il contemperamento degli interessi delle parti, la vertenza debba essere decisa secondo equità; valutato, altresì, a tal fine, che il Protocollo d’Intesa siglato in data 25 settembre 200 tra L.N.D. ed A.I.C., a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla sua efficacia vincolante erga omnes, o meno, sia idoneo ad offrire una regola di equità che la Commissione adita ritiene di poter utilmente adottare; considerato, altresì, l’art. 3 del Protocollo alla lettera a) prevede che “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”; questa Commissione ritiene che l’importo dovuto in virtù dell’accordo economico concluso dalle parti debba essere calcolato secondo modalità e criteri testé richiamati.
Pertanto, l’importo concordato nell’accordo economico deve essere riconosciuto a favore del reclamante nei limiti di quanto risultante dalla riduzione all’80% della somma totale netta ordinariamente pattuita, detratto quanto già percepito in virtù dell’accordo stesso, nonché a titolo di indennità ex art. 96 D.L. 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità.
Deve trovare accoglimento, quindi, la domanda proposta dal reclamante in via subordinata, per cui la somma ancora dovuta dalla AC NARDO’ SRL al Sig. Salvatore Manfrellotti è pari ad euro 2.114,29, ottenuta dal calcolo così effettuato: riduzione della somma concordata nell’accordo pari ad euro 10.000,00 come previsto dall’art. 3 del Protocollo d’Intesa L.N.D. ed A.I.C. del 25.09.2020 (10.000,00 x 80%) ad euro 8.000,00; detrazione da detta somma di quella di euro 4.285,71, accertata come versata e ricevuta per quanto dovuto al 29.02.2020; detrazione ulteriore di euro 600,00, quale contributo governativo incamerato dal Calciatore per il mese di marzo 2020; detrazione dell’ulteriore l’importo di euro 1.000,00 versato dalla Società con bonifico del 22.12.2020.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla AC NARDÒ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Nardò (LE), Via Petroli n. 2 (P. IVA 03741520757) al Signor Salvatore Manfrellotti, nato a Napoli il 12.01.1994 (C.F.MNFSVT94Al2F839P), la somma di euro 2.114,29 (duemilacentoquattordici/29), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società SSD Foligno Calcio a RL di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.