LEGA PRO – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – lega-pro.com – atto non ufficiale – CU N. 19/TB DEL 21/10/2021 – Campionato Nazionale Primavera 3 – Dante Berretti – Delibera – GARA VIS PESARO – LUCCHESE DEL 9 OTTOBRE 2021

GARA VIS PESARO - LUCCHESE DEL 9 OTTOBRE 2021

Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, letto il reclamo presentato nei termini dalla società Vis Pesaro dal 1898 S.r.l. ex art. 67 CGS avverso la regolarità della gara Vis Pesaro - Lucchese del 9 ottobre 2021, valida per la 3a giornata del Campionato Primavera 3; visto il supplemento di referto dell'Arbitro Samia Cura del 15/10/2021 richiesto allo stesso da questo ufficio;

RILEVATO:

- che nella gara in oggetto, al 32° min. del secondo tempo, la società Lucchese effettuava una sostituzione; - che tale sostituzione è stata eseguita dopo che erano già state effettuate tre sostituzioni in tre diversi momenti di gara (min. 26 del 1° t., min. min. 21 del 2° t., min 27 del 2° t.); - che, ai sensi dell'art. 6 del "REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI PRIMAVERA 3 E PRIMAVERA 4 2021–2022" pubblicato con C.U. n. 91 del 24.8.2021 “...ogni società potrà sostituire fino a cinque calciatori utilizzando, a tal fine, tre interruzioni della gara, oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco..."; - visto l'art. 10 comma 5 del CGS; OSSERVA: - che in base al supplemento di referto ricevuto deve ritenersi confermato che la quarta sostituzione (effettuata in violazione del limite delle tre interruzioni di gioco) ha fatto seguito ad un infortunio del calciatore n. 4 Lunardi, infortunio che ha richiesto l'ingresso in campo del massaggiatore, come esposto dalla reclamante nel suo ricorso; - che, tuttavia, non è dato stabilire né, tantomeno, rilevare dal referto arbitrale e dal suo supplemento, il grado di gravità di detto infortunio e/o stabilire con certezza se detto calciatore sostituito avesse potuto riprendere o meno il gioco, come affermato dalla reclamante; - nonostante ciò, si ritiene che detta quarta sostituzione abbia comunque influito sul regolare svolgimento della gara ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 comma 5 del CGS e debba essere comminata la sanzione prevista da detta norma al comma 5 lett.b);

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, accoglie il ricorso come sopra proposto e, conseguentemente, DELIBERA di infliggere alla società Lucchese la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della società Vis Pesaro.

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